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Sessione: 23.08.2004
Con messaggio del 25 maggio 2004, il Governo ha sottoposto al Gran Consiglio un messaggio sulla revisione parziale della legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (Legge sulla cura degli ammalati). Il nuovo sistema cantonale di finanziamento degli ospedali proposto deve tra l'altro creare stimoli affinché gli ospedali lavorino con maggiore consapevolezza dei costi.

Anche con il nuovo sistema, i comuni rimangono tuttavia indirettamente l'organo responsabile di tutti gli ospedali. Soprattutto nel settore dell'ospedale centrale ("Ospedale cantonale") non si capisce perché, in base ad una delimitazione geografica relativamente arbitraria, 39 comuni debbano essere responsabili per settori essenziali dell'approvvigionamento medico-ospedaliero di tutto il Cantone. Ma anche in altre regioni ospedaliere, i comuni spesso si trovano in difficoltà nell'adempiere compiti strategici. Nella prassi, le assemblee dei delegati delle corporazioni di comuni possono approvare i conti degli ospedali. In fondo, una vera e propria possibilità decisionale esiste soltanto nella questione della ripartizione dei costi residui tra i comuni della corporazione. Neanche la nuova struttura della Spitäler Chur AG prevede un vero e proprio ruolo attivo dei comuni.

La tecnologia medica continuerà anche in futuro a svilupparsi ad un ritmo vertiginoso. L'approvvigionamento ospedaliero nei Grigioni deve rimanere il più decentrale possibile, ma anche essere moderno e caratterizzato da un elevato livello specialistico e tecnico. In molti settori specialistici lo sviluppo tecnico renderà vieppiù necessaria una pianificazione ospedaliera nazionale o almeno intercantonale. Risulterà quindi sempre più sensato che in futuro nei Grigioni, dal lato dell'ente pubblico, analogamente a quanto avviene in altri Cantoni, tutta l'organizzazione ospedaliera sia gestita esclusivamente dal Cantone.
Sono pensabili diverse varianti di questa auspicata cantonalizzazione del settore ospedaliero (accordi di prestazione con il Cantone quale mandante e con gli ospedali quali mandatari). Una delle strutture più chiare si potrebbe ottenere con una completa dissociazione dei compiti tra Cantone e comuni. Sarebbe anche possibile un sistema per la ripartizione dei costi analogo all'attuale finanziamento delle scuole professionali, secondo il quale tutti i comuni partecipano, a seconda della loro capacità finanziaria e della loro popolazione, ai costi complessivi risultanti sul territorio cantonale.

Il Governo è invitato a presentare un rapporto ed una proposta al Gran Consiglio ai sensi di quanto esposto nel presente incarico.

Coira, 23 agosto 2004

Name: Bucher, Baselgia, Frigg, Jaag, Jäger, Meyer Persili, Peyer, Pfenninger, Pfiffner, Schütz, Trepp, Zindel, Caviezel (Coira), Gartmann

Session: 23.08.2004
Vorstoss: it Auftrag


Risposta del Governo

Alla base dell'incarico di frazione vi è l'ipotesi secondo cui i comuni non hanno quasi nessuna possibilità di influire sull'orientamento strategico e sulla gestione di un ospedale. Questa ipotesi è errata. L'art. 13 della legge sull'igiene pubblica dichiara la promozione dell'assistenza sanitaria alla popolazione, di cui fa parte anche l'approvvigionamento ospedaliero, compito comune del Cantone e dei comuni. L'art. 9 cpv. 3 della legge sulla promozione della cura degli ammalati (LCA) stabilisce in questo contesto che i comuni delle singole regioni ospedaliere devono organizzarsi in modo adatto e che va loro concesso un diritto adeguato di pronunciarsi. Il diritto di pronunciarsi dei comuni può essere soddisfatto in particolare delegando esperti negli organi degli enti responsabili degli ospedali. I comuni possono inoltre negoziare con gli enti responsabili il sistema di ripartizione per le spese non coperte dell'ospedale, rimanenti dopo deduzione delle prestazioni dei pazienti risp. degli assicuratori e del Cantone (cfr. art. 19 LCA). I comuni hanno quindi la possibilità di influire sia sull'offerta di prestazioni che sulla gestione economica dell'ospedale della propria regione. Per motivi di politica regionale, essi possono anche decidere ulteriori offerte di prestazioni che dal punto di vista cantonale non sono necessarie per garantire un'assistenza alla popolazione commisurata al fabbisogno e che di conseguenza non vengono assunte dal Cantone.

