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Sessione: 05.12.2006
Conformemente all'art. 3 cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) un datore di lavoro potrà occupare uno straniero non domiciliato soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. Se il datore di lavoro non adempie a questo obbligo di scrupolosità (art. 10 cpv. 1 OLS), si rende penalmente punibile di infrazione secondo l'art. 23 cpv. 6 LDDS.

Segue una denuncia penale da parte dell'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile dei Grigioni (Polizia degli stranieri) presso il competente ufficio di circolo, che in poi invita il datore di lavoro colpevole a prendere posizione. Questi inoltra la relativa risposta e infine contro il datore di lavoro colpevole viene emanato un mandato penale, nel quale viene pronunciata una multa e gli vengono addebitate le spese procedurali.

Sulla base di quanto esposto si impongono le seguenti domande:

1. Negli anni 2004-2006 quante denunce penali sono state inoltrate dalla Polizia cantonale degli stranieri per infrazioni secondo l'art. 23 cpv. 6 LDDS?

2. L'art. 23 cpv. 6 seconda frase prevede la possibilità di prescindere da ogni pena nei casi di minima gravità. Come gestisce questo margine discrezionale la Polizia cantonale degli stranieri?

3. Secondo il concetto del maggio 2006 il Governo intende sgravare le PMI dal punto di vista amministrativo. A questo proposito il Governo prevede anche una modifica legislativa in base alla quale le violazioni dell'articolo 23 cpv. 6 LDDS potrebbero essere sbrigate direttamente dalla Polizia degli stranieri nella procedura di multa disciplinare, senza oneri amministrativi e spese supplementari?

Coira, 5 dicembre 2006

Name: Pfäffli, Brantschen, Troncana-Sauer, Bachmann, Barandun, Bezzola (Samedan), Bezzola (Zernez), Brüesch, Buchli, Caduff, Campell, Candinas, Casparis-Nigg, Casutt, Claus, Clavadetscher, Conrad, Dermont, Donatsch, Hartmann (Coira), Hartmann (Champfèr), Hasler, Jenny, Kessler, Kleis-Kümin, Koch, Krättli-Lori, Kunz, Marti, Meyer-Grass (Klosters), Nick, Parpan, Peer, Perl, Portner, Quinter, Ragettli, Rathgeb, Ratti, Rizzi, Stiffler, Thomann, Thurner-Steier, Toschini, Wettstein, Gunzinger, Largiadèr, Rischatsch

Session: 05.12.2006
Vorstoss: it Anfrage


Risposta del Governo

Gli stranieri devono annunciarsi presso il controllo abitanti entro otto giorni da quando hanno preso domicilio in Svizzera. Per assumere un impiego hanno bisogno di un permesso. In caso di inosservanza di queste disposizioni, lo straniero e il suo datore di lavoro si rendono punibili.

Anche i cittadini CE/AELS devono rispettare queste prescrizioni di annuncio. Nel campo di applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, il presupposto secondo il quale per assumere un impiego è necessario un permesso viene già adempiuto con l'annuncio al comune; non si deve attendere il rilascio del relativo libretto risp. del permesso. Questa soluzione, che comporta un forte sgravio amministrativo per i richiedenti, si giustifica in base al diritto legale a un permesso di dimora e al fatto che solo nei casi più rari una richiesta non può essere autorizzata.

Fino al 31 luglio 2003 la competenza per lo svolgimento della procedura penale amministrativa in seguito a violazione delle prescrizioni di polizia degli stranieri ai sensi dell'art. 23 cpv. 6 LDDS spettava all'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile dei Grigioni. Con la revisione dell'OELSA (CSC 618.100), in vigore dal 1° agosto 2003, il Gran Consiglio ha trasferito questa competenza penale al giudice penale (messaggio quaderno 4/2002-2003, pag. 153 e seg.; DGC del 27 novembre 2002).

1. Fino al maggio 2006 non sono state tenute statistiche sulle denunce penali sporte. Nel febbraio 2006 la prassi di denuncia è stata adeguata alla giurisprudenza, ciò che ha comportato un forte calo delle denunce. Nella seconda metà del 2006 ci sono state 80 denunce.

2. I collaboratori dell'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile dei Grigioni sono tenuti a sporgere denuncia se constatano la presenza di fattispecie penali (art. 36 cpv. 3 OELSA). Nel fare questo devono tenere conto della prassi sviluppata dalla giurisprudenza. Non esiste un principio di opportunità che preveda la rinuncia a una denuncia. Unicamente il giudice penale può prescindere da ogni pena.

3. In considerazione dell'obiettivo di evitare inutili spese e oneri amministrativi, il Governo è disposto a esaminare l'introduzione di una procedura di multa disciplinare per le violazioni dell'art. 23 cpv. 6 LDDS.

Data: 22 febbraio 2007