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Sessione: 28.12.2000
Con l'entrata in vigore della nuova Legge scolastica si è introdotta come ultima ratio la possibilità di allontanare dalla scuola le allieve e gli allievi che disturbano permanentemente l'insegnamento e il clima dello stesso. Nei comuni di una certa grandezza con quote della popolazione poco integrate e con frequenti difficoltà sociali e familiari, nonostante queste sicurezze introdotte nell'art. 14 che avranno certamente come conseguenza una prassi di esclusione restrittiva, si devono prevedere esclusioni annuali di giovani dalla scuola popolare. I disturbi del comportamento, che possono comportare l'esclusione dall'insegnamento, sono causati in grande misura da gravi situazioni d'emergenza in campo educativo all'interno delle mura domestiche.
Si deve evitare che i giovani esclusi dalla scuola vengano abbandonati senza una struttura fissa giornaliera in una cosiddetta “sconfinata terra educativa di nessuno”. Si deve provvedere affinché a questi giovani, che non hanno ancora assolto la scuola dell'obbligo, venga offerta mediante misure adeguate un'ultima opportunità d'integrazione e d'inserimento nel mondo del lavoro.
Il sottoscritto pone perciò le seguenti domande:
1. All'obbligo di notifica all'autorità tutoria di cui all'art.14 viene abbinata automaticamente la condizione di un chiarimento, che obbliga le autorità ad agire?
2. Quali istituzioni sono a disposizione nel Cantone dei giovani “soggetti all'obbligo scolastico” esclusi dalla scuola, per i quali non entra in linea di conto una classica scolarizzazione speciale?
3. Se si rivelerà necessario un sostegno dei giovani, anche in avvenire vi sarà all'interno del Cantone “soltanto” l'opzione di una sezione psichiatrica chiusa oppure quella di collocamenti fuori Cantone?
4. Il Governo pensa di dare alla questione disturbi comportamentali sopraindicati, che comportano l'esclusione dalla scuola popolare, una risposta pedagogica o una risposta medico-terapeuticopsicologica oppure in altre parole: quale dipartimento è competente in ultima analisi per questo catalogo di questioni?

Coira, 28 novembre 2000

Namen:Zindel

Session: 28.12.2000
Vorstoss: it SchriftlicheAnfrage


Risposta del Governo

Con i “Suggerimenti su come comportarsi in presenza di disturbi comportamentali nella scuola e nella scuola dell'infanzia” dell'ottobre 1999 nonché con il “Foglio d'istruzioni per la collaborazione tra insegnanti, genitori, servizi speciali ed autorità in caso di disturbi comportamentali di bambini e giovani nella scuola” il Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente evidenzia come procedere in caso di problematiche del comportamento nel senso di una prevenzione precoce. L'art. 14 della Legge scolastica riveduta parzialmente dovrà essere applicato come “ultima ratio”, allorquando gravi disturbi del comportamento di un'allieva o di un allievo non possono essere ridotte mediante misure di prevenzione ad un livello accettabile per l'ambiente scolastico (classe, corpo insegnante ecc.). Il Governo si esprime come segue sulle seguenti domande:
1. Giusta l'art. 41 della Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICC) del 12 giugno 1994 in linea di principio sussiste un obbligo di denuncia, se qualcuno viene a conoscenza di un caso, che può richiedere misure di protezione di un figlio. L'autorità tutoria, i servizi di assistenza sociale, le sovrastanze dei comuni e la Polizia cantonale sono tenuti a prendere in consegna simili denunce e ad inoltrare le stesse all'autorità competente. In virtù dell'art. 52 LICC l'autorità tutoria è obbligata ad intervenire d'ufficio, non appena essa viene a conoscenza di un motivo d'intervento. Per l'autorità tutoria fa stato di conseguenza in linea di massima il principio dell'officialità. Se essa viene a conoscenza di una situazione d'emergenza e se sussiste una ragione per adottare una misura, essa è tenuta a chiarire la situazione.
2. Nei Grigioni non vi sono attualmente istituzioni con offerta scolastica, che possono accogliere bambini risp. giovani esclusi dalla scuola.
3. Per il sostegno ai sensi dell'art. 314a e 397a cpv. 1 CC nel Cantone dei Grigioni vi sono attualmente soltanto i reparti psichiatrici chiusi. E' tuttavia noto che la Fondazione “Gott hilft” e la Fondazione per la psichiatria dei bambini e degli adolescenti stanno pianificando nei Grigioni la realizzazione di una casa per giovani e di un'antenna per giovani. Collocamenti alternativi sono possibili unicamente fuori Cantone.
4. L'assistenza e la promozione dei giovani con pronunciati problemi del comportamento richiede di regola un'intensa collaborazione interdisciplinare. Le misure di scolarizzazione speciale, che racchiudono eventualmente un'assistenza psichiatrica dei bambini e degli adolescenti, fanno parte della sfera dei compiti del Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente. Le istituzioni, che non offrono una scolarizzazione speciale ai sensi dell'assicurazione federale per l'invalidità, rientrano nella sfera delle competenze del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità.

Coira, 28 novembre 2000