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Sessione: 18.10.2006
Nei giorni 24 e 26 settembre 2006 quattordici comuni del Moesano hanno votato sulla proposta di Statuto regionale e sulle proposte di integrazione nella Regione di tre enti intercomunali. Le votazioni si sono svolte con modalità diverse (urne, scruti-nio segreto, alzata di mano) ed in tempi diversi. Risultato: la massiccia bocciatura della proposta di Statuto e delle tre varianti elaborate e propugnate dall'Organizzazione Regionale del Moesano (ORMO) - associazione di diritto privato - con il coinvol-gimento dei soli Esecutivi comunali (Municipi) e in particolar modo dei Sindaci. La proposta di Statuto regionale e le varianti, in parte anche raccomandate dalle due Assemblee ORC e ORM, sono state bocciate in 11 comuni su 14, da complessivamente 915 votanti, contro 333 votanti che le hanno accettate. Questo risultato non ha sorpreso nessuno, dato che non vi era stato nessun coinvolgimento attivo della popolazione e l'informazione pubblica si era limitata a tre serate informative, una per cir-colo, a fine agosto e ad inizio settembre 2006. Questo anche se i tempi imposti dal Cantone prevedevano il coinvolgimento della popolazione già nel 2004. Nessuna informazione e coinvolgimento neanche per i presidenti di circolo, per le autorità di distretto (presidente, giudici) e per i partiti e movimenti politici.

Una perizia privata affidata al costituzionalista Tomas Poledna ha inoltre ritenuto non legale la procedura di voto, definita dall'ORMO, per l'approvazione della proposta di Statuto regionale.

Appariva chiaro che in una simile situazione la prassi da seguire dopo il rifiuto popolare avrebbe dovuto essere quella di ri-prendere la discussione sullo Statuto, facendo in modo che, con il coinvolgimento della popolazione, delle autorità e delle forze politiche, fosse possibile concepirne uno nuovo che incontrasse l'approvazione del popolo - dato che praticamente nes-suno si oppone all'istituzione della Regione come tale, con uno statuto di ente di diritto pubblico come voluto dalla Costitu-zione cantonale. Uno statuto da consegnare alla votazione popolare in rispetto dell'articolo 10 della Costituzione cantonale che prescrive al suo capoverso 2, cito: "I progetti in votazione devono essere semplici e comprensibili. Devono essere garantite una formazione e una manifestazione autentiche della volontà popolare", e perciò anche con una chiara e corretta modalità di votazione.

Un articolo apparso il 12 ottobre 2006 su di un quotidiano ticinese ("La Regione Ticino") - nel quale l'ORMO riporta precipi-tosamente le presunte decisioni del Governo (in realtà non ancora disponibili in forma scritta) - per ciò che riguarda la futura costituzione della Regione del Moesano, ha sollevato stupore e indignazione nella popolazione. Per il tono, l'incongruenza e le molte domande che esso fa nascere.

Allo scopo di evitare incomprensioni, di chiarire i diversi aspetti della "vexata questio" e nell'intento di un discorso costrutti-vo, pongo al Governo le seguenti domande:

1. Secondo l'articolo di giornale apparso in Ticino dal 1° gennaio 2007 il Governo grigionese assumerà (smettendo di versare i relativi finanziamenti) i compiti finora delegati all'ORMO in materia di pianificazione e di sanità, poiché l'attuale Organizza-zione regionale non sarà più legittimata a operare sulla base della Costituzione cantonale. Cosa significa concretamente assu-mersi i compiti della pianificazione e della sanità e smettere di versare i relativi finanziamenti?

2. La competenza avrebbe dichiarato il Governo - per l'elaborazione della proposta di Statuto da sottoporre al voto - spetta al comitato ORMO o, eventualmente, ai Municipi. Come è possibile ciò, se l'ORMO in base alla Costituzione, è da una parte, delegittimata a proseguire con i compiti a partire dal 1° gennaio 2007, ma, dall'altra, sarebbe legittimata ed elaborare lo Statu-to della nuova Regione anche oltre quella data?

