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Sessione: 02.09.2006
Conformemente all'art. 34 della legge scolastica (CSC 421.000) le insegnanti e gli insegnanti sono impiegate e impiegati dell'ente scolastico responsabile. L'assunzione si conforma alle disposizioni dell'ente responsabile. Le disposizioni del diritto sul personale del Cantone vengono applicate solo in via sussidiaria. Nell'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti di scuola popolare e di scuola dell'infanzia nel Cantone dei Grigioni (CSC 421.080) sono finora contenuti in sostanza soltanto il periodo annuo di scuola risp. scuola dell'infanzia, il numero di ore settimanali di un impiego a tempo pieno, le aliquote minime di stipendio vincolanti, nonché disposizioni sul congedo di perfezionamento degli insegnanti e sulle sovvenzioni agli enti scolastici.

Per via di questa situazione, nei Grigioni le condizioni di lavoro e di impiego effettive degli insegnanti di scuola popolare sono da decenni molto differenti. In seguito a singole misure del pacchetto di risanamento delle finanze cantonali, deciso dal Gran Consiglio nell'estate 2003, queste differenze sono diventate ancora maggiori. In particolare in seguito all'attuazione della misura C176 (tariffe a copertura delle spese per il perfezionamento facoltativo degli insegnanti) gli enti scolastici grigionesi adottano oggi prassi estremamente differenti. Mentre da un lato vi sono comuni che si assumono in misura maggiore o minore i costi supplementari per il perfezionamento degli insegnanti, estremamente importante per un insegnamento moderno, altri enti scolastici hanno fatto ricadere interamente sugli insegnanti le spese derivanti dalle misure di risparmio del Cantone. L'interpellanza Butzerin concernente i corsi di perfezionamento professionale facoltativi per le e gli insegnanti di scuola popolare del Cantone dei Grigioni (PGC 2005/2006, pagina 21) ha già chiaramente sottolineato questa problematica. Il diverso atteggiamento nell'assunzione da parte dell'ente scolastico delle spese di perfezionamento mostra conseguenze evidenti. Gli insegnanti impiegati presso enti scolastici "generosi" continuano di regola a frequentare regolarmente corsi di perfezionamento, in parte addirittura molto più del minimo obbligatorio. Presso altri enti scolastici per contro il calo della frequenza regolare di perfezionamenti da parte degli insegnanti è altrettanto evidente.

Le differenze nel loro insieme veramente molto grandi per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di impiego degli insegnanti risp. le rispettive conseguenze avranno certamente effetti a medio e lungo termine sulla qualità dell'insegnamento. Per via della nuova prassi di sovvenzionamento del Cantone associata allo sviluppo demografico, la pressione sui costi diverrà del resto sempre più grande anche nei prossimi anni per i piccoli enti scolastici. Secondo le firmatarie e i firmatari si deve assolutamente evitare che le differenze già oggi troppo grandi per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di impiego degli insegnanti diventino molto probabilmente ancora maggiori. Questa evoluzione avrà infatti per finire inevitabilmente conseguenze anche sulla qualità della scuola e contrasta quindi chiaramente sia con l'obbligo delle pari opportunità per gli allievi, sia con l'obbligo del versamento dello stesso stipendio per lo stesso lavoro.

In altri Cantoni la legislazione cantonale disciplina in modo molto più dettagliato le condizioni di lavoro degli insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola popolare. In molti Cantoni il rapporto di lavoro degli insegnanti di tutta la scuola popolare è in ampia misura soggetto al diritto cantonale, benché anche lì di regola la competenza per l'assunzione degli insegnanti spetti ai comuni (enti scolastici).

Si invita il Governo a strutturare in modo ampiamente uniforme nel diritto cantonale i rapporti di lavoro e di impiego degli insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola popolare nel quadro della prossima revisione. Gli insegnanti devono tuttavia rimanere impiegati del loro ente scolastico.

