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Sessione: 17.10.2006
La Cassa per i danni della natura non assicurabili causati a fondi (CDN) versa contributi alle spese per lo sgombero e il ripristino di terreni privati e dei loro accessi danneggiati. Si tratta di un istituto indipendente di diritto pubblico gestito dall'Assicurazione fabbricati dei Grigioni. Il limite massimo delle prestazioni ammonta al 50% del danno riconosciuto; il Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura di Berna fornisce prestazioni supplementari in base al reddito e alla sostanza fino ad un grado di copertura di al massimo il 90% dei costi computabili. Il settore delle prestazioni si limita ai proprietari fondiari privati che pure finanziano la CDN. Le sue basi giuridiche con il settore delle prestazioni limitato e l'organizzazione decentrata (accertamento del danno tramite gli uffici di circolo) si sono in sostanza dimostrate valide. La CDN dispone oggi di mezzi propri pari a circa 33 mio. di franchi (più 6,4 mio. di franchi del fondo d'emergenza).

Negli scorsi anni, caratterizzati da un numero crescente di danni causati dalla natura nelle zone agricole e residenziali, è emerso che il limite dei contributi fissato dalla legge pari al 50% dei costi computabili fornisce prestazioni insufficienti. Da un lato, dato che le prestazioni vengono versate in base al reddito e alla sostanza, soltanto una persona su due beneficia delle prestazioni complementari del Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura. Dall'altro, il Fondo è sempre più considerato un istituto di beneficenza che fornisce prestazioni contributive complementari solo con grande moderazione. Peggiora così sensibilmente la situazione dei beneficiari di contributi. La CDN non può fare nulla affinché il Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura versi più contributi. Per questo motivo, per migliorare le prestazioni a favore delle persone che hanno subito danni nel Cantone dei Grigioni si dovrebbe alzare in misura moderata il limite dei contributi attuale fissato dalla legge pari al 50%.

In considerazione della sana situazione finanziaria della CDN e della sua organizzazione solidale bisognerebbe esaminare nella legge un limite massimo delle prestazioni pari ad esempio all'80%. L'aliquota contributiva effettiva dovrebbe essere fissata in base alle esigenze e alle possibilità in un'ordinanza del Governo. Gli altri quattro Cantoni (BL, AR, NW e GL) che possiedono un istituto equivalente dispongono di una soluzione contributiva simile con una percentuale media massima pari all'80% del danno riconosciuto. Sulla base di queste premesse vorremmo assegnare al Governo l'incarico seguente:

sulla base di quanto esposto le firmatarie e i firmatari invitano il Governo ad aumentare le prestazioni della Cassa per i danni della natura dei Grigioni e a sottoporre la relativa legge (LIDN, CSC 835.100) ad una revisione parziale.

Coira, 17 ottobre 2006

Name: Geisseler, Möhr, Hartmann Champfèr), Bachmann, Barandun, Bondolfi, Brandenburger, Campell, Casparis-Nigg, Caviezel (Pitasch), Cavigelli, Christoffel-Casty, Clavadetscher, Dudli, Farrér, Felix, Feltscher, Florin-Caluori, Hardegger, Hartmann (Coira), Keller, Kleis-Kümin, Loepfe, Niederer, Nigg, Parolini, Parpan, Peer, Plozza, Portner, Ratti, Righetti, Rizzi, Stiffler, Tenchio, Thomann, Vetsch (Klosters) Wettstein, Capeder

Session: 17.10.2006
Vorstoss: it Auftrag


Risposta del Governo

Il Governo condivide l'opinione secondo cui è opportuno un aumento moderato delle prestazioni della Cassa per i danni della natura non assicurabili causati a fondi (CDN). Negli ultimi anni è di fatti emerso che il limite dei contributi vigente fissato dalla legge pari al massimo al 50% dei costi computabili può spesso portare a prestazioni insufficienti per le persone che hanno subito danni. Il motivo è da ricondurre a prestazioni complementari sempre minori del Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura. Come osservato correttamente nell'incarico, queste prestazioni vengono versate in base al reddito e alla sostanza delle persone che hanno subito danni, cosa che può portare a tagli per le persone con un reddito computabile a partire da 80'000 franchi o una sostanza superiore a 800'000 franchi. Se il reddito computabile supera i 120'000 franchi e la sostanza 1,2 milioni di franchi, il Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura non versa alcun contributo complementare. Inoltre, il Fondo è oggi sempre più considerato un istituto di beneficenza che versa i propri contributi complementari solo con molta moderazione, ossia soltanto ai sensi di prestazioni a copertura dei bisogni primari. La situazione dei beneficiari di contribuiti è sensibilmente peggiorata laddove non possono essere attuati progetti comuni sovvenzionati dal Cantone e dalla Confederazione. In considerazione del crescente numero di danni causati dalla natura nelle zone agricole e residenziali sono di conseguenza necessarie misure correttive.

Le basi giuridiche vigenti della CDN con il settore delle prestazioni limitato ai proprietari fondiari privati e l'organizzazione decentrata con accertamento del danno tramite gli uffici di circolo si sono in sostanza dimostrate valide. Un aumento delle prestazioni, auspicabile anche dal punto di vista del Governo, deve quindi fondarsi su queste basi indiscusse. Al contempo le relative revisioni parziali della legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili (LIDN; CSC 835.100) e della relativa ordinanza d'esecuzione (OIDN; CSC 835.110) dovrebbero però prevedere anche singole correzioni procedurali. Inoltre, allo stesso tempo il fondo d'emergenza, istituito per evitare situazioni d'emergenza di cui non si ha colpa e che si verificano in seguito ad eventi naturali (art. 24 e segg. LIDN), dovrebbe versare contributi in base alle esigenze per altri eventi naturali non assicurabili. Il fondo d'emergenza dispone oggi di mezzi propri pari a 6,4 mio. di franchi; per via del settore delle prestazioni limitato oggi è possibile ricorrere al fondo solo raramente.

Alla fine del 2005 la CDN disponeva di mezzi propri pari a ca. 33 mio. di franchi. Il finanziamento della Cassa fissato per legge con contributi pari ad 1 centesimo ogni 1'000 franchi della somma di assicurazione dei fabbricati risp. pari allo 0,5 ‰ del valore della sostanza di fondi non sovredificati viene oggi sfruttato solo per metà. L'obiettivo del Governo è quello di fissare un nuovo limite massimo delle prestazioni della CDN mantenendo gli attuali principi di finanziamento e i relativi contributi. In considerazione dell'orientamento solidale della CDN e allo scopo di ottenere ulteriori prestazioni del Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura le prestazioni della CDN dovrebbero però ammontare al massimo all'80% dei costi computabili. L'aliquota contributiva effettiva dovrebbe poi essere fissata entro questo margine dal Governo in un'ordinanza, a seconda delle esigenze e delle possibilità finanziarie.

In questo senso il Governo è disposto ad accogliere l'incarico e a procedere agli adeguamenti legali necessari per aumentare le prestazioni della Cassa per i danni della natura non assicurabili causati a fondi.

Data: 9 novembre 2006