3. Sempre secondo l'articolo sopra menzionato, il Governo di Coira è disposto ad ammettere una situazione transitoria fino al 30 giugno 2007 per dar tempo al Moesano di regolarizzare la propria situazione; se entro quella data non avrà trovato una soluzione il Governo procederà d'ufficio alla costituzione della Regione.

Pur avendo personalmente quale obiettivo la costituzione della Regione, chiedo al Governo in base a quale disposizione di legge può Coira procedere alla costituzione coatta della Regione, dato che né la Costituzione cantonale, né la legge sui comuni lo prevede.

Infatti, da una parte la Costituzione si limita a dire, al suo articolo 62, che la legge prevede che i comuni possano essere obbli-gati a collaborare fra di loro, mentre, dall'altra, nella legge sui comuni troviamo l'articolo 57, secondo cui "Ogni comune deve essere associato ad una corporazione regionale. Fanno eccezione i comuni che assolvono autonomamente i compiti regionali": o ancora l'articolo 55 secondo il quale: "Se l'assolvimento dei compiti pubblici attribuiti ad una corporazione regionale o co-munale è possibile soltanto mediante la partecipazione di comuni che non vi hanno aderito, il Governo può decretare la loro adesione se due terzi dei comuni già appartengono alla corporazione" (cpv. 1). Parimenti il Governo può decretare l'adesione di un comune, se questa viene rifiutata dalla corporazione senza motivi sufficienti" (cpv. 2). "La corporazione ed i comuni compartecipanti devono essere sentiti preventivamente" (cpv. 3).

Come si vede sia la Costituzione cantonale, sia la legge sui comuni diventano cautamente imperative e prevedono l'intervento del Governo, solo nei confronti di singoli comuni recalcitranti, mentre non esiste un articolo che parli di misure coercitive nei confronti di gruppi di comuni (di numero superiore a un terzo di tutti i comuni di una regione) o di intere regioni. Nel Moesa-no in questo momento mancando totalmente la maggioranza dei due terzi di comuni necessari per costituire una Corporazione regionale, questo ente non è costituito legalmente e non esiste quindi giuridicamente; non si può perciò neppure procedere all'integrazione forzata nella Regione di comuni recalcitranti o alla costituzione forzata della Regione stessa. Mancando la base legale e nella consapevolezza che la prassi adottata per costruire la Corporazione regionale non è stata quella indicata dal Governo, dica il Governo se si giustifica la costituzione coatta di una Regione (che la legge non prevede) unicamente sulla base di norme blande come l'articolo 69 della Costituzione cantonale ["Per assolvere compiti regionali i comuni si aggregano costituendo corporazioni regionali"] come il suo articolo 72 ["Le corporazioni regionali sono enti del diritto pubblico con personalità giuridica propria "] o come l'articolo 107 delle disposizioni finali.

4. È d'accordo il Governo sull'assunto di base secondo il quale, quando si sottopone al Popolo una questione alla quale può rispondere solo con un Sì o con un NO, deve esistere la disponibilità da parte di chi ha chiamato il Popolo ad esprimersi di accettare sia un Sì, sia un NO? Ogni atteggiamento ch'avesse a discostarsi da questa accettazione sarebbe antidemocratico ed anticostituzionale. Ricordo a questo proposito il preambolo della nostra Costituzione cantonale entrata in vigore il primo gen-naio 2004 che recita "Noi Popolo del Cantone dei Grigioni, coscienti della nostra responsabilità dinanzi a Dio e nei confronti del prossimo e del creato, risoluti a salvaguardare la libertà, la pace e la dignità umana, a garantire la democrazia e lo Stato di diritto […] ci diamo la seguente costituzione". Non ritiene il Governo che la garanzia della democrazia e dello Stato di diritto siano i postulati più importanti di ogni atto costituzionale e che perciò l'attentato più grave a livello di Costituzione sia proprio il non rispetto della volontà del Sovrano espressa democraticamente tramite le urne? Vuole il Governo veramente - nella con-sapevolezza che la Regione o Corporazione regionale si farà in legalità e accuratezza questa volta ciò che richiede un certo lasso di tempo - partecipare con un atto antidemocratico e anticostituzionale alla nascita della nuova Regione del Moesano, ben sapendo che questo ente (costituito nelle forme democratiche e nella consapevolezza della sua effettiva necessità ed utili-tà) può significare non da ultimo un mezzo autorevole per favorire la coesione fra la nostra popolazione, il Governo di Coira e il resto del Cantone?

