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Sessione: 30.01.2001
I tristi avvenimenti verificatisi negli ospedali di Berna, Lugano e pure di Coira inducono le firmatarie e i firmatari della presente mozione ad obbligare il Governo a rivedere il nostro diritto di responsabilità dello Stato ancorato nella Legge sulla responsabilità (CSC 170.050).

Si spera sempre che casi tanto tragici non accadano mai. Se dovessero comunque verificarsi, gli interessati dovrebbero almeno essere adeguatamente indennizzati mediante un diritto di responsabilità all'altezza dei tempi. Questo può essere vanificato da due regolamentazioni limitative ancorate nella nostra Legge sulle responsabilità. Da una parte per determinate categorie di corporazioni, in particolare le corporazioni e istituzioni autonome di diritto pubblico come pure per i comuni e i circoli che gestiscono gli ospedali regionali esiste soltanto una responsabilità civile, se le rispettive autorità e i rispettivi funzionari hanno agito per grave negligenza o intenzionalmente. In caso di lieve negligenza viene però a mancare qualsiasi responsabilità civile.

In secondo luogo il diritto al risarcimento dei danni si estingue già dopo un anno. In caso di responsabilità contrattuali, come in uso per l'intero diritto privato, la prescrizione è di cinque anni, a volte addirittura 10 anni. Se tale diritto non è fatto valere tempestivamente, gli interessati si troveranno confrontati con un risultato doppiamente tragico in quanto hanno perso una persona cara e il danno di colui che provvede al sostentamento è coperto dall'AVS soltanto in misura insufficiente.

Queste due regolamentazioni speciali evidenziano una disparità di trattamento e una penalizzazione del cittadino. Mentre, ad es. nei confronti di una clinica privata, il cittadino si avvale di un diritto alla responsabilità civile contrattuale per qualsiasi colpa, quindi pure lieve negligenza, di una prescrizione di cinque anni presso l'Ospedale cantonale o un ospedale regionale, non ha alcuna possibilità di essere risarcito, se un giudice riconosce soltanto l'esigua negligenza (il ché dovrebbe essere il caso per la maggior parte delle sentenze). Per motivi di completezza va ancora menzionato che numerose istituzioni hanno ampliato la loro responsabilità ai casi di negligenza lieve mediante assicurazioni o i loro statuti. Proprio per quanto concerne la soluzione relativa alle assicurazioni ciò non comporta una garanzia sufficiente e durevole. In particolare le regolamentazioni sono completamente confuse e vanno uniformate. Non è neanche del tutto chiarito se un primario che esegue un intervento chirurgico presso un ospedale pubblico nel reparto privato risponda secondo il diritto pubblico o privato. Siamo dell'avviso che lo Stato dovrebbe rispondere come un privato e che debba essere presa una soluzione semplice ed identica al diritto privato.

La situazione presentata nell'ambito della sanità è solo un esempio di situazione insoddisfacente. Ad opinione delle firmatarie e dei firmatari della mozione in generale, la responsabilità di Stato non è più all'altezza dei tempi. Per questo motivo le firmatarie e i firmatari della mozione incaricano il Governo di verificare dove, e non soltanto nel settore sanitario, sussiste una responsabilità dello Stato limitata e di rivedere la Legge sulle responsabilità.

Coira, 30 gennaio 2001

Namen: Hess, Pfenninger, Potner, Ambühl, Arquint, Augustin, Bär, Barandun, Battaglia, Berther (Sedrun), Biancotti, Bucher, Bühler, Cahannes, Casanova (Coira), Cathomas, Catrina, Caviezel, Christ, Claus, Conrad, Crapp, Dalbert, Demarmels, Deplazes, Dermont, Farrér, Federspiel, Frigg, Giacometti, Giuliani, Gunzinger, Hanimann, Hartmann, Hasler, Hübscher, Jäger, Janett, Joos, Kehl, Keller, Kessler, Koch, Lardi, Lemm, Locher, Loepfe, Loi, Luzio, Maissen, Mani, Marti, Möhr, Nick, Noi, Parpan, Pedrini, Plozza, Quinter, Rizzi, Robustelli, Sax, Scharplatz, Schmid (Sedrun), Schmid (Splügen), Schmid (Vals), Schütz, Suenderhauf, Suter, Telli, Toschini, Tramèr, Tremp, Trepp, Tuor (Trun), Walther, Wettstein, Zarn, Zinsli

Session: 30.01.2001
Vorstoss: it Motion

Risposta del Governo


Nel Cantone dei Grigioni la responsabilità dello Stato è disciplinata nella Legge sulla responsabilità delle autorità, dei funzionari e delle corporazioni di diritto pubblico del 29 ottobre 1944 (LR). La responsabilità dello Stato è strutturata nel nostro Cantone sotto forma di responsabilità extracontrattuale. Riguardo all'ampiezza della responsabilità la Legge fa la distinzione da un lato tra corporazioni del Cantone e dei distretti (Cantone, istituti cantonali e distretti, art. 8 LR) e dall'altro tra le altre corporazioni (circoli, comuni, corporazioni e istituti autonomi di diritto pubblico, art. 9 LR).

