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Sessione: 18.10.2006
1. Legge sulla Cassa cantonale pensioni dei Grigioni (LCPG), CSC 170.450
L'articolo 14 della legge riveduta sulla Cassa cantonale pensioni dei Grigioni (LCPG), entrata in vigore il 1° gennaio 2006, prevede che il convivente superstite sia equiparato al coniuge vedovo se sono cumulativamente soddisfatti i presupposti alle lettere a - d.
La rendita per il convivente ammonta al 75 percento della pensione vedovile. Vengono computate prestazioni per superstiti di altre assicurazioni sociali e gli alimenti da procedure di divorzio.

Questa regolamentazione che alle collaboratrici e ai collaboratori del Cantone è stata lodata come innovativa e favorevole, non merita per niente queste lodi ad un più attento esame, semmai il contrario.

2. Margine di regolamentazione federale
L'articolo 20a della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) offre agli assicuratori al titolo "Altri beneficiari", lett. a-c, altre possibilità per prestazioni per i superstiti.
Un confronto della regolamentazione federale con l'articolo 14 della legge sulla Cassa cantonale pensioni dei Grigioni mostra che la legislazione cantonale non ha certamente sfruttato il margine di manovra concesso dal diritto federale a favore degli impiegati cantonali. La regolamentazione federale chiede che una persona avente diritto:

sia stata assistita in misura considerevole dall'assicurato
oppure abbia ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso
oppure abbia dovuto provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.
La regolamentazione cantonale chiede per contro che oltre alla dichiarazione scritta riguardo al reciproco sostegno vi sia stata una convivenza ininterrotta nella stessa economica domestica negli ultimi cinque anni prima del decesso e che la persona deceduta abbia sostenuto il convivente superstite in notevole misura. Anche se questi due presupposti sono soddisfatti, il convivente superstite riceve soltanto il 75% della pensione vedovile.
Questa riduzione della pensione è con tutta probabilità contraria al diritto federale, dato che il legislatore federale non prevede la possibilità di una riduzione della pensione.

3. Riflessioni riassuntive
a) Conformemente alla LPP le Casse pensioni hanno la possibilità di emanare regolamenti che consentano agli assicurati di decidere sull'impiego del loro capitale di previdenza in caso del loro decesso. Possono essere dichiarati beneficiari delle prestazioni in particolare:
le persone che sono state assistite in misura considerevole dall'assicurato
il concubino che ha ininterrottamente convissuto con l'assicurato negli ultimi cinque anni prima del decesso
in assenza di persone assistite o di concubini possono essere dichiarati come beneficiari delle prestazioni senza soddisfare ulteriori presupposti i genitori o i fratelli e le sorelle
da ultimo possono addirittura essere dichiarati come beneficiari delle prestazioni gli altri eredi legali nella proporzione dei contributi versati o del 50% del capitale di previdenza.
Delle possibilità di beneficio menzionate la legge sulla Cassa cantonale pensioni dei Grigioni ammette soltanto a condizioni molto restrittive quella per i concubini (cumulativamente: convivenza ininterrotta di almeno cinque anni prima del decesso e sostegno finanziario in notevole misura).
Il regolamento cantonale sulla Cassa pensioni non prevede la possibilità di dichiarare come beneficiari delle prestazioni i non-conviventi che sono stati sostenuti finanziariamente in notevole misura. Tanto meno è possibile dichiarare come beneficiari delle prestazioni gli eredi legali.

b) Con la regolamentazione vigente della Cassa cantonale pensioni ben il 40% degli impiegati cantonali risp. dei loro concubini e familiari vengono considerevolmente svantaggiati in caso di decesso prematuro degli assicurati. A seconda della durata dell'impiego essi versano diverse centinaia di migliaia di franchi del loro reddito lavorativo alla Cassa cantonale pensioni senza che le persone a loro vicine che hanno sostenuto in notevole misura quando erano in vita o i loro concubini possano beneficiare del capitale di risparmio.

4. Incarico per migliorare la posizione delle collaboratrici e dei collaboratori cantonali non coniugati
Per garantire la parità di trattamento tra concubini e coniugi l'art. 20a cpv. 1 lett. a LPP deve essere inserito alla lettera nella legge sulla Cassa cantonale pensioni dei Grigioni. L'inserimento senza restrizioni di questa disposizione garantisce inoltre che gli assicurati che vivono soli e che hanno sostenuto in misura notevole parenti o persone non imparentate quando erano in vita possano garantire questo sostegno anche in caso del loro decesso in età attiva.

Coira, 18 ottobre 2006

Name: Gartmann-Albin, Peyer, Pfenninger, Arquint, Baselgia-Brunner, Bucher-Brini, Frigg-Walt, Jaag, Menge, Pfiffner-Bearth, Thöny, Trepp, Locher Benguerel

Session: 18.10.2006
Vorstoss: it Auftrag


Risposta del Governo

La Cassa cantonale pensioni dei Grigioni (CPG) offre protezione contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità non soltanto alle collaboratrici e ai collaboratori dell'Amministrazione cantonale (come scritto nel titolo dell'incarico), ma anche alle collaboratrici e ai collaboratori di altri 291 datori di lavoro e ai loro superstiti.

