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Sessione: 27.11.2001
Affinché un bambino possa crescere sviluppando armonicamente la propria personalità in seno alla famiglia, circondato da affetto, amore e comprensione, ogni cantone è tenuto a adottare per prima cosa adeguate misure. Il bambino dovrebbe avere la possibile di rimanere nelle propria famiglia oppure e, laddove ciò non è possibile e serve al bambino, di essere collocato presso una famiglia affiliante.
Il collocamento di bambini in assistenza settimanale e permanente come pure in una struttura sociopedagogica (istituto) è contraddistinto oggi in misura minore dalle condizioni quadro specifiche e finanziarie. L'intenso potenziamento di misure ambulatoriali come risposta alle condizioni di vita sociali che stanno peggiorando ha comportato un cambiamento dell'indicazione nel prelievo di bambini dalla famiglia in cui sono nati. I bambini hanno in massima parte più anni e sovente hanno già alle spalle una "carriera di misure". Il collocamento in una famiglia affiliante risulta in taluni casi meno da considerazioni di ordine pedagogico che di ordine finanziario e contrariamente un collocamento in un istituto avviene talvolta a causa della mancanza di adeguate famiglie affilianti. Mentre nell'educazione in un istituto opera solo personale specializzato, la preparazione, l'accompagnamento e la qualifica dei genitori affilianti sono una questione discrezionale. Tutti i genitori affilianti necessitano per un'assistenza qualificata di un bambino, a seconda della situazione di necessità del medesimo, di un coinvolgimento più o meno intenso nel sistema di preparazione, consulenza e alleggerimento.
In data 11 ottobre 2001 scaduto il termine di referendum per la Legge federale concernente l'accordo dell'Aja sull'adozione e le misure di protezione del bambino in caso di adozioni internazionali. La Legge non disciplina da sola i particolari procedurali, ma funge unicamente da cerniera ed interfaccia tra l'accordo ed il diritto nazionale, segnatamente dell'Ordinanza sui figli affiliati. Le autorità centrali sia a livello federale che sul piano cantonale sono state nominate (art. 2 3 LF-AAA).
Presso i cantoni la funzione di autorità centrale viene coordinata con il Servizio di vigilanza sui figli affiliati. Al contempo i cantoni vengono obbligati ad incaricare della vigilanza sugli affiliati un'unica autorità cantonale (art. 316 cpv. 1bis CC).
Il Governo viene invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Si è dato avvio ai preparativi per l'allestimento di un unico Servizio specializzato?
2. Quale trasformazione ci si deve attendere nel settore dell'affiliazione?

Coira, 27 novembre 2001
Name: Schütz

Session: 27.11.2001
Vorstoss: it Schriftliche Anfrage

Risposta del Governo

L'Accordo dell'Aja sulla protezione dei bambini e la collaborazione nel campo
dell'a-dozione internazionale prevede la creazione di autorità centrali in ogni Stato contraente. Attraverso la collaborazione tra le autorità centrali degli Stati contraenti viene migliorata la qualità delle decisioni nel settore delle adozioni internazionali nell'inte-resse del bambino.

La Confederazione e i Cantoni hanno il compito di designare delle autorità cen-
trali per il disbrigo dei compiti loro affidati dall'accordo nel campo della procedura internazionale di adozione. Al riguardo le autorità cantonali hanno una posizione chiave, dato che sono responsabili del disbrigo materiale dei singoli dossier. Le autorità centrali dei Cantoni devono essere dotate di personale con le conoscenze specifiche sociopedagogiche e l'esperienza per gli accertamenti necessarie in materia di adozione secondo l'Accordo dell'Aja.

La Confederazione prevede di dichiarare in vigore l'Accordo sull'adozione dell'Aja
e la relativa Legge federale nel corso della seconda metà del 2002. La ratifica av-
viene tre mesi prima dell'entrata in vigore. Affinché la ratifica possa essere effettuata in tempo utile, alla Confederazione deve essere notificata entro la fine di aprile 2002 l'autorità centrale competente a livello cantonale.

Alle domande poste il Governo risponde come segue:

1.Con la vigente forma organizzativa il Cantone dei Grigioni è pronto per l'entrata in vigore dell'Accordo sull'adozione dell'Aja.

L'Ufficio cantonale di assistenza sociale risp. i Servizi sociali regionali e comunali svolgono già oggi tutti i compiti legati alle adozioni internazionali.
Si prevede di conseguenza di designare il menzionato Ufficio anche autorità centrale del Cantone per i compiti risultanti dall'Accordo dell'Aja risp. dalla Legge federale concernente l'Accordo in parola.

Oltre ai compiti previsti dalla procedura di adozione l'autorità centrale canto-
nale dovrà provvedere d'ora innanzi in virtù dell'art. 316bis CC anche alla vigilanza di quelle situazioni concernenti i figli affiliati che verranno autorizzate in vista di una futura adozione del bambino.

I compiti affidati al Cantone dall'Accordo dell'Aja e dalla relativa legge federale richiedono un relativo adeguamento dell'Ordinanza governativa sulla vigilanza di figli affiliati.

2. Dall'Accordo dell'Aja e dalla relativa Legge federale non risulta nel Cantone alcuna riorganizzazione per quanto riguarda l'affiliazione. Il Governo rinvia a tale proposito alle proprie esposizioni di cui al numero 1.