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Sessione: 10.10.2001
Ai sensi dell'art. 75 della legge scolastica cantonale (testo precedente alla revisione, ndt) il Cantone versa sussidi dal 10 al 40% delle spese computabili per la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento di edifici scolastici pubblici, dei relativi impianti per la ginnastica, come pure per la compera di mobili scolastici e materiale didattico generale acquistati in relazione con qualche costruzione.

Si danno tuttavia casi in cui i comuni hanno la possibilità di affittare a lungo termine edifici adatti a fungere da scuole e da palestre da ginnastica, potendo in questo modo rinunciare a una nuova costruzione. Invece dei costi di costruzione, in tal caso si assumono i costi dell'affitto a lungo termine. Sulla base dell'ordinamento legislativo in vigore, attualmente la legge scolastica cantonale deve rifiutare di accordare sussidi per affitti, nonostante la soluzione di una locazione di lungo periodo risulti normalmente più economica per il comune e il Cantone che non la costruzione di nuovi edifici scolastici o impianti per la ginnastica. Non è pertanto chiaro quale motivo vi sia alla base dell'esclusione di sussidi per affitti di lunga durata.

Si invita pertanto il Governo ad avviare in questo senso una revisione coerente della legge scolastica cantonale.

Coira, 10 ottobre 2001

Name: Lemm, Ratti, Trachsel, Ambühl, Arquint, Bachmann, Bär, Barandun, Beck, Biancotti, Bischoff, Bleiker, Brunold, Bühler, Carisch, Casanova (Coira), Cathomas, Claus, Conrad, Dalbert, Demarmels, Federspiel, Geisseler, Giacometti, Giovannini, Giuliani, Göpfert, Gross, Gubelmann, Hanimann, Hardegger, Hartmann, Hug, Jeker, Joos, Juon, Kessler, Lardi, Loepfe, Märchy, Marti, Möhr, Montalta, Nick, Nigg, Parolini, Peretti, Portner, Rizzi, Roffler, Sax, Schmid (Splügen), Stiffler, Telli, Thomann, Thöny, Tramèr, Tremp, Tuor (Disentis/Mustér), Vetsch, Walther, Zanolari, Zarro, Zegg

Session: 10.10.2001
Vorstoss: it Motion


Risposta del Governo

L'art. 53 cpv. 1 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica) stabilisce che il Cantone versa sussidi a favore di scuole pubbliche per la costruzione, il restauro di ampia portata e l'ampliamento di edifici scolastici pubblici, per strutture necessarie all'insegnamento dell'educazione fisica come pure per l'acquisto di mobilio scolastico e materiale didattico generico acquistati in relazione a costruzioni. Come giustamente viene affermato nella mozione, la legislazione scolastica non contiene alcuna base giuridica per la concessione di contributi cantonali per l'affitto di strutture scolastiche. L'intervento inoltrato mira ad ancorare nella legge scolastica la possibilità di prendere in considerazione prestazioni di sussidi cantonali per la locazione di lungo periodo di locali adeguati per lo svolgimento di lezioni della scuola popolare da parte dell'ente scolastico. In pratica è molto raro che un ente sco-
lastico si insedi in locali altrui. L'affitto di locali avviene per lo più come soluzione transitoria in coincidenza con la costruzione di nuovi edifici scolastici o l'ampliamento di strutture esistenti. In questi casi il Cantone non versa sussidi.

Anche nell'ambito d'applicazione della legge sulle scuole dell'infanzia, la quale all'art. 27 cpv. 4 prevede che in casi motivati possono essere sussidiate dal Cantone anche le pigioni, vi sono solo singoli casi in cui il Cantone versa sussidi di questo tipo agli enti della scuola dell'infanzia, e precisamente se l'affitto, in considerazione della quota di sussidio per edifici, causa costi molto più contenuti di quelli che sorgerebbero da una nuova costruzione o da un ampliamento.

Alla luce di questo fatto, le misure necessarie non appaiono né grandi né urgenti. Da punti di vista di natura economica, in casi particolari, a determinate condizioni, può tuttavia essere ragionevole versare sussidi cantonali per le spese di affitto di edifici scolastici. Questo è il caso in cui, invece di una costruzione nuova, di una trasformazione o di un ampliamento, seppur necessari, le spese d'affitto per singole strutture adatte alle esigenze scolastiche sono più economiche e le esigenze dell'insegnamento secondo il piano didattico vengono completamente soddisfatte nelle rispettive parti della struttura. Con il sussidiamento delle spese d'affitto, per il Cantone non insorgono prevedibilmente maggiori costi. Da questo punto di vista, se-
condo il Governo si può sostenere la creazione di una relativa base legale nella legge scolastica per il sussidiamento.

Per poter concretizzare il versamento di sussidi cantonali in relazione con soluzioni
in affitto per strutture scolastiche e per l'educazione fisica, occorre una revisione
della legge scolastica, una modifica dell'ordinanza sulla costruzione e l'attrezzatura
di edifici e impianti ad uso scolastico e per lo sport nelle scuole nonché delle relative direttive.

Dal punto di vista del Governo va detto che, a seguito di interventi e di progetti in materia emersi in Gran Consiglio, al momento sono in atto una serie di chiarimenti trasversali ai dipartimenti a fini di sussidi cantonali nell'ambito della scuola popolare. Ne fanno parte una prevista revisione dell'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti, il progetto sulla verifica dei compiti nell'Amministrazione cantonale e il progetto sull'esame di sussidi cantonali. Nell'interesse delle revisioni e delle elaborazioni di progetti che sono in relazione tra loro per quanto riguarda i contenuti, è opportuno seguire un modo coordinato di procedere che persegua una direzione comune.

Il Governo appoggia la richiesta di fondo dell'intervento parlamentare e si dichiara disposto ad accoglierlo come mozione nel senso delle considerazioni sopra esposte. Il Governo è pronto a sottoporre al Gran Consiglio, a tempo debito, una modifica corrispondente della legge scolastica.