Mentre la responsabilità delle corporazioni del Cantone e dei distretti comprende, oltre che il danneggiamento intenzionale anche il danneggiamento per negligenza grave e per negligenza lieve, la responsabilità delle altre corporazioni si limita ai casi di danni causati sia intenzionalmente o per negligenza grave.

Le firmatarie ed i firmatari della mozione criticano l'ineguaglianza dell'ampiezza della responsabilità, a dipendenza di quale ente pubblico viene ritenuto responsabile del-l'azione di danneggiamento. Sulla scorta di un esempio essi concretizzano il loro punto di vista sulle disposizioni inadeguate e rinviano al fatto che un paziente, che nel quadro di un trattamento in un ospedale viene danneggiato per negligenza lieve, sulla base della LR può far valere il danno soltanto se è stato curato in un ospedale del Cantone e non ad esempio in un ospedale regionale.

Le firmatarie ed i firmatari della mozione criticano inoltre il (breve) periodo di prescrizione di un solo anno. Essi ricordano che anche in questo caso potrebbe sorgere un'insoddisfacente discrepanza verso altri pazienti. Così ad es. un paziente, che si fa curare in una clinica privata, beneficia di periodi di prescrizione previsti dal diritto contrattuale notevolmente più lunghi.

A tal riguardo si deve comunque precisare che il termine di prescrizione di un anno della LR decorre a contare dal momento in cui si è venuti a conoscenza del danno e non dal momento del danneggiamento, come si potrebbe dedurre dalla mozione. L'attuale LR assume perciò ovviamente la regolamentazione della determinazione della prescrizione di diritti derivanti da atto illecito secondo il Codice delle obbligazioni (art. 60 cpv. 1 CO).

Le firmatarie ed firmatari della mozione ritengono la regolamentazione della responsabilità dello Stato nel Cantone dei Grigioni non più al passo con i tempi e invitano a porvi rimedio. Al Governo è nota la situazione risultante dalla Legge sulla responsabilità. In occasione della messa a pubblico concorso basata sul diritto degli appalti pubblici dell'assicurazione contro la responsabilità civile degli ospedali sulla piazza di Coira (Ospedale cantonale, “Kreuzspital”, Clinica Fontana) nell'autunno del 1999 il Governo ha poi reagito nel senso che la responsabilità per negligenza lieve è stata inserita nella documentazione relativa alla messa a pubblico concorso. La polizza assicurativa è stata stipulata successivamente in modo conforme. Il Governo condivide tuttavia l'opinione di quanti hanno sottoscritto la mozione per cui un accomodamento a livello di contratto assicurativo della differente ampiezza della responsabilità giuridica non soddisfa.
D'altra parte i circoli, i comuni e le altre corporazioni autonome di diritto pubblico avevano l'opportunità in via legislativa di estendere, analogamente al Cantone, la loro responsabilità alla negligenza lieve, ma ne hanno fatto uso solo in modo ristretto.

La Confederazione sta effettuando una procedura di consultazione concernente la revisione e l'uniformazione del diritto di responsabilità civile. Ecco alcune proposte di modifica: gli art. da 41 a 61 CO dovranno essere sostituiti da una parte generale del diritto di responsabilità civile (le cosiddette disposizioni generali). Il disegno di revisione prevede inoltre di limitare maggiormente rispetto ad oggi la facoltà dei cantoni di emanare prescrizioni divergenti da queste disposizioni generali. Oltre a ciò nella Legge sulla responsabilità della Confederazione la responsabilità dello Stato dovrà venir limitata ad attività sovrane. Viene posto in discussione un termine di prescrizione ordinario di tre anni a contare dal momento in cui si viene a conoscenza del danno e un termine sussidiario di 20 anni dal danneggiamento.

Secondo il Governo si dovrebbe attendere l'uniformazione del diritto di responsabilità civile a livello federale prima di verificare la Legge cantonale sulla responsabilità. In tal modo è possibile evitare duplicità.

Per il resto a quanto pare parecchi tra ospedali ed associazioni ospedaliere hanno fatto uso della possibilità offerta dall'art. 9 cpv. 2 LR ed esteso la loro responsabilità, per lo meno a livello di contratto assicurativo o di statuto ai casi di negligenza lieve. Sotto questo aspetto non è perciò data un'urgenza immediata per la revisione della LR.
Il Governo è disposto ad accogliere la mozione ai sensi di quanto esposto.

27 febbraio 2001