Una cantonalizzazione del settore ospedaliero attribuirebbe al Governo competenze più ampie rispetto ad oggi per stabilire l'offerta di prestazioni degli ospedali e per imporre autonomamente, secondo un'ottica cantonale, limitazioni o ampliamenti dell'offerta degli ospedali. Il Governo potrebbe inoltre decidere in via definitiva su decisioni d'investimento. Da una prospettiva puramente cantonale una cantonalizzazione del settore ospedaliero potrebbe essere vantaggiosa. Una cantonalizzazione degli ospedali comporterebbe però un passaggio di proprietà al Cantone. Di conseguenza, per il tramite dei suoi rappresentanti negli organi degli ospedali il Cantone potrebbe influire direttamente sulla gestione degli ospedali. In considerazione delle difficile situazione delle finanze cantonali, una cantonalizzazione del settore ospedaliero nel senso che il Cantone rileva l'ente responsabile degli ospedali regionali, entrerebbe in questione soltanto se al Cantone venissero ceduti gratuitamente gli ospedali regionali e se venissero messi a disposizione ulteriori risorse di personale per l'assunzione della direzione.

La cantonalizzazione del settore ospedaliero a cui si mira nel presente incarico parte in sostanza dal presupposto che lo stato giuridico degli enti responsabili degli ospedali non debba essere modificato. Di conseguenza, il Cantone quale mandante dovrebbe negoziare accordi di prestazione con gli ospedali quali mandatari. Questa forma di cantonalizzazione del settore ospedaliero potrebbe far sì che gli enti responsabili degli ospedali regionali sarebbero costretti a cessare la loro attività, se per via di una gestione antieconomica i sussidi cantonali non dovessero bastare a coprire le spese non assunte da terzi. Per evitare questo, anche in caso di una cantonalizzazione del settore ospedaliero nel senso auspicato si dovrebbe continuare a coinvolgere i comuni nel finanziamento dell'ospedale, quali garanti del deficit. Come illustrato nell'incarico, ciò potrebbe avvenire tramite la ripartizione tra tutti i comuni del Cantone delle spese non assunte da terzi o dal Cantone. Dal punto di vista dell'accettazione politica è tuttavia problematico obbligare tutti i comuni del Cantone ad assumere le spese non coperte di ospedali di altre regioni ospedaliere, risultanti da una gestione antieconomica. L'assunzione delle relative spese deve perciò rimanere di competenza dei comuni della rispettiva regione ospedaliera. Questa regione beneficia inoltre anche delle ricadute economiche correlate alla gestione di un ospedale nella propria regione. In conclusione, alla luce di queste premesse non cambierebbe nulla rispetto ad oggi per quanto riguarda la partecipazione finanziaria dei comuni agli ospedali regionali, con la sola differenza che i comuni non potrebbero più influire sul comportamento del loro ospedale regionale.

La regolamentazione attuale, secondo cui l'assistenza della popolazione commisurata al fabbisogno è compito comune del Cantone e dei comuni, si è dimostrata valida. Essa consente l'adeguamento, sotto la responsabilità del Cantone, dell'approvvigionamento ospedaliero a situazioni mutate. Per i comuni, l'approvazione dell'incarico avrebbe come conseguenza la perdita delle loro possibilità attuali di codecisione, senza che vengano dispensati dai loro obblighi finanziari. Il Governo chiede pertanto di respingere l'incarico.

Data: 2 novembre 2004