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Sessione: 28.11.2000
Conformemente al concetto GRiforma il Gran Consiglio decide separatamente in merito ai singoli sussidi. In questo modo si vuole tener conto della particolarità dei contributi. La maggior parte di questi si fonda su una base giuridica speciale e in molti casi sussiste una pretesa legale. A breve termine i sussidi sono quindi difficilmente pilotabili e il loro sviluppo dipende perlopiù da svariate circostanze esterne che i servizi pilota di GRiforma non possono influenzare direttamente. Pertanto un adeguamento di fondo delle prestazioni contributive necessita, nella maggior parte dei casi, di una revisione di legge.
Sulla scorta delle vigenti basi giuridiche, in pochissimi casi, la prestazione contributiva può essere assoggettata al fatto che i beneficiari si lascino tassare dall'Amministrazione in maniera orientata all'effetto per esempio tramite obiettivi e mandati di prestazione. L'Amministrazione non può neppure prescriver loro la loro forma organizzativa e i loro sistemi di gestione. Un'opportunità offerta da GRiforma è sicuramente quella di gestire in maniera improntata al risultato anche il settore dei sussidi. La possibilità di effettuare una gestione e un'influenza maggiormente orientate all'effetto è tuttavia vincolata alla legislazione speciale che oggigiorno non contempla ancora, nella maggior parte dei casi, questa soluzione. Questo è un motivo per cui la CdG giudica cosa piuttosto singolare l'inserimento dei sussidi, la cui gestione è vincolata a condizioni, nei budget globali.
Attualmente la situazione è tale che il Gran Consiglio decide, sia singolarmente sia nel quadro dei saldi e dei totali di gruppi di prodotti, in merito alla concessione di sussidi cantonali. Il regime dei saldi consente agli uffici d'impiegare i fondi di credito dichiarati vincolanti dal Gran Consiglio per singoli scopi, in caso di mancato esaurimento, per altri obiettivi, ossia per compiti amministrativi propri. Il mancato esaurimento non va di regola ricondotto a sforzi di risparmio intrapresi dagli uffici, bensì a circostanze esterne. Qualora tuttavia un singolo credito a scopo di sussidio non sia sufficiente, viene inoltrata la domanda di credito suppletivo, per quanto non sussista uno svincolamento di crediti.
Nel complesso la CdG è dell'avviso che i sussidi non debbano essere classificati come attività amministrativa in senso stretto, la quale può essere gestita a mezzo del budget globale. Per queste ragioni la CdG ritiene inappropriata la decisione, adottata a più riprese, sui sussidi e sul loro inserimento nei budget globali.
Si chiede al Governo di
- estromettere, a partire dal preventivo 2002, i crediti per sussidi dai budget globali e di sottoporli solo ancora singolarmente all'attenzione del Gran Consiglio per la loro approvazione;
- di comprovare a titolo informativo i sussidi nel rispettivo conto dei gruppi di prodotti.

Coira, 28 novembre 2000

Namen: Möhr (CdG)

Session: 28.11.2000
Vorstoss: it Postulat

Risposta del Governo

1. Il Governo si serve del postulato della CdG quale occasione per rinviare al significato dei sussidi e questo soprattutto in relazione a GRiforma:
- i sussidi costituiscono una particolare forma dell'operato statale. Altre forme sono per esempio l'emanazione e la vigilanza di interdizioni e precetti oppure l'offerta di prestazioni statali;
- i sussidi possono essere aiuti finanziari con lo scopo di sostenere ed eventualmente incentivare, sulla base dell'interesse pubblico, l'operato privato;
- i sussidi possono però anche essere indennizzi per prestazioni che comuni, istituzioni e privati forniscono per lo Stato. Ne costituiscono un esempio i contributi a servizi sociali comunali o quelli a comuni in favore di progetti di selvicoltura;
- i sussidi sono sempre orientati verso l'esterno ed hanno quindi, nell'ottica di GRiforma, in qualsiasi caso carattere di prodotto. Di regola i sussidi non sono però prodotti autonomi, bensì parte di un prodotto. Essi rappresentano soltanto una forma dell'operato statale e possono essere combinati con altre forme;
- il Governo condivide l'opinione della CdG di gestire in futuro il campo dei sussidi in maniera maggiormente orientata al risultato. A tal proposito è in fase di elaborazione presso il Dipartimento delle finanze e militare un progetto speciale. Sono inoltre in atto chiarimenti preliminari su come le esigenze dell'orientamento verso il risultato possano essere integrate nella futura legislazione.
2. Il Governo desidera tutelare la trasparenza su tutte le forme dell'operato statale all'interno di un prodotto o di un gruppo di prodotti. Ciò concerne sia le informazioni contenutistiche sia quelle finanziarie. Al contempo il Governo concorda con la CdG che i singoli crediti per sussidi debbano essere utilizzati soltanto per lo scopo specifico e non (in caso di disponibilità di crediti) per altri compiti amministrativi. L'Esecutivo cantonale si esprime come segue:
- a livello di contenuto i sussidi permangono parte di un prodotto / un gruppo di prodotti e vengono debitamente illustrati. In questo modo un prodotto / un gruppo di prodotti è contenutisticamente completo;
- a livello finanziario i sussidi continuano ad essere contenuti nei costi e negli utili di un prodotto / un gruppo di prodotti. In questo modo un prodotto / un gruppo di prodotti è finanziariamente completo;
- com'è stato finora il caso i sussidi vanno decisi singolarmente in base alla loro valenza politica;
- a titolo innovativo (a partire dal preventivo 2002) nel conto di gestione corrente, nel conto investimenti e nei conti dei gruppi di prodotti i sussidi dovranno essere gestiti in maniera tale che non risulti più possibile uno spostamento fra crediti a scopo di sussidio e altri compiti amministrativi. L'obiettivo coincide quindi con quanto si prefissa la CdG; attualmente il Governo intende lasciare ancora aperta la via per il suo conseguimento. Le autorità specialistiche sono già all'opera per elaborare la soluzione adeguata (in considerazione delle conseguenze, quali gli adeguamenti dei sistemi presso l'Amministrazione delle finanze).
3. Il Governo è disposto ad accogliere il postulato ai sensi di quanto esposto.

Coira, 28 novembre 2000