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Sessione: 08.10.2002

Il Parlamento federale ha deliberato decisivi peggioramenti nella legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. Il raddoppiamento del periodo minimo di contribuzione e la riduzione dell'indennità giornaliera di disoccupazione non mancheranno di avere ripercussioni sull'assistenza sociale. La legge contro la quale si è fatto ricorso al referendum è sottoposta a votazione popolare il prossimo novembre.
Nel caso in cui una persona si trovi ad essere disoccupata per la prima volta, gli ostacoli per ottenere l'indennità giornaliera di disoccupazione sono più elevati. Nei due anni antecedenti la condizione di disoccupazione, la persona che chiede assistenza deve d'ora in poi aver lavorato come dipendente almeno dodici mesi, anziché sei mesi come prima per poter ottenere l'indennità. Il raddoppiamento del tempo minimo di contribuzione antecedente la prima condizione di disoccupazione colpisce soprattutto coloro che hanno svolto per la prima volta un'attività dipendente quali giovani appena usciti dalle scuole superiori e dall'università, coloro che tornano nel mondo del lavoro dopo un periodo di assenza volontaria, persone che in precedenza avevano un'attività indipendente e che solo da poco hanno dovuto passare al lavoro dipendente.
Per tutte le persone al di sotto dei 55 anni l'indennità di disoccupazione viene versata per un periodo massimo di 400 giorni (un anno e mezzo) anziché 520 giorni (= 2 anni). A fare le spese della riduzione della durata massima dell'indennità di disoccupazione da 520 a 400 giorni sono i disoccupati tra i 40 e i 54 anni. In questo modo per un disoccupato su cinque in questa fascia d'età vi è il rischio di perdere anticipatamente la protezione dell'assicurazione contro la disoccupazione. A fronte di un elevato tasso di disoccupazione e su richiesta di un Cantone, in realtà la Confederazione può innalzare il tetto delle giornate coperte dall'assicurazione disoccupazione ad un massimo di 520, per un periodo massimo di 6 mesi, purché il Cantone partecipi ai costi nella misura del 20 per cento.
Queste disposizioni comporterebbero che il bilancio cantonale sarebbe ulteriormente onerato (a seguito della partecipazione del Cantone ai costi per il 20%) a causa del prolungamento dell'indennità di disoccupazione. Anche i comuni dovranno apportare una correzione verso l'alto della voce di bilancio "assistenza sociale".

Al riguardo poniamo le seguenti domande:

1. In caso di aumento della disoccupazione, il Cantone è disposto a partecipare ai costi nella misura del 20% per prolungare il sostegno attraverso l'indennità giornaliera di disoccupazione? In quanto stima questi costi supplementari?

2. Il Cantone è disposto ad introdurre l'integrazione salariale pubblica o altre misure volte ad impedire che a causa delle nuove disposizioni di legge vi siano delle persone che diventano beneficiarie di assistenza sociale? In quanto stima questi costi?

3. Il Cantone è disposto a introdurre altre misure tese ad impedire che determinati gruppi di persone diventino beneficiarie di assistenza sociale?

4. In quanto stima il Cantone i costi che si dovrà eventualmente assumere per il fatto che a causa delle nuove disposizioni di legge ulteriori gruppi di persone dipendono dall'assistenza sociale?

Coira, 8 ottobre 2002

Name: Schütz, Schmutz, Pfenninger, Arquint, Bucher, Caviezel (Coira), Demarmels, Frigg, Jäger, Locher, Looser, Meyer, Noi, Pfiffner, Trepp, Zindel

