Navigation

Inhaltsbereich

Sessione: 26.11.2002
Il 1° luglio 1998 è entrata in vigore la Legge cantonale sugli appalti pubblici. In linea di massima essa è risultata efficace.
Già in occasione del dibattito in Gran Consiglio ci sono state discussioni circa i valori di soglia per le varie procedure di aggiudicazione. La proposta Widmer di allora di fissare i valori di soglia per la procedura di pubblico concorso conformemente alle raccomandazioni rilasciate dalla Conferenza dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente, e di conseguenza di alzarli a fr. 500'000 per gli appalti di lavori e a fr. 250'000per le prestazioni di servizio e le forniture, fu rigettata con uno scarto relativamente esiguo, cioè con 42 voti favorevoli e 64 contrari. In quel momento non era ancora noto a quali valori i cantoni limitrofi avrebbero fissato i loro limiti. Nel frattempo, fra altri, i Cantoni Glarona, San Gallo e Zurigo hanno fissato questi valori conformemente alla proposta Widmer. I limiti per l'aggiudicazione per incarico diretto sono stati stabiliti in parte anche in misura più elevata. A Glarona, per aggiudicazione per incarico diretto concernente le opere edilizie fa stato il limite massimo di fr. 250'000 e per quanto riguarda le prestazioni di servizio e di forniture il limite massimo di fr. 100'000 (nei Grigioni fr. 50'000 e fr. 25'000 risp. fr. 50'000).
Dall'entrata in vigore della Legge sugli appalti il 1° luglio 1998, la libertà d'azione dei committenti è stata ulteriormente limitata da parte dei tribunali.
I postulanti sono del parere che la libertà d'azione prevista dalla legge per i valori di soglia dovrebbe essere sfruttata anche nel Cantone dei Grigioni. Mediante l'innalzamento dei valori di soglia la libertà d'azione delle autorità aggiudicanti sarebbe di nuovo aumentata. Si tratta nel merito di poter, da una parte, agire ad armi pari rispetto ai cantoni limitrofi e dall'altra di tenere meglio conto delle strutture economiche decentralizzate del nostro Cantone.

Sulla base dei motivi sopra esposti chiediamo al Governo:

1. di confrontare i valori di soglia vigenti nel Cantone die Grigioni con quelli dei cantoni limitrofi.

2. di sfruttare la libertà d'azione prevista dalla legge almeno in pari misura rispetto ai cantoni limitrofi e di aumentare in modo analogo i valori di soglia.

Coira, 26 novembre 2002

Nome: Beck, Casanova (Vignogn), Battaglia, Biancotti, Bischoff, Brüesch, Butzerin, Cathomas, Catrina, Cavegn, Caviezel (Pitasch), Cavigelli, Christ, Christoffel, Crapp, Dalbert, Dermont, Donatsch, Geisseler, Göpfert, Gross, Hardegger, Heinz, Hess, Hübscher, Jeker, Joos, Kessler, Lemm, Loepfe, Luzi, Luzio, Maissen, Marti, Möhr, Nigg, Patt, Peretti, Pleisch, Portner, Quinter, Ratti, Robustelli, Stiffler, Thöny, Tremp, Tscholl, Vetsch, Wettstein, Zarro, Zinsli

Session: 26.11.2002
Vorstoss: it Postulat



Risposta del Governo

Il 15 marzo 2001, in vista dell'Accordo bilaterale tra la Comunità europea e la Svizzera su determinati aspetti degli appalti pubblici, la Conferenza dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente ha varato il nuovo Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP riv.). Oltre alla trasposizione degli impegni internazionali che sorgono dall'Accordo bilaterale, l'armonizzazione dei valori di soglia massimi ammessi nel settore del mercato interno rappresenta un'ulteriore innovazione. Fino a che punto si dovrebbe restare fedeli ai valori di soglia vigenti giusta la Legge sugli appalti pubblici, si mostrerà in relazione all'adesione del Cantone dei Grigioni al CIAP riveduto. È previsto di avviare una relativa procedura di consultazione al più tardi nel maggio 2003. A tal proposito va proposto un adeguato innalzamento dei valori di soglia vigenti.

