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Sessione: 13.02.2006
Conformemente all'art. 99 cpv. 3 Cost. cant. ai comuni parrocchiali compete il diritto di nominare e licenziare i propri religiosi. Questo diritto risale al tempo della riforma ed è stato ripreso dalla vecchia Costituzione cantonale. In occasione della revisione totale della Costituzione cantonale il legislatore non ha tenuto conto della convenzione conclusa nel 1979 tra il vescovo di Coira e la Chiesa cattolica di Stato risp. non ha inserito nel testo costituzionale una precisazione relativa al diritto di nomina e di destituzione. Se ora il portavoce del vescovo di Coira dichiara, secondo quanto riportato nei giornali, che la destituzione non è prevista dal diritto canonico grigionese, allora pone quest'ultimo al di sopra della Costituzione cantonale. Si prega il Governo di fare chiarezza in merito alla questione, non da ultimo a garanzia dell'ordinamento giuridico dato e della pace confessionale.
1. Che importanza attribuisce il Governo al diritto canonico grigionese?
2. Il Governo condivide l'opinione di un giudice federale secondo cui in presenza di motivi importanti i comuni parrocchiali hanno anche un diritto alla destituzione effettiva di un religioso che può essere imposto con mezzi statali?
3. Un'assemblea ordinaria del comune parrocchiale con votazione anch'essa ordinaria è in sostanza legittimata a procedere a una nomina o a una destituzione e queste azioni necessitano di ulteriori motivazioni?
4. Se dovessero essere necessarie ulteriori motivazioni, quali autorità deciderebbero sulla loro legittimità?
5. Quale valore giuridico viene attribuito alla convenzione conclusa nel 1979 tra la Chiesa cattolica di Stato e il vescovo di Coira?

Coira, 13 febbraio 2006

Name: Arquint

Session: 13.02.2006
Vorstoss: it Auftrag


Risposta del Governo

Conformemente all'art. 72 della Costituzione federale (Cost.) il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Cantoni. La nuova Costituzione cantonale rimane fedele al sistema di diritto ecclesiastico finora applicato dalle Chiese di Stato riconosciute e riprende il relativo contenuto delle regolamentazioni della vecchia Costituzione cantonale.
Le questioni sollevate nell'interpellanza sul diritto di nomina risp. di destituzione dei comuni parrocchiali riguardano il rapporto tra diritto canonico e diritto ecclesiastico. È prassi valida e costante che, nell'interesse della salvaguardia della pace religiosa, la politica si mostri molto cauta quando si tratta di intromettersi in questioni interne alla Chiesa. La questione della nomina risp. della destituzione di un religioso cattolico è prima di tutto una questione di diritto ecclesiastico della Chiesa cattolica di Stato, che secondo il Governo praticamente non diverge dal diritto di nomina fissato nell'art. 99 cpv. 3 Cost. cant. Conformemente all'art. 13 cpv. 1 lett. e della legge sulla giustizia amministrativa nel Cantone dei Grigioni (LTA) le decisioni delle Chiese di Stato riconosciute e dei loro comuni parrocchiali, ad es. in caso di violazione di norme giuridiche emanate dallo Stato, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo. Secondo l'art. 14 lett. e LTA il Tribunale giudica come azioni tra l'altro controversie a cui partecipano le Chiese di Stato riconosciute o i loro comuni parrocchiali e che hanno come oggetto il diritto statale. Non compete quindi al Governo esaminare la costituzionalità del diritto ecclesiastico emanato dalla Chiesa di Stato risp. gli accordi conclusi dalla Chiesa di Stato con la diocesi.
Sulla base di questa chiara regolamentazione delle competenze si può rispondere come segue alle singole domande:
1. Non esiste un "diritto canonico grigionese". Si intende presumibilmente il diritto ecclesiastico fissato negli art. 98, 99 e 100 Cost. cant., al quale il Governo attribuisce una grande importanza.
2. Come detto, non è compito del Governo valutare se i comuni parrocchiali - anche in presenza di motivi importanti - abbiano un diritto alla destituzione effettiva di un religioso che possa essere imposto con mezzi statali. Al Cantone compete unicamente l'alta vigilanza sulle Chiese, che nel presente caso non è interessata.
3. La questione se l'assemblea ordinaria del comune parrocchiale sia legittimata alla nomina risp. alla destituzione di un religioso dovrebbe essere valutata in via definitiva da un tribunale. Un'opinione al riguardo del Governo è irrilevante per il tribunale adito nel caso concreto.
4. In base all'art. 25 della Costituzione della Chiesa cattolica di Stato dei Grigioni, sulla competenza contro decisioni dei comuni parrocchiali decide in prima istanza la commissione amministrativa e in seconda istanza la commissione di ricorso della Chiesa cattolica di Stato (art. 28). In caso di violazione del diritto statale, segnatamente della Costituzione cantonale, può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo.
5. Conformemente all'art. 13 risp. 14 LTA il giudizio sulla validità risp. la non validità della convenzione conclusa nel 1979 tra la Chiesa cattolica di Stato e il vescovo di Coira compete al Tribunale amministrativo nella misura in cui esso venga adito nel caso concreto. Non può essere compito del Governo chiarire in modo astratto questioni giuridiche aperte nella risposta ad un'interpellanza parlamentare.

Datum: 2. Mai 2006