Coira, 18 ottobre 2006

Name: Noi-Togni

Session: 18.10.2006
Vorstoss: it Anfrage


Risposta del Governo

Conformemente alla disposizione transitoria dell'art. 107 della Costituzione cantonale (Cost. cant.), le organizzazioni regionali di collaborazione fra comuni dovevano costituirsi entro il 31 dicembre 2006 quali corporazioni regionali e quindi quali enti di diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria, se non presentavano già una forma giuridica di diritto pubblico. Dopo il rigetto dello statuto dell'Organizzazione Regionale del Moesano (ORMO) da parte della maggioranza dei comuni del Moesano alla fine di settembre 2006, entro il termine fissato non è stata costituita una corporazione regionale nel senso richiesto. Ai sensi di una soluzione transitoria l'Organizzazione Regionale della Calanca (ORC) ha nel frattempo elaborato un nuovo statuto che è stato accettato da tutti i comuni della Val Calanca; di conseguenza essa presenta la forma giuridica di diritto pubblico richiesta. Nei comuni della Mesolcina sono in corso sforzi in tal senso. La costituzione di una corporazione regionale che comprenda tutti i comuni del Moesano rimane l'obiettivo a medio termine.

In merito alle singole domande:

Domande 1 e 2
Con la costituzione della corporazione regionale di diritto pubblico, nel territorio dell'ORC non si pone più la domanda di un adempimento dei compiti a titolo sostitutivo da parte del Cantone risp. la domanda della competenza per l'elaborazione del nuovo statuto.

L'Organizzazione Regionale della Mesolcina (ORM), per il momento ancora di diritto privato, continuerà ad esistere fino all'entrata in vigore della nuova corporazione regionale. Per motivi giuridici essa potrà essere sciolta soltanto quando tutti i suoi diritti e doveri saranno stati trasmessi alla nuova corporazione regionale. A ciò è al contempo associata la competenza per adempiere fino a quel momento ai suoi compiti attuali, anche se non più in modo sovrano. In questo senso l'ORM è anche legittimata ad elaborare, d'intesa con i comuni e con la popolazione della regione, un nuovo statuto da sottoporre a votazione popolare.

Domanda 3
Se all'inizio del 2007 un'organizzazione regionale non presenta ancora la forma giuridica di diritto pubblico richiesta dalla Costituzione, in questa regione vi è quindi di principio uno stato anticostituzionale. Nella sua lettera del 7 novembre 2006 il Governo ha reso i comuni del Moesano attenti al fatto che farà uso del suo diritto di vigilanza assegnatogli dalla Costituzione e dalla legislazione e che adotterà le misure necessarie se entro il 30 giugno 2007 la corporazione regionale non sarà ancora stata costituita. Inoltre, in base alla Costituzione, per assolvere compiti regionali i comuni devono aggregarsi costituendo una corporazione regionale, motivo per cui la legittimazione all'imposizione del diritto risulta anche sotto questo aspetto.

Domanda 4
Le regioni sono molto libere per quanto riguarda la configurazione della corporazione regionale, vale a dire che le strutture tutelano la democrazia e l'autonomia. Per l'attuazione devono però essere osservate le direttive costituzionali, delle quali fa parte anche la costituzione della corporazione regionale entro il termine fissato. La popolazione della regione può quindi prendere delle decisioni di propria competenza soltanto entro i limiti del diritto di rango superiore, vale a dire che la competenza decisionale deve rispettare i limiti della Costituzione e della legislazione cantonale. Quale organo di vigilanza competente, il Governo deve vigilare sul rispetto del diritto cantonale da parte delle organizzazioni regionali ed eventualmente intervenire con misure di vigilanza.

Data: 10 gennaio 2007