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Sessione: 25.04.2006
Dall'entrata in vigore della nuova Costituzione cantonale, a livello cantonale esiste soltanto un referendum legislativo facoltativo. Prima dovevano essere svolte molte votazioni inutili per proposte per nulla controverse, che causavano relative spese. In questo senso, la nuova regolamentazione deve essere accolta con favore. Nell'ambito del dibattito in Gran Consiglio relativo alla Costituzione cantonale, ma già nella Commissione costituzionale, è stato promesso che le leggi importanti sarebbero state sottoposte "volontariamente" a votazione popolare. In realtà vi è ora invece la chiara tendenza a non sottoporre "volontariamente" al Popolo nessun progetto di legge. Benché su proposta il Gran Consiglio possa naturalmente sempre decidere una tale votazione popolare, la memoria sembra pessima e le modalità d'attuazione di questa promessa fatta nella discussione costituzionale sembrano poco chiare. Le esperienze fatte dall'entrata in vigore della nuova Costituzione mostrano che a quanto pare non si è neanche riflettuto a sufficienza riguardo ai possibili criteri per un referendum obbligatorio "volontario".

Chiediamo al Governo di rispondere alle seguenti domande:

1. Qual è in linea di principio la posizione del Governo riguardo all'assoggettamento di progetti di legge "importanti" al referendum obbligatorio "volontario"?

2. In caso di progetti importanti, il Governo è disposto a formulare una relativa raccomandazione a favore di una votazione popolare già nel messaggio a destinazione del Gran Consiglio?

3. Esiste, ai sensi di quanto esposto, un elenco di criteri che potrebbe servire da aiuto orientativo per l'assoggettamento al referendum obbligatorio "volontario"?

Coira, 25 aprile 2006

Name: Pfenninger, Jäger, Arquint, Baselgia, Bucher-Brini, Frigg-Walt, Jaag, Meyer Persili (Coira), Peyer, Pfiffner, Schütz, Trepp, Zindel, Caviezel (Coira)

Session: 25.04.2006
Vorstoss: it Anfrage


Risposta del Governo

Il cosiddetto referendum obbligatorio straordinario (referendum straordinario dell'autorità) è disciplinato nell'art. 16 n. 6 della Costituzione cantonale. Questa disposizione ha una duplice valenza. Da un lato la prescrizione offre la possibilità al Gran Consiglio di sottoporre al Popolo affari per i quali gli spetta la competenza definitiva. D'altro lato offre la base affinché il Gran Consiglio possa ordinare direttamente la votazione popolare in merito a progetti che, in base all'art. 17 cpv. 1 Cost. cant., sono soggetti a referendum facoltativo (cfr. PGC 2002/2003, p. 265 e seg.). L'art. 16 n. 6 Cost. cant. è stato introdotto soltanto dal Parlamento. In origine il Governo intendeva concedere a una maggioranza qualificata di un quinto dei parlamentari il diritto di ricorrere al referendum facoltativo (cfr. messaggio, quaderno n. 10/2001-2002, p. 509 e seg.). Il Parlamento voleva però concedere questo diritto solo alla maggioranza, per non mischiare gli strumenti parlamentari con i diritti popolari. Si temeva anche che la costante latente minaccia di referendum potesse portare alla paralisi dei lavori del Gran Consiglio (cfr. PGC 2002/2003, p. 261 e 264). Dal materiale non risultano però a questo proposito indizi riguardo alla promessa menzionata nell'interpellanza, secondo la quale le leggi importanti dovrebbero venire sottoposte "volontariamente" a voto popolare. Rimane il fatto che anche con la nuova Costituzione cantonale è possibile ottenere una votazione popolare su tutti i progetti di legge importanti o contestati, sia che ciò avvenga attraverso il referendum straordinario dell'autorità (art. 16 n. 6 Cost. cant.), attraverso il referendum popolare (art. 17 cpv. 1 Cost. cant.) oppure attraverso il referendum dei comuni (art. 17 cpv. 1 Cost. cant.).

In merito alle singole domande:

1. Come esposto sopra, il referendum obbligatorio straordinario è uno strumento del Parlamento. Perciò è quest'ultimo a doversi esprimere sulla sua applicazione di principio.

2. Per il motivo summenzionato una raccomandazione del Governo nel messaggio al Gran Consiglio non è in primo piano.

3. Secondo quanto esposto sopra non è nemmeno compito del Governo sviluppare un elenco di criteri che potrebbe servire da aiuto orientativo per l'impiego dello strumento. Secondo la dottrina il referendum obbligatorio straordinario dovrebbe venire disposto solo in casi eccezionali, per via della particolare importanza e dell'ampia portata delle conseguenze di un affare. Un ricorso troppo frequente allo strumento comporterebbe un deprecato mescolamento delle responsabilità.

Data: 11 luglio 2006