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Sessione: 24.04.2006
Secondo le esperienze di avvocati, assistenti e amici di persone interessate le condizioni per il ricongiungimento familiare nei Grigioni sono molto rigide e vengono applicate secondo la lettera e non secondo il senso. È successo ad esempio a quanto pare ad un richiedente che nel corso degli anni ha dovuto inoltrare tre domande di ricongiungimento familiare e che infine si è visto di nuovo confrontato con un rifiuto a causa di un reddito insufficiente per 20 franchi al mese. Solo dopo aver trovato un appartamento più economico, la domanda ha dovuto poi essere autorizzata alcuni mesi dopo.

Secondo la frazione PS, problematica è anche la gestione del passaggio dallo stato di asilante al permesso per stranieri. In caso di conflitto le persone che potrebbero essere ricongiunte si trasferiscono quali profughi dai loro parenti, così è accaduto ad esempio nel caso delle guerre nei Balcani. L'esempio più noto è quello della famiglia Kolic di Wiesen.

La Polizia degli stranieri sottolinea sempre che in questi casi senza una previa nuova partenza non è possibile l'avvio della procedura di ricongiungimento familiare. Nei casi in cui il ricongiungimento familiare è in fondo indiscusso, ciò significa un rigore inutile e per i richiedenti anche un enorme rincaro della procedura.
Questioni irrisolte si presentano anche nel caso del ricongiungimento familiare di minorenni. La Confederazione conosce al riguardo soltanto una prescrizione minima: soltanto i figli minorenni possono entrare in Svizzera con il ricongiungimento familiare.

Il Cantone dei Grigioni sembra però applicare proprie regole. È noto un caso in cui si è affermato che per bambini maggiori di 14 anni non può essere rilasciato alcun permesso. Nello stesso caso la procedura si è protratta così a lungo, a causa di ostacoli giudiziari, che i bambini hanno superato nel frattempo l'età di 18 anni. Si ha l'impressione che con i mezzi burocratici i richiedenti vengano privati del diritto al ricongiungimento, dato che per il limite d'età non è determinante la data della richiesta, bensì la data della decisione.

Le firmatarie ed i firmatari della frazione PS chiedono al Governo di rispondere alle seguenti domande:

1. Qual è la prassi in confronto agli altri Cantoni della Svizzera? Come mai un ricongiungimento familiare che altrove viene autorizzato senza problemi viene negato nel Cantone dei Grigioni?

2. La situazione potrebbe venire migliorata con una regolamentazione in base alla quale venga riconosciuto alla persona richiedente un presunto reddito complementare?

3. Come potrebbe configurarsi secondo il Governo e nel rispetto della tradizione umanitaria del Cantone dei Grigioni una prassi futura umanitaria in caso di una famiglia con molti bambini come la famiglia Kolic?

4. Cosa è disposto a fare il Governo per semplificare e per migliorare la procedura nei casi come quelli citati all'inizio nell'interesse delle persone interessate?

5. Il Governo è disposto ad adeguare il diritto al ricongiungimento familiare alle prescrizioni minime applicate dalla Confederazione e a rinunciare a proprie regole più rigorose in relazione al limite di età?

6. Ai sensi della lealtà giuridica e dell'accelerazione della procedura il Governo è disposto a riconoscere come data determinante per il limite di età la data della richiesta (ad eccezione delle richieste che non hanno chiaramente possibilità di esito favorevole)?

Coira, 24 aprile 2006

Name: Pfiffner, Peyer, Trepp, Arquint, Baselgia, Bucher-Brini, Frigg, Jaag, Jäger, Meyer Persili (Coira), Noi, Pfenninger, Schütz, Zindel, Brasser, Caviezel (Coira)

Session: 24.04.2006
Vorstoss: it Anfrage

Risposta del Governo

I presupposti per il ricongiungimento familiare sono molto diversi a seconda della legge da applicare. Per i cittadini UE/AELS, in base all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, è richiesto solo un appartamento adeguato. Per i cittadini di Stati terzi i Cantoni possiedono un certo margine di apprezzamento unicamente nei limiti del diritto sugli stranieri. In relazione al diritto in materia di asilo i Cantoni non possono autorizzare ricongiungimenti familiari.

1. Su richiesta del capo della Polizia degli stranieri della Svizzera orientale e del Principato del Liechtenstein, i direttori dei Dipartimenti di giustizia e polizia della Svizzera orientale hanno deciso un'unificazione della prassi per evitare per quanto possibile decisioni diverse nell'ammissione di cittadini di Stati terzi. Nella valutazione delle domande di ricongiungimento familiare i Grigioni si attengono alle direttive e alle decisioni del Tribunale amministrativo cantonale.

2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale amministrativo il reddito di una persona richiedente il ricongiungimento deve essere considerato a determinate condizioni nel calcolo della situazione economica. Questa giurisprudenza viene applicata nell'esame delle domande di ricongiungimento familiare. L'attività lucrativa risp. il reddito supplementare ad essa correlato vengono considerati nella misura in cui ciò sia concretamente e comprovatamente autorizzato non solo per breve tempo e autorizzato dal punto di vista del mercato del lavoro.

3. Nell'ambito del ricongiungimento familiare di cittadini di Stati terzi, nel diritto federale sono stabiliti presupposti che devono essere assolutamente osservati per il rilascio di un permesso. Tra questi rientrano anche un appartamento adeguato e mezzi finanziari sufficienti. Il diritto federale non prevede una tradizione umanitaria non definita nel dettaglio o una futura prassi umanitaria; ciò comporterebbe un rilascio illegale di permessi. Il Governo si impegna a favore di un'attuazione corretta della legislazione sugli stranieri e non è disposto ad introdurre una prassi ineguale dal profilo giuridico o addirittura illegale.

4. Le procedure per l'ammissione di stranieri sono snelle ed efficienti. I presupposti legali per il rilascio di un permesso comportano inevitabilmente alcuni chiarimenti che non determinano procedure complesse. Si può pretendere dai richiedenti che essi inoltrino la documentazione necessaria per la valutazione dei permessi richiesti. Per garantire una prassi conforme alle legge non sono possibili ulteriori semplificazioni.

5. Nei limiti del potere discrezionale cantonale l'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile ha fissato a 14 anni il limite per il ricongiungimento di cittadini di Stati terzi con permesso di dimora annuale. Il ricongiungimento di una persona che ha più di 14 anni è possibile se questa dispone di un posto di tirocinio e di sufficienti conoscenze linguistiche. L'obiettivo della politica di migrazione deve essere il ricongiungimento familiare precoce affinché i bambini e gli adolescenti possano integrarsi bene. Si deve evitare che gli adolescenti vengano ricongiunti solo tardi e si trovino confrontati direttamente con la disoccupazione. Le esperienze hanno mostrato che un ricongiungimento familiare tardivo incrementa i problemi sociali. Sulla base di riflessioni di politica d'integrazione il limite d'età di 14 anni per il ricongiungimento familiare di cittadini di Stati terzi si è dimostrato valido. Di regola i bambini più piccoli possono ancora integrarsi bene, anche perché essi imparano la lingua relativamente in fretta. Per i più grandi un'integrazione professionale e linguistica è spesso molto difficile.

6. L'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile basa le sue decisioni sulla data della richiesta. In base alla giurisprudenza del Tribunale amministrativo e del Tribunale federale, ad eccezione delle persone in possesso di un permesso C, nella procedura di ricorso ci si deve basare sulla fattispecie al momento della decisione.

Data: 3 luglio 2006