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Sessione: 09.10.2002
Nel quadro dell'armonizzazione fiscale la Confederazione ha emanato la direttiva che dall'inizio del 2002 le rendite AVS e AI vengono tassate d'imposta al 100 percento e non come finora in uso all'80 percento. Tale armonizzazione fiscale mette però in difficoltà esistenziali i beneficiari di rendite AVS e AI senza accantonamenti, poiché oggi devono versare imposte molto più elevate, senza ricevere un franco in più. Tale misura colpisce in modo particolarmente duro i disabili e gli anziani che dipendono dalle rendite AVS/AI.
Con la legge sull'armonizzazione delle imposte dirette sicuramente non si intendeva incrementare l'onere fiscale proprio per persone con un reddito modesto conseguito sotto forma di rendita.
Molte persone handicappate non dispongono di una cassa pensioni. Per loro saranno le prestazioni complementari (PC) ad assolvere la funzione del secondo pilastro. Le PC intendono garantire un minimo vitale adeguato per persone handicappate ed anziane, le cui rendite AVS e AI non lo possono assicurare. Ci sembra alquanto fuori luogo che le PC siano recuperate in parte tramite imposte elevate. Dovrebbe inoltre essere impedito che le persone con un reddito modesto acquisito sotto forma di rendita non beneficino più della riduzione dei premi per le casse malati, senza che esse percepiscano un maggior reddito. Con il computo totale delle rendite viene dichiarato effettivamente un reddito maggiore, senza che cambino però le entrate effettive.

La nuova imposizione delle rendite grava le persone con un basso reddito per ben tre volte:

- Esse devono pagare più imposte perché le rendite vengono tassate d'imposta al 100%.
- Viene a cadere la deduzione sociale (finora possibile).
- La riduzione dei premi dell'assicurazione malattie potrà cadere per intero o in parte. Gli esempi dimostrano che il nuovo onere fiscale per i beneficiari di rendite AVS/AI può
ammontare a molto più del 20 percento, in singoli casi perfino a oltre il 200 percento.

Esempio:
Prima della revisione della legge sulle imposte:
<br><br>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>Rendita</td>
<td>tassabile all'80 % </td>
<td>Deduzione sociale</td>
<td>Reddito imponibile</td>
<td>Imposta cantonale annua </td>
</tr>
<tr>
<td height="22">fr. 24'000</td>
<td height="22">fr. 19'200</td>
<td height="22">fr. 3'900</td>
<td height="22">fr. 15'300</td>
<td height="22">fr. 290 </td>
</tr>
<tr>
<td height="22"> </td>
<td height="22"> </td>
<td height="22"> </td>
<td height="22"> </td>
<td height="22"> </td>
</tr>
<tr>
<td height="22" colspan="5">Dopo la revisione della Legge sulle imposte:</td>
</tr>
<tr>
<td>Rendita</td>
<td>tassabile all'100 % </td>
<td>Deduzione sociale</td>
<td>Reddito imponibile</td>
<td>Imposta cantonale annua </td>
</tr>
<tr>
<td height="22">fr. 24'000 </td>
<td height="22">fr. 24'000</td>
<td height="22">fr. 00</td>
<td height="22">fr. 24'000</td>
<td height="22">fr. 738</td>
</tr>
</table>
<br><br>
Aumento dell'imposta = 254 %!

Le firmatarie e i firmatari della mozione invitano il Governo a procedere alle rispettive correzioni per eliminare l'ingiustificato maggiore aggravio in parola dei beneficiari di rendite AVS/AI senza accantonamenti.

Coira, 9 ottobre 2002

Name: Demarmels, Geisseler, Schütz, Ambühl, Arquint, Biancotti, Bisculm, Bucher, Büsser, Casanova (Vignogn), Caviezel (Coira), Cavigelli, Dermont, Fallet, Farrér, Frigg, Giuliani, Jäger, Koch, Lardi, Locher, Loepfe, Luzio, Noi, Pfenninger, Pfiffner, Quinter, Schmid (Vals), Tremp, Walther, Zindel

Session: 09.10.2002
Vorstoss: it Motion


Risposta del Governo

Le firmatarie e i firmatari della mozione contestano l'ingiustificato maggiore aggravio per i beneficiari di pensioni entrato in vigore a seguito dell'ultima revisione parziale della legge sulle imposte, richiedendo la sua eliminazione.

Il contestato maggiore aggravio risulta da un lato da un annullamento della detra-zione per i beneficiari di pensioni che vivono da soli con basso reddito e dall'altro dall'imposizione intera. Entrambe le modifiche sono state apportate perché prescritte dal diritto federale cogente, vale a dire dalla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. Contrariamente all'opinione delle firmatarie e dei firmatari della mozione, si è volutamente mirato ad un maggior aggravio per i beneficiari di pensioni, eliminando i privilegi fiscali vigenti e stabilendo la loro parifica-zione agli altri contribuenti. Tale maggiore aggravio è inoltre stato illustrato e motiva-to in maniera dettagliata nel messaggio al Gran Consiglio (quaderno no. 7 / 1998-99, pagine 218 e 253 nonché 220 e 256). Le argomentazioni di allora sono tuttora cor-rette e pertinenti; esse non sono state messe in discussione nelle deliberazioni del Gran Consiglio.

La piena imposizione delle rendite AVS è oggettivamente corretta sia dal punto di vista dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.) sia da quello della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.). Il diritto federale non ammette inoltre deduzioni per beneficiari di pensioni in condizioni economiche modeste, dal momento che si tratterebbe di una deduzione inorganica proibita secondo la legge sull'armonizzazione delle imposte dirette (art. 9 cpv. 4 LAID).

La nuova regolamentazione per i beneficiari di pensioni è motivata anche di fatto: i beneficiari di pensioni dispongono di una capacità economica non minore di altri contribuenti con uguale reddito e che si trovano in situazioni uguali. Possono inoltre essere dedotti per intero i contributi all'AVS, il che rende anche necessaria l'intera imposizione di quest'ultimi.

La legge vigente può fare sì che vengano tassati i contribuenti che beneficiano di prestazioni complementari. Qualora in tal modo si verifichi un'imposizione del minimo vitale, la riscossione delle imposte può essere evitata tramite una domanda di con-dono. Nell'ambito di una futura revisione della legge in questione occorrerà esami-nare se in tali casi potrà essere concesso un condono fiscale d'ufficio, prestando inoltre attenzione alla parità di trattamento di tutti i contribuenti. Nel quadro dell'ade-guamento dell'imposizione delle famiglie alla legge federale, al momento in fase di revisione, si dovrà esaminare in generale se l'attuale regolamentazione giuridica implica l'imposizione nell'ambito del minimo esistenziale. Questa questione non concerne soltanto i beneficiari di pensioni ma anche tutti i contribuenti in situazioni comparibili.

Ricapitolando si constata che il contestato maggiore aggravio dei pensionati è una conseguenza diretta del diritto federale cogente. In altre parole, in base alle direttive federali non è possibile realizzare le correzioni richieste nella mozione. Si potrà tuttavia esaminare se, giusta le considerazioni che precedono, potrà essere con-cesso d'ufficio un condono fiscale per i beneficiari di prestazioni complementari.

Ai sensi delle presenti considerazioni il Governo è disposto ad accogliere la mozione come postulato.

Data: 29 ottobre 2002