Contro un innalzamento massimo dei valori di soglia si possono far valere specialmente i seguenti motivi:

a) La conseguenza di un tale innalzamento non sarebbe il miglioramento della situazione del mercato, bensì un passo indietro verso l'isolamento dei mercati cantonali e comunali. Gli sforzi finora prestati per garantire una concorrenza efficace si svanirebbero.

b) In pratica, per l'industria indigena non si individuano svantaggi sul mercato dovuti a valori di soglia più bassi. L'analisi statistica del Dipartimento competente mostra che, per quanto concerne la maggior parte degli acquisti, nel settore del mercato interno è stato possibile prendere in considerazione offerenti intercantonali sorprendentemente in misura maggiore nel pubblico concorso che non nella procedura per incarico diretto. Così nel 2001 sono stati aggiudicati ad offerenti locali 3'408 (82%) di 4'145 appalti annunciati in totale. Se misurato all'importo globale di tutti i tipi di commesse aggiudicate, pari ad un importo di 289 mio. di franchi, la quota parte delle ditte grigionesi ammonta all'86 %. Come dimostra l'attuale prassi di aggiudicazione, grazie alla posizione geografica del Cantone e nonostante l'apertura del mercato, la naturale protezione offerta dalla distanza riveste un ruolo da non sottovalutare a favore dell'industria indigena.

Considerando gli appalti di lavori aggiudicati nell'ambito di un pubblico concorso, ben 172 di circa 186 mio. di franchi (93 %) degli importi totali delle commesse sono stati aggiudicati a imprese grigionesi.

c) Entro determinati valori delle commesse gli appalti possono essere aggiudicati per incarico diretto o in una procedura a invito. Le analisi statistiche mostrano che le istanze aggiudicanti spesso non sfruttano del tutto i margini di manovra loro concessi dalla legge, scegliendo volontariamente una procedura di livello superiore o invitando offerenti provenienti da fuori Cantone. Sorprende il fatto che nel 2001, sia per quanto concerne gli appalti di lavori che per quanto riguarda le commesse di prestazioni di servizio che sono stati pubblicati sul Foglio Ufficiale Cantonale nel quadro della procedura di pubblico concorso al fine di garantire la libera concorrenza, la quota parte degli aggiudicatari cantonali era più elevata di quella registrata nella procedura per incarico diretto, nella quale l'appaltatore stesso ha determinato la cerchia degli offerenti.

d) Singoli offerenti credono di intravedere nell'attuazione di procedure formali di aggiudicazione il motivo di un „rovinoso calo dei prezzi“. La pressione della concorrenza rimarrà tuttavia intatta anche in caso di un innalzamento dei valori di soglia , poiché, nonostante la scelta della procedura per incarico diretto, si richiedono di regola ulteriori offerte di paragone. Ciò potrebbe addirittura essere sfruttato per attuare, sulla scorta delle offerte inoltrate, negoziazioni proibite, lasciando che gli offerenti si escludano a vicenda dal concorso, cosa che proprio in una procedura formale di aggiudicazione viene impedita dal divieto di condurre trattative.

Sulla base delle argomentazioni sopra esposte il Governo è disposto ad accogliere il postulato nel senso che la questione di un innalzamento dei valori di soglia deve essere esaminata più in dettaglio nel quadro dell'imminente procedura legislativa e che occorre trovare una risposta in merito nell'ambito di una formazione della volontà ampiamente sostenuta. Un tale procedimento permette anche di effettuare i confronti con i cantoni limitrofi richiesti nel postulato e di tenere conto nel contempo dei lavori di revisione previsti in quei cantoni.

Data: 11 febbraio 2003