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Sessione: 27.05.2002

In base all'art. 40 della legge d'applicazione alla Legge federale sulla protezione delle acque (legge cantonale sulla protezione delle acque), il 27 gennaio 1997 il Gran Consiglio ha emanato l'Ordinanza cantonale sulla protezione delle acque. Secondo l'art. 2 di questa ordinanza il Governo mette in vigore le prescrizioni sul risanamento per quei corsi d'acqua che sono influenzati in modo notevole dal prelievo idrico, ai sensi dei principi fissati nell'art. 80 segg. della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc).
Il risanamento dei corsi di fiumi con una portata residua troppo scarsa al punto d'erogazione deve essere concluso al più tardi entro l'anno 2007. Fino al 1995 i cantoni dovevano consegnare alla Confederazione un inventario come richiesto dalla LPAc; fino al 1998 dovevano inoltre allegare un rapporto sulle misure di risanamento. Il Cantone dei Grigioni ha certo preparato fino ad oggi l'inventario, ma come altri cantoni non ha ancora presentato il rapporto sul risanamento. In conformità alla LPAc l'inventario come anche il rapporto sul risanamento sono accessibili al pubblico.

È ormai trascorsa circa la metà del tempo previsto tra l'emanazione dell'ordinanza cantonale e la scadenza del termine di legge per la realizzazione delle misure di risanamento. Le firmatarie e i firmatari dell'interpellanza chiedono pertanto al Governo:

1. Quali misure di risanamento di corsi d'acqua impellenti sono in corso d'attuazione o sono già concluse dal 1997 nel Cantone dei Grigioni?

2. Quali progetti sono previsti in concreto? Come e quando saranno realizzati?

3. Per quali corsi d'acqua soggetti all'obbligo di risanamento secondo la legge federale non sono ancora stati approntati dei progetti di risanamento concreti?

4. Quali provvedimenti intende prendere il Governo per rispettare le disposizioni della legge fino al 2007?

5. Quando verrà presentato il rapporto di risanamento succitato del nostro Cantone alle autorità federali? Il rapporto di risanamento sarà elaborato unicamente dai responsabili dell'amministrazione o saranno coinvolti anche uffici esterni? Se del caso, quali?

6. Dove si può consultare l'inventario e il rapporto di risanamento atteso?

Coira, 27 maggio 2002

Name: Jäger, Looser, Arquint, Bucher, Frigg, Locher, Meyer, Noi, Pfenninger, Pfiffner, Schmutz, Schütz, Trepp, Zindel

Session: 27.05.2002
Vorstoss: it Interpellation


Risposta del Governo

Gli interpellanti constatano correttamente che spetta ai cantoni effettuare il risanamento delle acque residuali secondo la legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) e che nel nostro Cantone a tal proposito la competenza ricade sul Governo. Prendendo come punto di riferimento le singole disposizioni sul risanamento, l'Esecutivo ha incaricato il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste, il quale ha affidato i lavori di preparazione all'Ufficio dell'energia. Gli accertamenti specialistici, rilevanti ai fini ambientali, sono invece effettuati dall'Ufficio dell'ambiente. Come prevede la LPAc, il Governo ha presentato all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio secondo i termini stabiliti, e precisamente nel 1994 e nel 1997, l'inventario dei prelievi delle acque e un progetto per il rapporto sul risanamento. Al riguardo va osservato che il Cantone dei Grigioni fa parte dei cantoni che effettuano il maggior numero di prelievi d'acqua e quindi è fra quelli che devono fare esami e valutazioni molto ampie.

Risposta alle singole domande:

1. A tutt'oggi non sono state ancora emanate disposizioni sulla base dei principi di cui all'art. 80 ss. LPAc; per questa ragione finora non è stato fatto nessun risanamento sotto questa voce.

In diverse valli principali del nostro Cantone si stanno pianificando dei risanamenti o sono addirittura già in fase di realizzazione (per es. lo spostamento del letto del fiume Flaz nella regione di Samedan; la rivitalizzazione sul Reno alpino nel quadro della commissione governativa internazionale del Reno alpino). Questi progetti non sono in relazione con il risanamento delle acque residue ai sensi della LPAc.

2.+3. Al momento si stanno esaminando accuratamente uno per uno tutti i 216 posti di prelievo d'acqua del Cantone nonché le acque del basso corso; in alcuni casi si fanno rilevamenti sul campo e si esaminano gli effetti economici rispetto a diverse varianti di risanamento insieme alle società interessate. Non appena saranno terminati questi accertamenti, il Governo prenderà le sue decisioni senza perdere tempo affinché i risanamenti possano essere effettuati regolarmente.

4. Al momento non c'è motivo di ricorrere a misure supplementari per rispettare i termini di legge.

5. Il rapporto di risanamento è attualmente in fase di elaborazione internamente all'amministrazione, senza coinvolgere uffici esterni. Il Governo intende emanare le sue disposizioni in merito al risanamento non appena sarà in grado di valutare in modo complessivo gli effetti rilevanti ai fini ambientali e le loro conseguenze economiche. Ciò non si verificherà prima della fine dell'anno prossimo.

6. L'Ufficio dell'energia è in possesso di tutta la documentazione e su richiesta permette di prendere visione dell'inventario. Per contro, il Governo non ritiene sensato e opportuno che terzi prendano visione della documentazione per il rapporto di risanamento. Questa possibilità non è nemmeno prevista né richiesta dalla legge.

Data: 13 agosto 2002