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Sessione: 14.04.2007
In occasione della sessione di febbraio 2007 il Gran Consiglio ha respinto l'incarico di frazione PS del 18 ottobre 2006 concernente il miglioramento della posizione delle collaboratrici e dei collaboratori cantonali non coniugati nella Cassa pensioni, con il quale si chiedeva di inserire alla lettera nella LCPG l'art. 20 cpv. 1 lett. a LPP.

In Gran Consiglio vi sono stati interventi secondo i quali, in occasione del dibattito in Gran Consiglio sull'indipendenza giuridica della Cassa, potrebbero essere esaminate delle modifiche dell'art. 14 LCPG. Vi sono inoltre stati interventi che in linea di principio approvavano il miglioramento della posizione delle collaboratrici e dei collaboratori non coniugati nella Cassa pensioni.

Da un lato per tutelare l'unità della materia, secondo cui questioni relative alle prestazioni non devono essere trattate in relazione alla creazione di una persona giuridica indipendente per l'istituto di previdenza, e dall'altro per via del fatto che non esiste nessun progetto elaborato relativo all'art. 14 LCPG che abbia superato la procedura di consultazione, la Commissione ad hoc chiede al Governo di sottoporre al Gran Consiglio entro il 31 dicembre 2009 un progetto che preveda un miglioramento della posizione delle collaboratrici e dei collaboratori non coniugati nella Cassa pensioni per quanto riguarda le prestazioni per i superstiti.

Coira, 17 aprile 2007

Name: Tenchio, Berni, Casutt, Hartmann (Coira), Hasler, Kollegger, Nigg, Peyer, Tscholl, Valär

Session: 14.04.2007
Vorstoss: it Anfrage


Risposta del Governo


A condizioni ben precise, la CPG versa una rendita per il convivente pari al 75 % della rendita per coniugi. Queste condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente. L'obiettivo dell'incarico della Commissione ad hoc è quello di ottenere un miglioramento della posizione dei collaboratori non coniugati del Cantone per quanto riguarda le prestazioni per i superstiti. Non vengono messi in discussione i presupposti che devono essere soddisfatti cumulativamente.

Secondo le norme sulla stesura dei conti, dei miglioramenti delle prestazioni a carico della Cassa pensioni sono realizzabili soltanto se quest'ultima dispone di mezzi liberi. La costituzione di mezzi liberi è possibile soltanto dopo aver costituito le necessarie riserve di fluttuazione. Alla fine del 2006 le riserve di fluttuazione della Cassa pensioni ammontavano al 4,9 %. L'obiettivo della Cassa è quello di portare queste riserve al 15 % entro la fine del 2015. Ciò significa necessariamente che i miglioramenti delle prestazioni devono essere finanziati correttamente dal punto di vista assicurativo. Ciò avviene per gli assicurati attivi tramite relativi contributi di rischio e per i beneficiari di rendite tramite una riduzione dei tassi di conversione.

Il Governo è disposto a far esaminare dall'esperta in materia di previdenza professionale le conseguenze sui contributi e sui tassi di conversione di un miglioramento delle prestazioni nel senso richiesto. Le spese supplementari che ne risultano devono in ogni caso essere sopportate da tutti i collaboratori e da tutti i datori di lavoro.

Il Governo è disposto ad accogliere l'incarico ai sensi di quanto esposto.

Datum: 8 maggio 2007