Coira, 30 agosto 2006

Name: Bucher-Brini, Arquint, Baselgia-Brunner, Frigg-Walt, Gartmann-Albin, Jaag, Jäger, Menge, Meyer Persili (Coira), Peyer, Pfenninger, Pfiffner-Bearth, Thöny, Trepp,

Session: 02.09.2006
Vorstoss: it Auftrag


Risposta del Governo

Per vari motivi, i contenuti degli atti normativi cantonali relativi alla scuola popolare sono sovente oggetto di discussioni in Gran Consiglio. In primo piano si trovano spesso le condizioni di impiego degli insegnanti. Negli scorsi anni il Governo ha ripetutamente richiamato l'attenzione sul fatto che i comuni, quali enti scolastici e quindi quali datori di lavoro degli insegnanti di scuola popolare, devono disporre del necessario margine di manovra. Essi devono poter adeguare di propria responsabilità le condizioni di impiego, in particolare la retribuzione, alle esigenze e alle condizioni locali. In questo modo si tiene conto del fatto che la scuola è fondamentalmente di competenza dei comuni e di conseguenza gli insegnanti vengono scelti dai comuni rispettivamente dagli enti scolastici. Gli insegnanti sono loro impiegati. Negli scorsi anni il Gran Consiglio ha ripetutamente confermato questi principi, ad esempio in occasione delle revisioni della Costituzione cantonale e della legge sui comuni, soprattutto però anche in occasione della revisione parziale della legge sulle scuole dell'infanzia, della legge scolastica e dell'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti di scuola popolare e di scuola dell'infanzia nel Cantone dei Grigioni (OSIns) nella sessione di ottobre 2004. Per diversi motivi si è rimasti fedeli alla strutturazione dell'OSIns quale ordinanza sullo stipendio minimo (cfr. messaggi 5/2004-2005, p. 940 e seg.). Ciò non è stato contestato in Gran Consiglio.

Secondo l'articolo 54 della legge scolastica cantonale, il Cantone versa per le scuole elementari, di avviamento pratico e secondarie, nonché per le classi ridotte sussidi pari al 20 fino al 55 percento degli importi forfettari fissati dal Gran Consiglio nell'OSIns. Un maggiore influsso del Cantone sulla configurazione delle condizioni di impiego degli insegnanti di scuola popolare comporterebbe la richiesta da parte dei comuni di un maggiore cofinanziamento del Cantone. Al momento attuale appare inopportuno un ulteriore dibattito sull'attribuzione della responsabilità e sulla ripartizione delle spese tra Cantone e comuni.

L'incarico di frazione parte dal presupposto che le differenze tra i comuni nelle condizioni di lavoro e di impiego degli insegnanti continueranno a crescere, ciò che tra l'altro sarebbe in contraddizione con "l'obbligo del versamento dello stesso stipendio per lo stesso lavoro". A ciò va ribattuto che circa due anni fa, in occasione dell'ultima determinazione dei limiti di stipendio nell'OSIns, si è dato un peso notevole a questo obbligo che rientra tra i diritti fondamentali. Si deve anche osservare che la disposizione della Costituzione federale sul diritto allo stesso stipendio per lo stesso lavoro vale solo presso lo stesso datore di lavoro. È inoltre senz'altro ammissibile che comuni diversi retribuiscano in modo diverso gli insegnanti. Il singolo comune deve tuttavia badare a che le singole funzioni del personale comunale vengano equamente retribuite una in rapporto all'altra. Ne fa parte anche la retribuzione degli insegnanti. Una differente retribuzione degli insegnanti nel nostro Cantone è quindi una conseguenza delle differenti condizioni del mercato del lavoro ed economiche nelle regioni, di cui si deve tenere conto.

In considerazione della rispettiva situazione globale di una scuola (formazione e composizione del corpo insegnanti, ecc.) si presenta anche una specifica necessità di perfezionamento professionale. Affinché si possa far fronte adeguatamente a questa situazione, è importante che l'offerta di perfezionamento professionale sia per i singoli insegnanti che per l'intero corpo insegnante (corsi CAS, ecc.) sia il più possibile prossima all'attività scolastica, ossia che possa essere pianificata e controllata dall'ente scolastico competente. Un maggiore intervento (organizzativo, finanziario e di controllo) del Cantone sul perfezionamento professionale non solo comporterebbe un importante onere, ma avrebbe anche un effetto limitante per tutti gli interessati.

In base a quanto esposto il Governo chiede di respingere l'incarico.

Data: 6 ottobre 2006