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Sessione: 17.04.2007
Contrariamente ai Cantoni che hanno sottoposto a revisione totale le loro Costituzioni in tempi recenti, il Cantone dei Grigioni non ha ancorato nella propria Costituzione il cosiddetto principio di trasparenza.

Il 24 ottobre 2006 il Gran Consiglio del Cantone di Argovia ha accolto la modifica della Costituzione cantonale con 106 voti favorevoli e 4 contrari. E l'11.03.2007 il Popolo argoviese ha accettato con una percentuale di sì del 79,5% la seguente modifica costituzionale: § 72 cpv. 1 "Ognuno è legittimato a prendere visione di documenti ufficiali." I Cantoni ZH, BE, FR, SO, AR, VD e NE conoscono disposizioni costituzionali simili.

Contrariamente a praticamente tutte le Costituzioni cantonali, che elencano tra le loro disposizioni vari diritti fondamentali, il Cantone dei Grigioni ha rinunciato a farlo e nell'art. 7 rimanda unicamente ai diritti fondamentali e agli obiettivi sociali della Costituzione federale e ai trattati internazionali.

Sul tema della libertà d'informazione, nell'art. 16 cpv. 3 la Costituzione federale stabilisce unicamente: "Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle." Questa disposizione è molto marginale e restrittiva. Il principio di trasparenza va molto più in là.

Con il principio di trasparenza, all'obbligo d'informazione delle autorità si aggiunge soprattutto il libero accesso a documenti ufficiali. In questo modo ognuno ottiene il diritto di prendere visione di documenti delle autorità, se non vi si oppone esplicitamente un obbligo di segretezza. Attualmente l'agire statale è fondamentalmente segreto. I cittadini non hanno alcun diritto di ottenere informazioni sull'intera attività dell'Amministrazione. Il diritto costituzionale alla libertà d'informazione garantisce unicamente la possibilità di procurarsi informazioni presso fonti accessibili a tutti.

Con l'introduzione del principio di trasparenza è previsto un cambiamento di sistema: a titolo di novità un documento è fondamentalmente accessibile al pubblico, salvo se il suo contenuto deve essere mantenuto segreto per via di interessi pubblici o privati preponderanti (per esempio segreti medici o professionali, pubblica sicurezza, ecc.) oppure per via di una prescrizione di legge contraria.

Tramite l'accesso facilitato a documenti ufficiali e alla regolamentazione dei diritti d'informazione, i cittadini ottengono la possibilità di procurarsi informazioni da sé e in modo attivo. Affinché si possa tuttavia tenere conto anche in futuro della protezione della personalità e degli interessi preponderanti, il principio di trasparenza trova i suoi limiti nella protezione dei dati rispettivamente nella riserva della segretezza.

Il principio di trasparenza porta maggiore chiarezza e aumenta in questo modo la fiducia della popolazione nello Stato e nelle sue autorità. Informare significa non da ultimo anche trasmettere sapere sui processi interni allo Stato, che sono importanti per la partecipazione politica attiva della popolazione.

Grazie alla migliore informazione tra i singoli organi pubblici, il principio di trasparenza sostiene inoltre l'efficacia dell'attività dell'Amministrazione.

Il principio di trasparenza esplica effetti per tutti gli organi pubblici (incluse le Chiese riconosciute dallo Stato) sul piano cantonale e comunale. Il cambiamento di sistema include tutti e tre i poteri dello Stato. Affinché si possa tenere conto di questo significato fondamentale, il principio di trasparenza deve essere ancorato nella Costituzione cantonale.

Si chiede perciò al Governo di presentare al Gran Consiglio un messaggio relativo ad una modifica della Costituzione cantonale che preveda l'introduzione del principio di trasparenza.

Coira, 17 aprile 2007

Name: Menge, Pfenninger, Jäger, Arquint, Augustin, Baselgia-Brunner, Bucher-Brini, Casutt, Dermont, Frigg-Walt, Gartmann-Albin, Jaag, Jenny, Mengotti, Michel, Noi-Togni, Peyer, Pfiffner-Bearth, Thöny, Trepp, Troncana-Sauer, Candinas (Disentis), Locher Benguerel

Session: 17.04.2007
Vorstoss: it Auftrag


Risposta del Governo

Il passaggio dal principio di segretezza al principio di trasparenza per le autorità e l'Amministrazione a tutti i livelli statali del Cantone era già stato un tema in relazione alla nuova Costituzione cantonale, entrata in vigore il 1° gennaio 2004. A suo tempo il Governo aveva previsto il passaggio al principio di trasparenza nel suo messaggio relativo alla revisione totale della Costituzione cantonale e nell'art. 7 n. 12 della bozza costituzionale contenuta nel messaggio aveva inserito in un elenco di diritti fondamentali anche il diritto di prendere visione di documenti ufficiali, qualora non vi si opponessero interessi pubblici o privati preponderanti (vedi M del 15 gennaio 2002, p. 499 e seg.). Il Gran Consiglio ha tuttavia in seguito respinto la proposta di inserire un tale elenco di diritti fondamentali nella nuova Costituzione cantonale (cfr. PGC 2002/2003, p. 241 e segg., p. 251). Invece di ciò ha optato per l'inserimento di un semplice rimando ai diritti fondamentali e agli obiettivi sociali della Costituzione federale, rinunciando così al contempo alla costituzione di propri diritti fondamentali cantonali. Tra questi sarebbe rientrato tra gli altri anche il diritto di prendere visione di documenti ufficiali, dato che esso va oltre i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione federale. Questo diritto non è stato inserito nella Costituzione cantonale e neanche indirettamente tramite il rimando summenzionato alla Costituzione federale. A livello federale il principio di trasparenza non è infatti ancorato nella Costituzione, bensì "soltanto" nella legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (LTras; RS 152.3). La LTras non si applica ai Cantoni e ai loro organi, nemmeno se attuano o eseguono compiti che sono stati loro assegnati dal diritto federale (FF 2003, 1985). Per il resto neanche dall'art. 25 Cost. cant., che è stato inserito nella Costituzione soltanto in un secondo momento su iniziativa della commissione preparatoria del Gran Consiglio e che statuisce un obbligo di informazione delle autorità e dei tribunali nei confronti del pubblico, risulta un diritto dei cittadini ad un informazione completa da parte delle autorità su tutte le loro attività. In particolare, in virtù dell'art. 25 Cost. cant., singole persone non possono pretendere una presa in visione illimitata di documenti dell'Amministrazione. Il legislatore costituzionale ha conferito alle autorità soltanto, ma pur sempre un incarico di informazione vincolante. Nell'adempiere questo incarico di informazione le autorità dispongono di un ampio margine di apprezzamento. Esse stesse devono decidere cosa deve e può essere comunicato (cfr. Cavegn, Kommentar KV/GR, art. 25 nota marginale e 7). Nella pratica il Governo e l'Amministrazione cantonale curano notoriamente una politica di informazione molto attiva e aperta.

Sulla base di quanto esposto il Governo non vede alcun motivo per passare al principio di trasparenza e chiede pertanto di respingere l'incarico.

Datum: 22 giugno 2007