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Sessione: 09.10.2002
Nella seconda metà dell'agosto 2002, giusta le disposizioni esposte negli accordi bilaterali con l'UE, l'Ufficio cantonale dell'igiene pubblica ha invitato tutti i lavoratori registrati in qualità di frontalieri a decidere entro la fine di agosto c.a. se preferiscono assicurarsi nel paese di residenza oppure in Svizzera. Il termine concesso è stato di 14 giorni.
Secondo gli accordi bilaterali, ai frontalieri si offre oggi a titolo innovativo anche la possibilità di assicurarsi nel loro paese d'origine. In tal caso, essi sono tenuti a consultare il medico solo nel loro paese d'origine, eccetto in casi d'urgenza.
Le nuove tariffe per frontalieri sono state pubblicate soltanto sui giornali e solo ca. 10 giorni dopo le casse malati le hanno comunicate ufficialmente. Le tariffe per frontalieri aumenteranno da fr. 134. (tariffa attuale) a fr. 350., ossia del 161%. Di conseguenza, un padre di famiglia con moglie e due figli dovrà pagare circa fr. 900. di premi dell'assicurazione malattie al mese.
Considerando l'urgenza e l'informazione assolutamente insufficiente da parte del Cantone e delle casse malati su altre opzioni, la maggior parte dei frontalieri ha deciso di assicurarsi nel proprio paese d'origine. Mentre nell'Alto Adige, dove finora i frontalieri non dovevano pagare premi dell'assicurazione malattie, non è ancora chiarita la questione circa chi debba pagare e quanto, per l'Austria fa stato un premio del 6.8% dello stipendio lordo, ivi incluse le protesi dentarie.
Nel luglio 2002, nel Cantone dei Grigioni sono stati registrati complessivamente 3781 frontalieri, di cui 456 provenienti dall'Austria e 3318 dall'Italia.
Di fronte a questo iter precipitoso e alle differenze dei premi, era da prevedere che la gran parte di frontalieri austriaci e italiani avrebbe abbandonato le nostre casse malati.
Tale “esodo” ha conseguenze fatali proprio per le regioni periferiche. Da una parte, le casse perdono così un gruppo interessantissimo di persone per lo più giovani e dall'altra gli studi medici regionali dovranno subire grandi perdite.
Di conseguenza, in queste regioni potrebbe sorgere un'ulteriore forte pressione verso un aumento dei premi. C'è inoltre il pericolo che i singoli studi medici debbano limitare il loro esercizio e che di conseguenza peggiori l'assistenza medica nelle regioni.

Pertanto, le firmatarie e i firmatari del postulato richiedono:

1. un rapporto del Governo sul numero dei membri e sulla somma dei premi che le casse malati hanno perso per via di questa regolamentazione per i frontalieri;

2. un intervento da parte del Cantone presso le istanze federali competenti onde ottenere un miglioramento degli accordi concernenti i frontalieri con l'UE;

3. l'esame della possibilità di stipulare contratti regionalmente transfrontalieri tra gli assicurati ed i fornitori di prestazioni, in base ai quali i medici e gli ospedali nelle zone di frontiera applicano per tutti gli impiegati (non per i turisti) una tariffa sociale. Ciò permetterebbe una visita dal medico risp. in ospedale in entrambe le zone di confine.

Coira, 9 ottobre 2002

Name: Zegg, Bischoff, Parolini, Battaglia, Beck, Bezzola, Biancotti, Brüesch, Capaul, Cathomas, Caviezel (Coira), Christoffel, Claus, Fallet, Giacometti, Giuliani, Guetg, Hardegger, Koch, Lardi, Lemm, Loepfe, Maissen, Nick, Pedrini, Peretti, Quinter, Stiffler, Trepp, Walther

Session: 9.10.2002
Vorstoss: it Postulat


Risposta del Governo

Fino al 31 maggio 2002 i frontalieri non erano obbligati a stipulare in Svizzera un'assicurazione delle cure medico-sanitarie per loro stessi e per i loro familiari non esercitanti un'attività lucrativa. Essi tuttavia potranno assicurarsi, su richiesta, per le cure medico-sanitarie presso un assicuratore svizzero. Con l'entrata in vigore degli accordi bilaterali in data 1° giugno 2002 i frontalieri sono stati a titolo di novità assoggettati all'obbligo d'assicurazione in Svizzera. Ai frontalieri provenienti dalla Germania, Finlandia, Francia, Austria e Italia è stato tuttavia concesso il diritto di poter scegliere se preferiscono assicurarsi in Svizzera o nel loro paese di residenza. In tal caso essi sono tenuti ad inoltrare una domanda di esenzione dall'obbligo dell'assicurazione svizzera contro le malattie.

Considerando il fatto che i premi dell'assicurazione malattie sono più vantaggiosi nei paesi confinanti che in Svizzera, si suppone che al momento dell'entrata in vigore degli accordi bilaterali solo pochi frontalieri fossero assicurati in Svizzera per le cure medico-sanitarie. Si può dunque dedurne che la supposizione contenuta nella motivazione del postulato, secondo cui dopo il 1° giugno 2002 la maggior parte dei frontalieri avrebbero disdetto l'assicurazione malattie in Svizzera a favore di un'assicurazione corrispondente nel paese d'origine, non è motivata. È altresì improbabile che si verifichino gli effetti illustrati nel postulato sull'assistenza medica delle regioni di frontiera.

Riguardo alle richieste formulate dalle firmatarie e dai firmatari del postulato va in termini concreti osservato quanto segue:

Il numero dei frontalieri e la somma dei premi delle casse malati, che sono andati persi in seguito alla regolamentazione per i frontalieri nel quadro degli accordi bilaterali, non sono verificabili, se non con costi sproporzionati.

Alla luce del fatto che le modifiche degli accordi bilaterali di ogni Stato membro dell'UE devono essere ratificate, è presumibile che non sarà possibile ottenere un miglioramento dell'accordo sulla libera circolazione delle persone per quanto concerne la regolamentazione dell'obbligo d'assicurazione dei frontalieri. È altrettanto improbabile che la Confederazione presenti all'UE un intervento in merito.

Giusta la risposta del Consiglio federale all'interpellanza concernente la collaborazione transfrontaliera nel settore sanitario e in base all'accordo sulla libera circolazione delle persone, in linea di massima è possibile stipulare contratti transfrontalieri tra assicuratori e fornitori di prestazione. Secondo l'accordo in parola compete sia ai prestatori di servizi (anche nel settore delle cure) sia ai destinatari della prestazione di servizi (in tal caso le persone assicurate), il diritto di recarsi nel paese ospitante e di trattenersi lì per la durata della prestazione, al massimo tuttavia per 90 giorni all'anno. Gli assicuratori malattia sono tenuti ad assumersi le spese di cura soltanto se hanno acconsentito al trattamento all'estero. In tal misura è possibile stipulare tra assicuratori e fornitori di prestazioni contratti sulla cura di cittadini delle regioni di frontiera. Nel quadro di questi accordi, per le cure in Svizzera potrà essere pattuita anche una tariffa diversa da quella che in linea di massima va adottata per abitanti provenienti da altri cantoni.

Ai sensi delle considerazioni di cui sopra il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere il postulato. Le prime due richieste non sono finalizzate, mentre per quanto concerne la terza il risultato è già disponibile.

Data: 29 ottobre 2002