Navigation

Inhaltsbereich

Sessione: 17.06.2005
In base all'ordinanza sull'organizzazione, la retribuzione e la gestione dei tribunali distrettuali del 5 ottobre 1999, le spese di gestione dei tribunali distrettuali vengono assunte in ragione di metà ciascuno dal Cantone e dai comuni facenti capo ai rispettivi tribunali distrettuali. I preventivi dei rispettivi tribunali devono essere approvati dal Tribunale cantonale e sono vincolanti per il relativo tribunale. Il conteggio deve essere esaminato dal Controllo cantonale delle finanze ed è vincolante per gli enti tenuti al finanziamento, non appena esso viene approvato dal Tribunale cantonale in base a questo rapporto.

Questa regolamentazione fa sì che i comuni e anche il Cantone, che si assumono le spese, non abbiano alcun influsso sulla composizione e sull'ammontare di queste spese. È sicuramente corretto il fatto che il Tribunale cantonale possa valutare bene, in base alle sue conoscenze e alla sua esperienza, quali esigenze di personale e infrastrutturali ha un tribunale distrettuale; è però senza dubbio anche vero che qui esiste un considerevole margine di apprezzamento. Cantone e comuni dovrebbero quindi avere un interesse preminente almeno nel partecipare all'approvazione del preventivo.

I comuni non hanno inoltre finora mai potuto prendere visione dei rapporti del Controllo cantonale delle finanze, sicché è stata loro negata anche questa minima possibilità di verifica. In questo modo essi non sono a conoscenza né dell'evoluzione delle spese né delle cause di aumenti delle spese; in un caso concreto essi non sono stati nemmeno informati per anni su diritti finanziari loro spettanti nei confronti del "loro" tribunale distrettuale contrariamente alle chiare condizioni poste dal Controllo delle finanze.

In questo contesto poniamo le seguenti domande:

Anche il Governo è dell'opinione dei firmatari secondo cui anche i comuni dovrebbero ricevere il rapporto del Controllo cantonale delle finanze?

Quali misure supplementari vede il Governo per garantire un controllo sufficiente delle spese dei tribunali distrettuali?

Il Governo condivide l'opinione secondo cui la Commissione di giustizia e sicurezza del Gran Consiglio competente per i tribunali dovrebbe ricevere i rapporti di gestione di tutti i tribunali distrettuali ed avere in futuro la possibilità, prima dell'approvazione del preventivo e del bilancio da parte del Tribunale cantonale, di esprimersi in merito alle richieste?

Anche il Governo è dell'opinione che nel quadro di una prossima completa dissociazione dei compiti e degli oneri debba essere esaminato se il finanziamento e la competenza in riferimento ai tribunali distrettuali debbano essere esclusivamente attribuiti ai comuni o al Cantone?

Coira, 17 giugno 2005

Name: Wettstein, Demarmels, Feltscher, Augustin, Bachmann, Barandun, Baselgia-Brunner, Berther (Sedrun), Bundi, Casty, Caviezel (Pitasch), Conrad, Crapp, Dermont, Dudli, Fasani, Federspiel, Giacometti, Hanimann, Hardegger, Hess, Jenny, Joos-Buchli, Keller, Kessler, Kleis-Kümin, Koch, Krättli-Lori, Lemm, Loepfe, Marti, Mengotti, Michel, Parolini, Portner, Ratti, Rizzi, Stiffler, Telli, Tomaschett, Tramèr, Tremp, Tuor, Wettstein, Zarn, Hartmann, Janett, Jecklin-Jegen, Kunz, Mainetti, Nay, Waidacher

Session: 17.06.2005
Vorstoss: it Anfrage


Risposta del Governo

Fino al 2000 i tribunali distrettuali venivano primariamente finanziati dai comuni; il Cantone partecipava alle spese con un contributo annuo di 400'000 franchi. In pratica per quanto riguarda la revisione dei conti i comuni ricevevano dai distretti il bilancio annuale con l'importo del disavanzo a loro carico (calcolato in base al numero di abitanti). La revisione dei bilanci annuali veniva organizzata dai tribunali distrettuali stessi. La maggior parte dei tribunali distrettuali non conosceva un preventivo nel vero senso della parola.

Dopo la riforma giudiziaria I i Cantone e i comuni si assumono in ragione della metà ciascuno il disavanzo dei tribunali distrettuali. Per un controllo efficace delle spese è stato prescritto a livello di legge che il Tribunale cantonale deve esaminare e approvare il preventivo e il bilancio annuale di ogni tribunale distrettuale in collaborazione con il Controllo cantonale delle finanze. Il Tribunale cantonale fissa gli importi minimi e massimi della retribuzione e deve approvare percentuali supplementari d'impiego. Superamenti del preventivo gli devono essere comunicati in anticipo e devono essere da esso approvati. Il Tribunale cantonale e il Controllo delle finanze hanno concretizzato le direttive legislative con istruzioni relative all'allestimento del preventivo e alla procedura in caso di superamenti dei crediti e di aumenti delle percentuali d'impiego. È stato inoltre allestito un semplice sistema di indicatori con il quale i tribunali distrettuali possono essere confrontati non solo tra di loro, ma anche in riferimento al loro sviluppo a partire dal 2002.

1. Secondo il Governo nulla si oppone ad una trasmissione del rapporto del Controllo delle finanze ai comuni dietro loro richiesta (senza dettagli e nel rispetto del segreto d'ufficio). Per mantenere possibilmente basso l'onere amministrativo, la spedizione deve essere effettuata dai tribunali distrettuali. Ciò corrisponde già oggi alla prassi di singoli tribunali distrettuali.

2. In rapporto al sussidio cantonale versato, il Governo valuta sufficiente il controllo delle spese praticato. Il contributo cantonale al disavanzo dei tribunali distrettuali è infatti continuamente sceso (da 2,3 mio. di franchi nel 2002 a 1,8 mio. di franchi nel 2005). Nel confronto intercantonale le spese sono relativamente basse. Inoltre il nuovo sistema degli indicatori potrebbe avere un effetto attenuante sull'evoluzione delle spese. Ulteriori riduzioni delle spese nei tribunali distrettuali potrebbero essere raggiunte soltanto con una maggiore centralizzazione e con riforme strutturali.

3. Il Governo ritiene poco adeguata una partecipazione della Commissione di giustizia e sicurezza del Gran Consiglio all'approvazione del preventivo e del bilancio dei singoli tribunali distrettuali, per evitare futuri aumenti delle spese nei singoli tribunali distrettuali. Il Tribunale cantonale e il Controllo delle finanze possono garantire con le loro conoscenze specifiche un controllo delle spese più efficace nell'ambito della giustizia e della revisione dei conti. Alla Commissione rimane tuttavia riservata la possibilità di prendere visione dei rapporti di gestione dei singoli tribunali distrettuali nell'ambito dell'alta vigilanza. Essa ha inoltre la possibilità di esprimersi sulla deliberazione e approvazione del preventivo del Cantone in riferimento ai sussidi da versare ai tribunali distrettuali. Nell'ambito della vigilanza finanziaria, la CdG ha del resto anche il diritto di prendere visione di tutta la documentazione rilevante dal profilo finanziario.

4. Nel quadro della prevista completa dissociazione dei compiti e degli oneri a livello cantonale devono essere esaminati in linea di principio tutti i settori, quindi anche la giustizia. Al proposito si deve mirare ad una corrispondenza tra adempimento dei compiti e rilevamento degli oneri ad esso legati. A livello contenutistico non possono oggi essere ancora fatte affermazioni e fornite garanzie.

Data: 14 settembre 2005