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Sessione: 02.10.2000
In Svizzera abbiamo diverse regolamentazioni concernenti la consegna di medicamenti ai pazienti. Diversi Cantoni autorizzano la consegna di medicamenti da parte del medico, altri la vietano legittimando le farmacie alla consegna e infine esistono sistemi misti. Nei Grigioni abbiamo un tale sistema misto dal 1984. Alcuni medici possono consegnare medicamenti e altri invece no. I medici esercitanti la loro professione in una località dove non esiste una farmacia li consegnano direttamente; quelli che hanno il loro studio medico in un comune con una farmacia non possono di regola consegnare medicamenti ai pazienti, ma devono rilasciare una ricetta per il ritiro in farmacia (legge sull'igiene pubblica, art. 36).
Questi tre sistemi di consegna portano a differenti aggravi dei costi sanitari; per quanto concerne la prima variante la CDM le spese per medicamenti sono le più basse pro capite, quelle mediante ricetta medica le più alte.
Tenuto conto degli obiettivi della LAMal, cioè di creare condizioni quadro migliori per una sanità pubblica al minor costo, la consegna di medicamenti da parte dei medici andrebbe perciò riconsiderata.
In considerazione di quanto esposto, i firmatari del postulato ritengono giustificata una verifica delle vigenti regolamentazioni. Chiedono quindi al lodevole Governo di ritornare sulla decisione presa nel 1984 ai sensi di un risparmio delle spese e di una liberalizzazione.

Coira, 2 ottobre 2000

Namen: Suter, Nick, Hanimann, Barandun, Bucher, Bühler, Cahannes, Catrina, Cavegn, Christ, Claus, Demarmels, Federspiel, Geisseler, Giacometti, Giuliani, Hardegger, Hartmann, Hess, Keller, Marti, Martschitsch, Montalta, Parolini, Parpan, Portner, Robustelli, Roffler, Scharplatz, Telli, Tremp, Trepp, Walther, Zegg

Session: 02.10.2000
Vorstoss: it Postulat

Risposta del Governo

Nell'ambito della limitazione relativa alla distribuzione da parte dei medici (consegna di medicamenti), introdotta con legge sull'igiene pubblica del 2 dicembre 1984 si perseguivano in particolare i seguenti obiettivi:
- ripartizione dei compiti tra medico e farmacista
- garanzia dell'approvvigionamento della popolazione con medicamenti di giorno e di notte
- introduzione di un sistema di consegna dei medicamenti a basso costo
- creazione della base economica per l'ulteriore gestione delle farmacie esistenti come pure l'apertura di nuove farmacie
Il mantenimento e l'ampliamento della rete di farmacie sono significativi per l'approvvigionamento della popolazione poiché una costituzione completa delle scorte di medicamenti può essere garantita soltanto da una farmacia.
Dall'entrata in vigore della legge sull'igiene pubblica, nel Cantone sono state aperte le seguenti nuove farmacie: Fortuna Apotheke, Coira, Montalin-Apotheke, Coira, Giacometti-Apotheke, Coira, Vereine-Apotheke, Klosters, Gallerie-Apotheke, St. Moritz, Farmacia Sette Porte, Grono, Roseg-Apotheke, Pontresina, Apotheke Desertina, Disentis/Mustér, Apotheke Zurburg, Maienfeld, Bahnhof Apotheke, Landquart, e L'Altra Farmacia, Roveredo. Sono state chiuse soltanto la Rätische Apotheke a Dovos e l'Apotheke a Schiers a seguito del decesso del farmacista. Si parte quindi dal presupposto che la limitazione del diritto di distribuzione dei medici abbia contribuito ad ampliare la rete di farmacie nel Cantone. In che misura la limitazione della distribuzione da parte dei medici abbia influito positivamente sullo sviluppo dei costi nel settore sanitario può essere chiarito soltanto nell'ambito di una perizia scientifica. Le valutazioni dei medici e dei farmacisti differiscono in ogni caso notevolmente l'una dall'altra. Nella valutazione vi è pure da considerare che la popolazione che può disporre di una farmacia vicina, non è obbligata a consultare un medico addossandosi delle spese per ottenere medicamenti che non necessitano una ricetta medica.
L'affermazione del postulato secondo la quale i costi dei medicamenti pro capite sono più convenienti in caso di consegna diretta da parte del medico non è comprovata e neanche logica, poiché le farmacie sono autorizzate alla vendita a carico dell'assicurazione malattia soltanto sulla base di una ricetta medica. A tal riguardo si parte dal presupposto che la/il paziente necessitano degli stessi medicamenti, indipendentemente dal fatto se il medico li prescriva o li consegni direttamente. Risulta quindi che indipendentemente se il medico prescrive o consegna i medicamenti le spese rimangono le stesse. A partire dal 1° gennaio 2001 le farmacie sono addirittura autorizzate a consegnare al posto del preparato originale un prodotto generico più economico (preparato copiato), se il medico non pretende esplicitamente il preparato originale.
Sulla base delle considerazioni di cui sopra il Governo non vede alcun motivo per riesaminare le disposizioni legali concernenti la limitazione del diritto di distribuzione da parte dei medici. Esso propone pertanto al Gran Consiglio di respingere il postulato.


Coira, 2 ottobre 2000