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Sessione: 27.11.2002
Nel Cantone dei Grigioni più del 50% delle aziende agricole non ha nessun contingente per il latte. Per queste aziende prive di produzione di latte commerciale prevale quindi la tenuta di vacche madri o l'ingrasso di vitelli quale ramo d'attività principale. La produzione annuale di vitelli da ingrasso ammonta a ca. 4500 capi. Ca. il 90% viene commerciato con un marchio, di cui il 75% è venduto direttamente dalla stalla, il resto sui mercati pubblici.
Il nuovo concetto cantonale per la commercializzazione del bestiame da macello è entrato in vigore il 1° settembre 2002. Per quanto riguarda i bovini, il contributo versato si compone di un compenso per la qualità e di uno per la commercializzazione. Può essere pagato un supplemento anche per la produzione con un marchio e per la commercializzazione individuale.
Come ulteriore criterio è fissato un limite di età di 5 mesi. Ne consegue che per vitelli da ingrasso non viene versato nessun contributo.

Le firmatarie ed i firmatari del postulato invitano quindi il Governo a:

1. attuare un adeguamento delle direttive sulla commercializzazione di bestiame da macello e di pecore. Di conseguenza dovranno essere soprattutto le aziende di vitelli da macello ad approfittare dei versamenti di contributi.

2. adattare il diritto a contributi fissando il limite d'età a tre mesi per gli animali della specie bovina.

Coira, 27 novembre 2002

Nome: Farrér, Schmid (Vals), Caviezel (Pitasch), Barandun, Battaglia, Berther (Disentis/Mustér), Bischoff, Bucher, Capaul, Casanova (Vignogn), Cathomas, Cavigelli, Christoffel, Dalbert, Darms, Giuliani, Heinz, Joos, Koch, Luzio, Maissen, Noi, Patt, Peretti, Pfenninger, Plozza, Ratti, Righetti, Rizzi, Sax, Stoffel, Thomann, Thöny, Zanolari

Session: 27.11.2002
Vorstoss: it Postulat



Risposta del Governo

Sulla base del decreto governativo del 13 agosto 2002, prot. n. 1107, il Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica ha emanato delle direttive sulla commercializzazione di bestiame da macello e di pecore, entrate in vigore il 1° settembre 2002. I provvedimenti applicati hanno lo scopo di garantire e di promuovere la commercializzazione di bestiame da macello e di pecore in tutte le regioni del nostro Cantone. In tal contesto trasparenza e concorrenza sono nozioni importanti. Effettuando questi adattamenti si percorrono nuove vie. Fino ad oggi, il Cantone promuoveva in sostanza il mercato pubblico. A titolo di novità è possibile commerciare bestiame di macello e pecore tramite una rete di vendita, indipendentemente dal mercato e dal periodo. Grazie a questo strumento si è in grado di reagire meglio all'offerta e alla domanda.

Nelle direttive in vigore dal 1° settembre 2002 sono state prese in considerazione le categorie di bovini e di pecore che prima venivano sovvenzionate. Il bestiame bovino di meno di cinque mesi, vale a dire i vitelli da ingrasso, è quindi escluso dal sovvenzionamento. È vero che il nuovo concetto di commercializzazione consentirebbe la presa in considerazione dei vitelli da ingrasso, tuttavia va per ora rinunciato al loro sovvenzionamento per i due motivi seguenti.

Primo, il mercato per i vitelli da ingrasso è tuttora intatto. L'anno scorso i prezzi per vitelli da ingrasso sono aumentati del 4 %, mentre quelli per il bestiame da macello (mucche e bovini da un lato, torelli dall'altro) sono calati del 23 % e più.

Secondo, per il nuovo concetto di commercializzazione sono a disposizione gli stessi mezzi finanziari di prima. Al momento attuale è incerto come si avvierà la commercializzazione tramite la rete di vendita. Di conseguenza è difficile stimare il fabbisogno di mezzi finanziari.

Alla scadenza di un anno si analizzerà la situazione e si deciderà in merito all'ulteriore sviluppo del concetto.

Sulla base di queste considerazioni vi chiediamo di respingere il postulato Farrér concernente l'adeguamento delle direttive sulla commercializzazione di bestiame da macello e di pecore.


Data: 14 gennaio 2003