Session: 8.10.2002
Vorstoss: it Interpellation


Risposta del Governo

Innanzitutto va detto che scolari e studenti sono esonerati dalla clausola del periodo di contribuzione; in altre parole, essi possono richiedere prestazioni assicurative senza aver versato dei contributi in precedenza. Lo stesso dicasi per la disoccupazione dopo un lungo periodo dovuto a malattia, infortunio o maternità nonché per persone che sono costrette a cercarsi un lavoro a seguito di divorzio, invalidità o morte del coniuge.
Con il prolungamento del periodo di contribuzione da 6 a 12 mesi la Svizzera si adegua alle normative in vigore nella maggior parte dei Paesi membri dell'UE/ETFA. Con questo adeguamento si intende evitare il fenomeno del turismo da assicurazione sociale. In passato con un periodo di contribuzione di 6 mesi veniva versata l'indennità di disoccupazione per 85 giorni, con 12 mesi di contribuzione l'indennità era coperta per 170 giorni e con 24 mesi i giorni di indennità di disoccupazione erano 250. Dall'aprile 1993, a fronte di una durata della contribuzione di 24 mesi venivano versate 400 giornate di indennità di disoccupazione. Con la revisione della legge contro la disoccupazione nel 1995 la durata dell'assicurazione, a fronte di una contribuzione di sei mesi, fu innalzata a 520 giorni. Da allora, diverse ricerche condotte in Svizzera e all'estero hanno dimostrato che un prolungamento della durata massima del periodo di indennità porta a un prolungamento della durata media della disoccupazione.

1. In confronto alla media svizzera, il Cantone dei Grigioni da anni ha un tasso di disoccupazione basso. In settembre il tasso di disoccupazione nel Cantone era di 1,5 % mentre per tutta la Svizzera si attestava al 2,8 %. A metà di ottobre nei Grigioni vi erano solamente 20 assicurati che avevano già percepito 400 giorni o più di indennità di disoccupazione. Alla luce delle esperienze degli anni scorsi ci si può attendere che la situazione rispetto alla disoccupazione mantenga un andamento comparativamente moderato anche in futuro nel Cantone dei Grigioni e quindi sarà piuttosto improbabile che si renda necessario innalzare nuovamente il tetto massimo di indennità di disoccupazione a 520 giorni. È pertanto impossibile fare una stima dei costi in quanto l'aumento della durata massima dell'indennità di disoccupazione scatterebbe soltanto in situazioni eccezionali.

2. Come detto all'inizio, un aumento della durata massima del periodo di indennità provoca un prolungamento della durata media della disoccupazione. Lo stesso effetto si osserva quando, una volta esaurito il periodo di indennità giornaliera, vi è la possibilità di richiedere l'integrazione salariale pubblica. In considerazione di quanto detto e delle conseguenze finanziarie il Governo non intende introdurre l'integrazione salariale pubblica nel Cantone dei Grigioni, tanto più che qui l'assistenza sociale è organizzata molto bene e che il carico dei comuni è modico grazie alla altrettanto ben funzionante perequazione degli oneri.

3. L'Ufficio cantonale per l'industria, arti e mestieri, lavoro, in collaborazione con l'Ufficio del servizio sociale, attua diversi programmi volti all'integrazione nel mercato del lavoro di chi è alla ricerca di un posto. Per una migliore e più celere assistenza coordinata delle persone alla ricerca di un lavoro, le prassi procedurali presso l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri, lavoro, presso l'Istituto delle assicurazioni sociali e presso l'Ufficio del servizio sociale nel quadro del progetto " cooperazione interistituzionale" vengono armonizzate e accelerate. In caso di necessità naturalmente vengono adottate anche nuove misure.

4. Non è possibile fare una stima dei costi. Attraverso la riduzione della durata del diritto all'indennità di disoccupazione una parte dei disoccupati potrà essere integrata prima nel mercato del lavoro. Indagini condotte dal seco dimostrano che in tutta la Svizzera il 20% scarso di coloro che hanno esaurito il periodo di indennità di disoccupazione richiede l'integrazione salariale pubblica. Su 228 persone che non hanno più diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione, in termini statistici ci si deve attendere che 46 percepiscano l'integrazione salariale pubblica. Rispetto alle 1500 - 1700 persone che nel Cantone ricevono l'integrazione salariale pubblica questa cifra non è fondamentale. Di fronte a queste riflessioni di ordine statistico tuttavia non bisogna dimenticare che dietro ad ogni caso vi è la storia di vita di una persona.

Data: 29 ottobre 2002