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Sessione: 16.04.2007

Dopo che si è venuti a conoscenza dell'enorme condono fiscale (Cantone dei Grigioni e Città di Coira in totale ca. 2 mio. di franchi) alla famiglia Mathis e alle loro imprese sono emersi diversi casi di abuso del diritto fiscale cantonale. Il "caso Mathis" ha inoltre colpito molto e suscitato per lo più molta indignazione tra la popolazione, che chiede maggiore trasparenza, giustizia fiscale e parità di trattamento.

Il condono fiscale ai sensi di un condono definitivo dei debiti fiscali deve essere messo di principio in discussione (almeno al di sopra di un determinato importo). È inaccettabile che ad esempio i piccoli contribuenti debbano rimborsare presto o tardi allo Stato ogni franco dovuto dei loro debiti fiscali, mentre altri ricevano in una volta un regalo milionario.

Invece di un condono definivo dovrebbe essere disposta per tutti una cosiddetta "dilazione a tempo indeterminato", risp. finché il debitore non è in grado di pagare i debiti fiscali. Ciò significa che i debiti fiscali verrebbero, se necessario, dilazionati fino alla morte.

Il segreto fiscale deve essere eliminato analogamente a diversi altri Cantoni, rendendo accessibili gli atti fiscali anche a terzi. È incredibile che le ingiustizie fiscali siano protette dal segreto fiscale. Inoltre, in futuro, dovrà essere il Governo in corpore a decidere su domande di condono superiori a fr. 5000.- e non come finora soltanto il Dipartimento delle finanze.

Le firmatarie e i firmatari invitano pertanto il Governo a:

1. modificare l'art. 122 cpv. 2 della legge cantonale sulle imposte, consentendo anche a terzi di prendere visione degli atti fiscali.

2. modificare l'art. 156 cpv. 3 lett. b) della legge cantonale sulle imposte, affinché sia il Governo in corpore a decidere i condoni superiori a fr. 5000.-.

Coira, 16 aprile 2007

Name: Bucher-Brini, Menge, Baselgia-Brunner, Arquint, Frigg-Walt, Gartmann-Albin, Jaag, Jäger, Peyer, Pfenninger, Pfiffner-Bearth, Thöny, Trepp, Locher Benguerel

Session: 16.04.2007
Vorstoss: it Anfrage


Risposta del Governo

Basandosi su una decisione di condono del Dipartimento delle finanze resa pubblica dai media, la frazione PS invita il Governo a modificare la legge cantonale sulle imposte in due punti. Da un lato deve essere eliminato il segreto fiscale e deve essere concessa a terzi la possibilità di prendere visione degli atti fiscali. Dall'altro deve essere attribuita al Governo la competenza di decidere condoni di crediti fiscali superiori a fr. 5'000.-.

Presa di posizione del Governo

1. Nel settore delle imposte dirette, l'autonomia legislativa del Cantone viene limitata dalla legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Le norme di legge cantonali in contrasto con le disposizioni della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette vengono derogate da quest'ultima e rimangono quindi prive d'effetto.
Alla luce dell'art. 39 LAID la presa in visione richiesta degli atti fiscali è contraria al diritto federale. La legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette prevede un obbligo generale di segretezza, che ammette eccezioni soltanto in riferimento al rilascio di informazioni, ma non in relazione alla presa in visione di atti da parte di privati (cfr. M. Zweifel in Kommentar zum Schweiz. Steuerrecht I/1, 2a ed., art. 39 LAID n. 1 e segg. e 7 e segg.).
Secondo il Governo deve essere respinta anche la possibilità di un'apertura del registro fiscale meno ampia, possibile secondo il diritto sull'armonizzazione, che si limiterebbe a rendere noti soltanto i fattori fiscali. L'auspicato controllo dell'Amministrazione non può essere raggiunto seguendo questa strada, poiché soltanto conoscendo a fondo la situazione concreta è possibile trarre conclusioni sulla situazione di reddito e patrimoniale effettiva. Rendere pubblico il registro fiscale non è quindi opportuno.
La richiesta della frazione PS di concedere a terzi la possibilità di prendere visione degli atti fiscali viene perciò respinta dal Governo.

2. Il condono fiscale è disciplinato nell'art. 156 LIG. Il contribuente ha diritto ad un condono se sono soddisfatte le relative condizioni. Questo è dimostrato in tutta chiarezza nell'art. 139 cpv. 1 LIG, in base al quale la decisione relativa ad un condono fiscale può essere impugnata con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo.
La decisione relativa ad un condono fiscale è quindi una decisione giuridica e non politica. Questa è anche la ragione per cui nella revisione parziale della legge sulle imposte del 13 giugno 1999 la competenza di decidere condoni fiscali è stata trasferita dal Governo al Dipartimento delle finanze. Questo emendamento di legge non è stato contestato né in commissione preparatoria né in Gran Consiglio.
Con il progetto di concentrazione sull'essenziale e di flessibilizzazione della legislazione e dell'applicazione del diritto (CFLAD) il Cantone ha voluto sgravare anche il Governo. La CFLAD rimane tuttora un obiettivo da attuare nella legislazione. Al Governo devono essere assegnate soltanto decisioni importanti e politicamente rilevanti. Alla luce di ciò si deve rinunciare ad attribuire al Governo la competenza di decidere condoni fiscali per importi di fr. 5'000.-.
Per il condono in via eccezionale di crediti fiscali di importo molto elevato può invece essere presa in considerazione l'attribuzione della competenza al Governo. Il Governo è disposto ad accogliere l'incarico nella misura in cui esso deciderà sul condono di crediti fiscali a partire da fr. 100'000.- per anno fiscale e preparerà una relativa modifica legislativa.

Datum: 8 maggio 2007