La CPG si basa sul principio dell'assicurazione. Conformemente a ciò essa costituisce una comunità solidale di "assicurati" che versano un contributo in un pool, ma che ricevono un contributo dal pool in caso di sinistro. La solidarietà ha una grande importanza. Nella CPG esiste la solidarietà tra assicurati che vivono più a lungo e assicurati che vivono meno a lungo, tra esercitanti un'attività lucrativa e invalidi, tra persone non coniugate e persone coniugate e tra assicurati con figli e assicurati senza figli.

Le condizioni della CPG per l'ottenimento di prestazioni per i superstiti corrispondono in ampia misura a quelle della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (art. 19 e 20 LPP). Nella CPG il limite d'età per il diritto ad una pensione vedovile è però molto più vantaggioso. Nella CPG è richiesto il compimento del 40° anno d'età, nella LPP del 45° anno d'età.

L'art. 20a LPP ha esteso la cerchia dei beneficiari di prestazioni per i superstiti. Gli istituti di previdenza possono infatti prevedere nei loro regolamenti, oltre agli aventi diritto summenzionati, altri beneficiari di prestazioni per i superstiti. Con l'introduzione della rendita per il convivente, il 1° gennaio 2006, la CPG ha fatto uso di questa possibilità di ampliamento della cerchia dei beneficiari. Il diritto alle prestazioni per i superstiti è stato così chiaramente esteso rispetto alla precedente regolamentazione.

Praticamente tutti gli istituti di previdenza che hanno introdotto una rendita per il convivente conoscono una cumulazione di condizioni per il diritto alla rendita. Come la CPG essi si basano in ampia misura sulla definizione del concubinato del Tribunale federale. In relazione al presente incarico la CPG ha svolto un confronto di mercato. Dal sondaggio condotto presso 25 istituti di previdenza (21 istituti di previdenza di Cantoni e città e 4 grandi istituti di previdenza di diritto privato) è emerso che 12 istituti di previdenza conoscono una rendita per il convivente, mentre 13 istituti di previdenza non versano rendite ai conviventi non registrati. 12 istituti di previdenza fanno dipendere il diritto alla rendita per il convivente da diverse condizioni che devono essere soddisfatte cumulativamente: in tutti gli istituti di previdenza intervistati nessuno dei conviventi deve essere coniugato e non vi possono essere rapporti di parentela tra di essi. Vi deve essere stata una convivenza ininterrotta negli ultimi cinque anni prima del decesso. È inoltre richiesto un obbligo di sostegno in notevole misura. Alcuni istituti di previdenza conoscono criteri supplementari. 9 su 12 istituti di previdenza richiedono una dichiarazione scritta relativa al concubinato, che deve essere rilasciata quando entrambi i conviventi sono ancora in vita, nella quale si esprima il sostegno reciproco. Di regola, il criterio del sostegno economico determinante è considerato soddisfatto se la persona designata viene sostenuta in notevole misura dal convivente e se il venir meno di questo sostegno in seguito al decesso del convivente rappresenta una sensibile perdita finanziaria per il convivente supersite.

Mentre le prestazioni per il convivente superstite corrispondono nella maggior parte degli istituti di previdenza alle prestazioni per il coniuge superstite, la soluzione della CPG tiene conto delle prestazioni del primo pilastro. Come noto le rendite di vecchiaia dell'AVS sono limitate ad un tetto massimo. La somma delle due singole rendite non deve essere superiore al 150% della rendita massima, ciò che al momento corrisponde a fr. 3'225.- mensili. Se questo importo massimo viene superato, le due singole rendite vengono ridotte di conseguenza. Le rendite AVS di conviventi non coniugati non sono limitate ad un tetto massimo. Entrambi i conviventi hanno diritto a rendite non ridotte, ad esempio a due rendite massime di fr. 2'150.-- o insieme a fr. 4'300.--. Nella cumulazione delle prestazioni del primo e del secondo pilastro i coniugi non devono essere svantaggiati rispetto ai concubini. Per questo motivo nella CPG la rendita per il convivente è stata fissata al 75 % della pensione vedovile. Disciplinando in questo modo la rendita per il convivente, la CPG dispone di una regolamentazione innovativa sovraobbligatoria.

Ora che il finanziamento residuo è stato concluso, la CPG si trova in una fase di consolidamento finanziario. Oltre all'aumento annuale dello 0,5 % del capitale di copertura dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi con più di 55 anni in seguito alla crescente aspettativa di vita, l'obiettivo primario della CPG deve essere la costituzione di riserve di fluttuazione. Miglioramenti delle prestazioni a carico della Cassa saranno possibili soltanto quando la CPG disporrà di mezzi liberi. La costituzione di mezzi liberi sarà possibile soltanto dopo aver costituito riserve di fluttuazione pari al 15%. Una volta disponibili i mezzi liberi, la priorità sarà data ad un maggiore interesse sull'avere a risparmio degli assicurati attivi. Un maggiore interesse sull'avere a risparmio torna da ultimo a beneficio di tutti gli assicurati attivi.

Un ampliamento della cerchia dei beneficiari di prestazioni comporterebbe inoltre costi supplementari per i datori di lavoro e i lavoratori. Costi maggiori nel settore della previdenza professionale non possono però essere richiesti ai datori di lavoro (in primo luogo Cantone e comuni) e ai lavoratori. In considerazione del fatto che la soluzione adottata dalla Cassa pensioni dei Grigioni è già oggi buona e adeguata al mercato, secondo il Governo non deve perciò essere previsto un ulteriore aumento delle prestazioni.

In base a quanto esposto il Governo chiede di respingere l'incarico.

Data: 22 dicembre 2006