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Sessione: 18.06.2005
Negli ultimi anni le nomine nel Consiglio di Banca hanno regolarmente dato adito ad accese discussioni politiche. Queste discussioni mostrano quanto sia ambita la carica di consigliere di banca. Ora, per portare ad un'auspicata rotazione tra i detentori della carica, tramite la revisione della legge sulla Banca cantonale grigione si devono introdurre sia un limite di durata della carica che di età. Una durata della carica di al massimo 12 anni consente ai detentori della carica di svolgere la loro attività per il bene del Cantone sull'arco di un periodo di tempo adeguato. È quindi certamente sensato che, al raggiungimento del 65° anno d'età, i consiglieri di banca non possano più essere nominati nel Consiglio di Banca. Per il presidente del Consiglio di Banca deve essere esaminata una regolamentazione separata differente. Chiediamo al Governo di sottoporre al Gran Consiglio un relativo completamento della legge sulla Banca cantonale grigione.
Le firmatarie e i firmatari si aspettano inoltre che in occasione delle prossime nomine nel Consiglio di Banca, a parità di qualifiche, venga data la preferenza a una donna.

Coira, 18 giugno 2005

Name: Christoffel-Casty, Meyer-Grass (Klosters), Butzerin, Augustin, Baselgia-Brunner, Brüesch, Bucher, Capaul, Christ, Conrad, Crapp, Dermont, Frigg, Giacometti, Hartmann (Champfèr), Jaag, Jäger, Joos-Buchli, Meyer Persili (Coira), Parolini, Peyer, Pfenninger, Pfiffner, Schütz, Tomaschett, Tremp, Trepp, Zindel, Caviezel (Coira), Darms, Gartmann, Janett, Jecklin-Jegen, Mainetti

Session: 18.06.2005
Vorstoss: it Auftrag


Risposta del Governo

Rinviando alle nomine nel Consiglio di Banca degli ultimi anni, che sono state accompagnate da alcune discussioni, le firmatarie e i firmatari dell'incarico vogliono introdurre, con una revisione della legge sulla Banca cantonale grigione, un limite di durata della carica e di età per i consiglieri di banca. Entrambe le richieste sono già state discusse approfonditamente in occasione del dibattito in Gran Consiglio relativo alla legge sulla Banca cantonale grigione nella sessione di maggio 1998 e sono state respinte nella votazione che è seguita. L'introduzione di un limite di durata della carica è stata nuovamente oggetto di una mozione nel 2001. Anch'essa è stata chiaramente respinta dal Gran Consiglio.

Uno sguardo agli ultimi anni mostra che negli ultimi dodici anni sono stati nominati nel Consiglio di Banca otto nuovi membri. Inoltre negli ultimi anni, al Gran Consiglio non sono state presentate, per la nomina nel Consiglio di Banca, persone che avessero superato il sessantacinquesimo anno d'età. Si pone quindi la questione se a una situazione già oggi vissuta volontariamente per convinzione debba ugualmente essere affiancata una regolamentazione legale. In considerazione del desiderio espresso da più parti di una deregolamentazione e flessibilizzazione degli atti legislativi, si dovrebbe piuttosto rinunciare a una normativa. Inoltre il Gran Consiglio, quale organo di nomina, può provvedere esso stesso al necessario rinnovamento nel Consiglio di Banca. Formulando un limite di durata della carica e di età per i membri del Consiglio di Banca, il Gran Consiglio si autolimita nelle proprie competenze, preferendo una soluzione schematica e rigida a una soluzione flessibile, adeguata anche in situazioni particolari.

Quale organo strategico della Banca, il Consiglio di Banca prende decisioni importanti che interessano gli orientamenti della Banca. Conoscenze specifiche e una vasta esperienza sono presupposti importanti per la carica di consigliere di Banca. Questa carica non è "semplicemente" una carica onorifica. All'attività di un Conigliere di Banca è piuttosto associata una grande responsabilità. Ne risulta che una rotazione fine a se stessa deve essere respinta.

Il Governo è tuttavia disposto a esaminare se il limite di durata di carica e di età per i consiglieri di Banca sia la strada giusta affinché questo organo possa servire ancora meglio gli interessi della Banca e quindi del Cantone. Comunque l'introduzione di un limite di età si rivelerebbe inutile, se venisse introdotto un limite di durata della carica.
Secondo il Governo, l'esame di un limite di durata della carica e di età non deve però limitarsi ai membri del Consiglio di Banca. Il Governo ritiene piuttosto che queste questioni vadano esaminate in un ambito più vasto. Ci sono diversi organi e commissioni (amministrative), nelle quali siedono membri del Gran Consiglio e altre persone esterne all'Amministrazione. Le rispettive limitazioni devono essere esaminate anche per questi organi. Inoltre in questa occasione si potrebbe esaminare una riduzione del Consiglio di Banca e sottoporre a discussione la questione dell'organo di nomina del Consiglio di Banca. Infine si pone la questione se debbano venire precisati i presupposti per la nomina nel Consiglio di Banca.

Ai sensi di queste spiegazioni il Governo è disposto ad accogliere l'incarico.

Data: 9 settembre 2005