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Sessione: 30.01.2001
La nostra società è sottoposta a una crescente pressione. Tutto diventa più frenetico. Nel mondo del lavoro lo stress aumenta a tutti i livelli. Le conseguenze di questa situazione cronica si rispecchiano nel numero dei casi di malattia in constante aumento. Secondo stime, i costi a carico della società raggiungono miliardi.

Aumenta quindi l'importanza dei giorni ufficiali di riposo e festivi. Un paragone dimostra che i cantoni confinanti nonché la maggioranza dei cantoni in Svizzera hanno più giorni festivi del Cantone dei Grigioni. S'impone quindi un adeguamento. Un tale adeguamento risulta giustificato anche dal profilo della crescente interdipendenza tra i cantoni.

Quali nuove giornate ufficiali di risposo si offrono il 1° maggio e il 1° novembre, come è già il caso in numerosi altri cantoni.

Presentiamo pertanto al Governo la richiesta di adeguare come segue la Legge sui giorni di riposo pubblici e di sottoporre al Gran Consiglio le seguenti modifiche:

Art. 2 Giorni di riposo pubblici
Cifra 1 Sono considerati giorni di riposo pubblici:
a) le domeniche
b) le feste di Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, 1° Maggio, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° Novembre, Natale e Santo Stefano.
Cifra 2 Sono considerate feste grandi il Venerdì Santo, la Domenica di Pasqua, la Domenica di Pentecoste, la Festa federale di preghiera e il Giorno di Natale.
Art. 3 e seguenti invariati

Coira, 30 gennaio 2001

Namen: Schmutz, Locher, Pfiffner, Arquint, Bucher, Frigg, Jäger, Looser, Meyer, Noi, Pfenninger, Schütz, Trepp

Session: 30.01.2001
Vorstoss: it Motion

Risposta del Governo

In virtù della Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro) del 13 marzo 1964 sono considerati giorni festivi i giorni parificati alle domeniche o i giorni durante i quali giusta le disposizioni cantonali o comunali è vietato lavorare. In questo contesto si deve tener conto delle seguenti differenze:

I giorni festivi riconosciuti dal diritto federale vengono parificati alle domeniche. I cantoni possono parificare alla domenica al massimo altri otto giorni festivi all'anno (art. 20a cpv. 2 Legge sul lavoro). Durante questi otto giorni il lavoro è vietato come lo è pure durante le domeniche. Se durante questi giorni si deve lavorare è necessario un rispettivo permesso eccezionale. Oltre agli otto giorni festivi citati i cantoni o i comuni possono prevedere ulteriori giorni festivi. Questi non sono però parificati alle domeniche ai sensi della citata Legge sul lavoro, ma sono considerati giorni di lavoro normali durante i quali non è permesso lavorare sulla base di prescrizioni sui giorni di riposo cantonali o comunali.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge cantonale sui giorni di riposo pubblici (Legge sui giorni di riposo) del 22 settembre 1985 i seguenti sette giorni festivi sono parificati nel Can-tone dei Grigioni alle domeniche ai sensi della Legge sul lavoro:

Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, Natale e Santo Stefano. Viene ad aggiungersi il 1° Agosto quale ulteriore giorno festivo disposto dalla Confederazione.

La mozione persegue l'obiettivo d'introdurre, oltre agli otto giorni festivi succitati, il 1° Maggio e il 1° Novembre quali giorni di riposo cantonali. Ai sensi dell'art. 4 sgg. della Legge sui giorni di riposo pubblici, durante questi giorni sarebbero vietate tutte le attività che non sono esplicitamente permesse. Nella motivazione le firmatarie e firmatari della mozione rinviano al fatto che le conseguenze della cronica pressione nel mondo del lavoro si manifestano in un numero di casi di malattia in constante

aumento e causano alla società spese pari ad alcuni miliardi. Oltre a ciò da un confronto con i cantoni confinanti e gli altri cantoni svizzeri risulta che questi hanno un numero di giorni festivi più alto rispetto al Cantone dei Grigioni.

Il Governo è in linea di principio d'accordo con le firmatarie e i firmatari della mozione sul fatto che il Cantone dei Grigioni non si situa in testa nel paragone globale con i cantoni svizzeri per quanto concerne la sua normativa sui giorni di riposo. Riguardo al 1° Maggio va pertanto osservato che questo giorno è riconosciuto come giorno festivo soltanto da un numero relativamente esiguo di Cantoni (i due Semicantoni di Basilea, Giura, Sciaffusa, Ticino, Turgovia e Zurigo). Ognissanti è giorno festivo ufficiale nei Cantoni prevalentemente cattolici della Svizzera interna (Uri, Svitto, Nidvaldo e Obvaldo, Zugo e Lucerna) nonché nei Cantoni di Argovia, Appenzello I., Basilea Campagna, Friburgo, Glarona, Giura, Soletta, San Gallo, Ticino e Vallese.

È altresì incontrastata la motivazione addotta dalle firmatarie e dai firmatari della mozione e cioè che si registra un aumento dello stress e della pressione sul posto di lavoro. Il Governo è pertanto dell'avviso che proprio questa constatazione non sostiene in nessun modo le constatazioni delle firmatarie e dei firmatari della mozione. Una riduzione per legge della durata del lavoro nella misura di altre due giornate di riposo comporterebbe una maggiore pressione per le collaboratrici/i collaboratori in quanto, come risaputo, il volume di lavoro non diminuisce. Questa era in ogni caso l'opinione di numerose collaboratrici e numerosi collaboratori cantonali espressa in occasione della disposizione adottata dal Governo per la trasposizione in pratica delle misure di risparmio nel 2000 e contemplante due giorni di vacanza supplementari.

Si rinvia infine al fatto che lo sviluppo della società sta andando chiaramente nella direzione di una flessibilizzazione e liberalizzazione della durata del lavoro. Oltre a ciò occorre considerare che l'economia indigena non è dotata d'imprese finanziariamente solide e attive a livello mondiale, ma che fa capo piuttosto a piccole e medie imprese in permanente lotta concorrenziale. Con l'introduzione di altri due giorni di riposo si renderebbe, proprio a queste imprese, un pessimo servizio.

Sulla base delle presenti esposizioni il Governo propone di non accogliere la mozione.

20 febbraio 2001