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Sessione: 29.01.2002
In virtù dell'art.12a cpv. 2 dell'Ordinanza sullo stipendio degli insegnanti (CSC 421.080; OSI) il Cantone versa sussidi alle spese per supplenti di insegnanti ed educatrici di scuola dell'infanzia in congedo nei limiti della Legge scolastica e della Legge sulle scuole dell'infanzia. Nel medesimo articolo è prescritto che la retribuzione si conforma alle aliquote minime dello stipendio base.
Secondo l'art 5 OSI il comune determina la categoria di stipendio dei propri insegnanti ed educatrici di scuola dell'infanzia, ma tocca al Dipartimento dell'educazione fornire le raccomandazioni in proposito.
Nel promemoria e nei relativi allegati concernenti gli stipendi degli insegnanti delle scuole popolari, editi dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente, quest'ultimo fornisce in effetti le raccomandazioni, nel senso che l'aliquota d'indennizzo delle/dei supplenti va calcolata sulla base della categoria di stipendio 0.
Nel 2001 il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo ha sentenziato in materia ed accolto una causa in materia di classificazione presentata da un'insegnante di scuola elementare. Quest'ultima aveva insegnato per 20 anni circa a tempo pieno in una scuola elementare ed in seguito come supplente. Nel Cantone di Zurigo le supplenze erano retribuite sulla base dell'Ordinanza del Consiglio di Stato giusta il “grado d'avvio”, se la supplenza durava meno di tre mesi. Ciò ha fatto sì che la menzionata insegnante di scuola elementare, nella sua funzione di supplente, era stata classificata nuovamente come una principiante. Ella contestò questa classificazione al ribasso sentendosi discriminata come donna, poiché a fare le spese di questa regolamentazione erano soprattutto le donne.
Il Tribunale amministrativo dichiarò nella sua sentenza che non vi era nessuna ragione plausibile e in un certo qual modo importante per ignorare completamente l'esperienza professionale in queste supplenze. Il ”grado di avvio” è da intendersi per coloro che devono adempiere una funzione per la quale tuttavia non hanno ancora i requisiti richiesti.
Invitiamo perciò il Governo a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Governo ritiene oggettivamente giustificato raccomandare in via generale che l'aliquota d'indennizzo delle supplenze debba essere calcolata sulla base della categoria di stipendio 0?
2. Il Governo è a conoscenza della sopramenzionata sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo?
3. Il Governo non condivide l'idea che questa raccomandazione generale debba essere riesaminata ed eventualmente modificata nel quadro dell'imminente revisione della OSI?

Coira, 29 gennaio 2002
Name: Meyer, Bucher, Arquint, Bischoff, Caviezel (Coira), Christ, Claus, Frigg, Hess, Jäger, Locher, Looser, Märchy, Noi, Pfenninger, Pfiffner, Robustelli, Scharplatz, Schmutz, Schütz, Trepp, Walther, Zindel

Session: 29.01.2002
Vorstoss: it Interpellation

Risposta del Governo


1. In virtù dell'art. 21 della Legge scolastica (LS) il Cantone si assume per intero le spese delle supplenze in relazione al perfezionamento per l'insegnamento di nuove materie e sulla base dell'art. 36 LS può accordare sussidi pari al
20- 55 percento alle spese connesse all'aggiornamento e al perfezionamento professionali dell'insegnante. Nell'art. 12a cpv. 2 dell'Ordinanza sullo stipendio degli insegnanti (OSI) si legge che il Cantone versa sussidi alle spese per supplenti d'insegnanti ed educatrici di scuola dell'infanzia in congedo per ragioni di perfezionamento intensivo e di congedi di perfezionamento nei limiti della Legge scolastica e della Legge sulle scuole dell'infanzia. Nel medesimo articolo è prescritto che la retribuzione delle supplenze si conforma alle ali-
quote minime dello stipendio base. Per tutte le altre vacanze di insegnanti ai sensi dell'art. 8a OSI (malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare ecc.)
le spese di supplenza devono essere sostenute per intero dall'ente scolastico. L'ente scolastico è il datore di lavoro del corpo insegnante. Secondo l'art. 5 OSI i comuni determinano lo scatto di stipendio delle proprie insegnanti e dei propri insegnanti. Di conseguenza è giustificato che essi stabiliscano anche l'inquadramento dell'indennizzo delle supplenze. Siccome i comuni in qualità di datori di lavoro, ad eccezione dei menzionati casi di perfezionamento in-
tensivo e dei congedi per perfezionamento, sono tenuti ad assumersi inte-
ramente tutti i rimanenti costi delle supplenze, spetta loro decidere se in
questi casi essi vogliono assumere pure le aliquote minime dello stipendio base. Il Governo è pertanto disposto ad esortare il Dipartimento dell'edu-
cazione, della cultura e della protezione dell'ambiente ad introdurre, in occasione della prossima rielaborazione (dicembre 2002) del foglio d'is-
truzione annuale sugli stipendi del personale insegnante delle scuole po-
polari, un'annotazione alla posizione concernente le aliquote di supplenza,
secondo cui la quota d'indennizzo prescritta vale unicamente per il sus-
sidiamento, ma che per la determinazione individuale dello stipendio dell'in-
segnante supplente si deve tenere adeguatamente in considerazione la
sua esperienza. In tal modo sarà possibile evitare disuguaglianze nella determinazione dello stipendio dei differenti generi di supplenza. Nel cal-
colo della retribuzione delle supplenze fissata a suo tempo al livello minimo
si era partiti dal presupposto che fossero soprattutto giovani insegnanti ad assumere funzioni di supplenza. Si era inoltre tenuto conto del fatto che la
o il supplente di regola non è inserito nell'esercizio scolastico con la mede-
sima responsabilità dell'insegnante in pianta stabile.

2. Il Governo è a conoscenza della sentenza del Tribunale amministrativo ci-
tata dalle firmatarie e dai firmatari dell'interpellanza. Alla base della presente interpellanza sta certamente la sentenza del Tribunale amministrativo di Basilea-Campagna datata 26 ottobre 1994. La fattispecie da giudicarsi in
quel contesto diverge dalla situazione nel Cantone dei Grigioni nel senso
che la OSI stabilisce unicamente aliquote di sovvenzionamento e non la classificazione concreta degli stipendi del personale insegnante. L'autorità preposta all'assun-zione nel Cantone dei Grigioni è il comune. Nel caso della menzionata sentenza del Tribunale amministrativo di Basilea-Campagna la determinazione dello stipendio è avvenuta ad opera dell'ispettorato scolastico sulla base di un'or-dinanza governativa sugli stipendi dei supplenti in ambito scolastico.

3. In occasione della revisione dell'Ordinanza sullo stipendio degli insegnanti
che prenderà avvio prossimamente, verrà presa in esame la questione della retribuzione delle supplenze in caso di perfezionamento e perfezionamento intensivo. Quale misura immediata nello scritto di raccomandazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente verrà introdotta una precisazione, stando alla quale è compito dell'autorità addetta all'assunzione stabilire concretamente la categoria di stipendio.

Data: 19. febbraio 2002