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Sessione: 30.05.2001
L'entrata in vigore della nuova legislazione sugli appalti pubblici e gli effetti degli accordi bilaterali Svizzera-Unione Europea hanno obbligato tutte le imprese del nostro Paese a agire in un regime di accresciuta concorrenza e di maggiore competizione.

Il compito dello Stato in quest'ambito si sta limitando alla fissazione di regole trasparenti e comprensibili, così da garantire l'assegnazione delle opere al migliore offerente.

Affinché questo meccanismo funzioni è però necessario che la documentazione delle offerte sia costantemente verificata e che la stessa sia allestita in modo da permettere ad ogni concorrente di proporsi.

Nel recente passato non è sempre stato così per quanto attiene la fornitura di materiali. Taluni progettisti incaricati dal Cantone, al momento dell'allestimento delle offerte, escludono i materiali di provenienza grigionese e svizzera, e prevedono invece l'impiego esclusivo di materiali provenienti dall'estero. Così, indipendentemente dal prezzo, vengono esclusi a priori i materiali grigionesi o svizzeri.

Così è stato ad esempio nel risanamento della clinica psichiatrica di Beverin, dove per i pavimenti in pietra naturale (Bodenbeläge aus Naturstein) era richiesto l'uso obbligatorio di serizzo portoghese (Portoschiefer Serizitphyllit aus Calongo/Portugal). In questo modo il sasso naturale dei Grigioni e quello della Svizzera sono stati esclusi per decisione dei progettisti e senza alcuna verifica da parte del Committente, il Cantone dei Grigioni.
Al fine di evitare in futuro questi spiacevoli episodi, i quali danneggiano l'economia grigionese e svizzera, chiedo al lodevole Governo:

1. È disposto il Governo a istituire una procedura di controllo preliminare delle offerte allestite da progettisti esterni, nell'intento di verificare se le norme sulla parità delle opportunità agli imprenditori grigionesi e svizzeri sono rispettate?
2. È disposto il Governo a fissare nei contratti di mandato a dei progettisti esterni l'obbligo di inserire nelle offerte, perlomeno come alternativa, l'uso di materiali grigionesi e svizzeri di pari qualità?

Coira, 30 maggio 2001

Namen: Keller, Zarro, Lardi, Conrad, Geisseler, Giovannini, Giuliani, Gross, Loepfe, Parolini, Peretti, Plozza, Quinter, Righetti, Schmid (Sedrun), Tuor (Trun), Zanolari

Session: 30.05.2001
Vorstoss: it Interpellation


Risposta del Governo

Nel settore degli appalti pubblici in linea di principio le commesse non possono essere definite con specificazioni tecniche che contengono ostacoli commerciali ingiustificati. Di conseguenza non è ammesso formulare requisiti in modo tale che i prodotti indigeni o addirittura esteri oppure qualsivoglia offerente vengano privilegiati in modo discriminatorio. In linea di principio i requisiti relativi a determinate marche commerciali o a determinati nomi commerciali, brevetti, modelli o tipi nonché a una determinata provenienza o a determinati produttori non sono am-
messi, a meno che manchi una descrizione sufficientemente esatta e comprensibile del fabbisogno di appalto e se nella documentazione relativa all'aggiudicazione viene inserita la formulazione “o equivalente” (cfr. art. 18 cpv. 2 Disp. CIAP, art. 9 cpv. 1 Oap).

L'affermazione, secondo cui per il risanamento della Clinica psichiatrica Beverin è stato preteso l'impiego obbligatorio di serizzo portoghese, va precisata. Il concetto artistico globale del progetto, scelto definitivamente nel quadro di un concorso, si basava sull'impiego di sabbia di ardesia e di lastre del medesimo materiale. Occorre inoltre ritenere che le speciali disposizioni utilizzate dall'Ufficio edile cantonale in occasione di ogni appalto rinviano in modo esplicito al fatto che nel caso di elenchi di prestazioni, in cui sono già citati per nome i prodotti da utilizzare risp. i nominativi dei fornitori, gli offerenti sono liberi di offrire anche prodotti concorren-
ziali equivalenti. Il rinvio al serizzo portoghese contenuto nell'elenco di prestazioni
in questione designava di conseguenza unicamente le caratteristiche di qualità dei rivestimenti dei pavimenti in sasso naturale che dovevano essere forniti. Giusta la documentazione relativa alla messa a pubblico concorso e alle regole dell'appalto sarebbe senz'altro stato ammesso offrire lastre di ardesia equivalenti di altra provenienza. Al Governo dispiace che nel presente caso non siano disponibili lastre di ardesia adatte di provenienza elvetica. Una mancata realizzazione del progetto, che a suo tempo la giuria istituita aveva consigliato di elaborare ulteriormente, sarebbe però stato ingiustificabile dal profilo giuridico.

Viste queste premesse, alle domande concrete si può rispondere come segue:

1. Il Governo riconosce in linea di principio l'importanza e la necessità d'incentivare i materiali indigeni. Alla luce delle nuove basi legali nel settore degli appalti pubblici l'imposizione di queste premesse è tuttavia possibile, nella migliore delle ipotesi, solo in maniera molto limitata. Le nuove norme in materia di appalti assicurano in modo sufficiente, grazie alla protezione giuridica accordata, che tutti gli offerenti possano partecipare al concorso con le medesime chance e abbiamo accesso al mercato senza discriminazione di sorta. Per tale ragione il Governo ritiene inopportuna l'intro-duzione di una procedura speciale di controllo preliminare avente come scopo quello di verificare se il principio della parità di trattamento è rispettato.


2. Sulla base delle vigenti regole in materia di appalti è ovvio che gli offerenti sono liberi di offrire materiali equivalenti di provenienza grigione e svizzera, anche se ciò non dovesse essere menzionato esplicitamente nella documentazione relativa alla messa a pubblico concorso. Per tale ragione non è nemmeno necessario esortare di volta in volta con contratto i progettisti esterni ad impiegare quale alternativa materiali grigioni e svizzeri di qualità equivalente.