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Sessione: 29.01.2002
Nel nostro Cantone ci sono ancora molte strade di allacciamento in cui il peso massimo ammesso è di 13 tonnellate.
Un camion moderno ha un peso a vuoto che si aggira già intorno alle 10 tonnellate, di modo che per rispettare il limite di peso può portare un carico di sole 3 tonnellate anche se la tassa sul traffico pesante che si deve pagare è per un minimo di 18 tonnellate. Questo fatto non fa che rincarare ulteriormente i trasporti nelle zone più isolate.
Di fatto oggi la prassi è che vengono effettuati trasporti occasionali da 18 tonnellate complessive su molte di queste strade di allacciamento a proprio rischio negli orari di minor traffico, senza incorrere in controlli della circolazione nella maggior parte di casi. Ciò non arreca danni supplementari alla strada di allacciamento.
Diversa è la situazione che si presenta alle imprese di trasporto locali, che trasportano per esempio legname dai boschi per un comune. Queste infatti non possono aspettare gli orari più propizi per effettuare i trasporti e la probabilità di incappare in controlli è molto più elevata. Lo stesso dicasi per trasporti di materiale da parte di imprese edili ecc.
Ci rendiamo conto che la situazione finanziaria del Cantone non permette alcun sostanziale aumento dei mezzi per l'ampliamento delle strade di allacciamento. Siamo tuttavia dell'avviso che le limitazioni di peso sulle piccole strade di allacciamento siano applicate in modo troppo restrittivo. Due viaggi veloci a camion mezzo vuoto possono danneggiare maggiormente una strada di collegamento di un viaggio solo a carico pieno a velocità adeguata.
Molte delle strade di allacciamento citate in cui è ammesso un peso massimo di 13 tonnellate, anche prima dell'eventuale allargamento pianificato, possono essere percorse fin d'ora da veicoli da 18 tonnellate durante l'estate con un tempo atmosferico normale, senza che ciò arrechi sostanzialmente più danni alle strade medesime. La gestione dei boschi per molti comuni comporta dei problemi finanziari, che non si riducono con il rincaro del trasporto del legname.
Se qualcuno è disposto a costruire una casa in un comune isolato per abitarvi, non è sicuramente ragionevole far aumentare i costi di trasporto per la costruzione più di quanto strettamente necessario.

I firmatari pongono al Governo le seguenti domande:

1. Il Governo è dell'opinione che un innalzamento del limite di peso su diverse strade di allacciamento può essere effettuato fin d'ora, passando da 13 a 18 tonnellate?
2. Non sarebbe possibile innalzare i limiti di peso da 13 a 18 tonnellate per strade di collegamento minori eventualmente troppo ripide solo durante i mesi estivi, dato che il maggior tonnellaggio non sarebbe ammissibile d'inverno per motivi di sicurezza?

Coira, 29 gennaio 2002

Name: D a l b e r t, Caviezel (Pitasch), Berther (Disentis/Mustér), Barandun, Battaglia, Berther (Sedrun), Capaul, Casanova (Vignogn), Cathomas, Cavegn, Claus, Crapp, Dermont, Farrér, Geisseler, Giovannini, Giulinai, Göpfert, Gross, Hartmann, Hess, Joos, Kehl, Keller, Kessler, Lardi, Lemm, Loepfe, Loi, Montalta, Müller, Nigg, Parpan, Patt, Peretti, Portner, Ratti, Righetti, Rizzi, Sax, Schmid (Sedrun), Stiffler, Thöny, Trachsel, Tuor (Disentis/Mustér), Tuor (Trun), Wettstein, Zanolari, Zegg

Session: 29.01.2002
Vorstoss: it Interpellation


Risposta del Governo

I problemi e gli svantaggi derivanti alle valli e ai comuni interessati dalle limitazioni di peso su strade cantonali sono noti al Governo, che sta perciò compiendo degli sforzi per sistemare nel medio-lungo periodo le strade attualmente percorribili solo dai mezzi da 7 a 13 tonnellate e aumentare in modo corrispondente i limiti di peso. Dall'altra parte, il Governo negli ultimi tempi, in occasione di risposte a diversi interventi in Gran Consiglio, ha dovuto ribadire in modo inequivocabile che solo per la manutenzione stessa della nostra rete stradale oltremodo estesa sarebbero necessari mezzi molto più ingenti.

La rete delle strade cantonali di allacciamento ha una lunghezza complessiva di 877 km, di cui 103 km (12%) sono segnalati per un peso massimo da 7 a 11 tonnellate e altri 114 km (13%) ammettono veicoli con un peso massimo di 13 tonnellate. Nel contempo un totale di 150 km delle strade di allacciamento esistenti ha una limitazione di larghezza di 2.30 m. Di conseguenza non sono percorribili da camion della larghezza di 2.50 m.

La maggior parte delle strade di allacciamento in origine era stata fatta per un peso complessivo di 7 tonnellate. Dopo miglioramenti strutturali, in parte sono state aperte alla percorrenza da parte di tonnellaggi più elevati. Le limitazioni alla percorrenza sono dovute in gran parte a opere di costruzione che risalgono ancora agli anni 1900-1930, adeguate ai trasporti a trazione animale di allora e non ai carichi stradali odierni. Tali opere in generale versano in cattivo stato e non possono essere aperte a carichi maggiori di punto in bianco. Gli stessi corpi stradali non hanno una superficie sufficientemente portante. Hanno una fondazione troppo sottile e non a prova di gelate nonché una robustezza limitata del manto stradale. Aumentando il peso complessivo senza rimediare alle carenze citate nelle opere di costruzione e nei corpi stradali si ottiene un sovraccarico delle opere medesime e della banchina insufficientemente resistente sulle scarpate spesso molto ripide. I danni aumentano in modo sproporzionato e il rischio d'incidenti diventa oltremodo elevato.

Sulla base di queste condizioni secondarie, non è possibile aprire d'un tratto le strade attualmente limitate alle 13 tonnellate a veicoli con carico fino a 18 tonnellate. Si deve respingere di regola anche un'apertura temporanea a causa delle opere di costruzione inadeguate.

La soluzione della problematica non può consistere nel rafforzamento provvisorio di singole opere di costruzione e ammettere carichi sempre maggiori su strade molto vecchie, ignorando le conseguenze. Un tale operato condurrebbe a un ulteriore aumento dei costi di manutenzione e comporterebbe un maggiore rischio di incidenti. Normalmente quindi si può passare a un aumento del tonnellaggio solo dopo che è stata effettuata la sistemazione ordinaria delle strade di allacciamento.

Data: 26. febbraio 2002