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Sessione: 28.03.2001

In ottobre il Dipartimento della sanità e dell'ambiente della Città di Zurigo ha emanato una nuova regolamentazione per l'eutanasia attiva nelle case di riposo per anziani e nelle case di cura di Zurigo. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2001 è abrogato il divieto di procedere al suicidio e la sua assistenza nei suddetti istituti cittadini.

Il suicidio nelle case di riposo e di cura assume il significato secondo il quale una persona ritiene che la sua vita non valga più la pena di essere vissuta.

Si invita il Governo a rispondere alle seguenti domande:

Come si pone il Governo di fronte alla tendenza emergente nella società, rivolta a modelli di suicidio nella vecchiaia e alla legalizzazione del suicidio nelle case di riposo e di cura? Il suicidio e l'assistenza allo stesso è un modello praticabile di fronte a grandi sofferenze e malattie inguaribili?
Il Governo sostiene la strategia finora seguita, secondo la quale anche nelle case di riposo e di cura la malattia e la morte vanno affrontate con dignità, attraverso l'uso di medicamenti e palliativi, attraverso una cura di qualità elevata e una maggiore assistenza umana e spirituale?
A che livello decisionale vengono prese le decisioni in questa situazione molto complessa per le nostre istituzioni cantonali?

Coira, 27 marzo 2001

Namen: Zindel, Schütz, Bucher, Arquint, Battaglia, Brasser, Brüesch, Cavegn, Cavigelli, Christoffel, Hanimann, Hardegger, Locher, Looser, Märchy, Meyer, Pelizzatti, Pfenninger, Pfiffner, Scharplatz, Trepp

Session: 28.03.2001
Vorstoss: it Interpellation

Risposta del Governo

Il Governo risponde nel modo seguente alle domande rivoltegli:

1. L'eutanasia e la morte assistita hanno una dimensione etico-religiosa e una dimensione giuridica.

Ai sensi dell'art. 10 della Costituzione federale ogni persona ha diritto alla vita e alla libertà personale. La risposta alla domanda in che misura nel diritto alla vita sia compreso anche il diritto di decidere personalmente della propria morte dipende, oltre che da aspetti legali, dall'atteggiamento di fondo etico e religioso di ciascun individuo. La valutazione etico-religiosa dell'eutanasia e della morte assistita è quindi una valutazione assolutamente personale che dipende dalle circostanze. Di conseguenza il Governo non si ritiene legittimato ad esprimere un giudizio di natura etico-religiosa sull'eutanasia e sulla morte assistita.

Sul piano della valutazione di diritto si deve distinguere se trattasi di eutanasia diretta attiva, indiretta attiva o passiva. L'eutanasia diretta attiva (omicidio mirato per abbreviare le sofferenze di un'altra persona) è punibile ai sensi dell'art. 111 (omicidio intenzionale), dell'art. 113 (omicidio passionale) e dell'art. 114 (omicidio su richiesta della vittima) del codice penale. Non sono invece disciplinate a mezzo di legge l'eutanasia indiretta attiva (per alleviare le sofferenze vengono somministrati medicamenti che come effetto collaterale possono anticipare la morte) e l'eutanasia passiva (rinuncia all'impiego di mezzi per tenere in vita o interruzione del loro uso). Secondo il rapporto presentato dal gruppo di lavoro “Sterbehilfe” al Dipartimento federale di giustizia e polizia a partire dal marzo 1999 le ultime forme menzionate sono sostanzialmente permesse. In ciascun caso in cui vi è stata eutanasia la Procura pubblica apre un procedimento penale per chiarire se il diritto determinante è stato rispettato.

2. L'obiettivo della medicina e della cura palliative consiste nell'alleviare le sofferenze di persone affette da una malattia progressiva e incurabile attraverso trattamenti medicinali, interventi curativi e sostegno psicologico, sociale e spirituale e nel garantire la migliore qualità di vita possibile alla persona malata e ai suoi familiari. Il Governo accoglie positivamente la spiegazione al proposito, approvata dalla Federazione svizzera delle infermiere e degli infermieri e dalla Federazione svizzera dei medici il 1° febbraio 2001, spiegazione secondo la quale ad ogni persona alla fine della vita deve essere possibile accedere alla cura palliativa. Anche le persone che si trovano nell'ultima fase della vita hanno diritto alla migliore assistenza medica e infermieristica possibile.

3. La decisione di ammettere l'eutanasia o la morte assistita è una decisione di natura etico-religiosa che deve spettare all'ente che gestisce la casa di riposo o di cura. La condizione da rispettare è che la direzione dell'istituzione cerchi il dialogo con la persona che intende togliersi la vita e, a seconda di una valutazione individuale caso per caso, con i familiari e che consigli alla persona di ricorrere a uno specialista indipendente. Vanno indicate inoltre alla persona sofferente le possibilità offerte dalla medicina e dalla cura palliative. La direzione dell'istituzione inoltre, dopo un suicidio con il sostengo di un'organizzazione per l'eutanasia, deve garantire che il decesso venga notificato alla polizia o alla Procura pubblica come caso di morte inconsueta.