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Sessione: 30.08.2007
Fino a quando sarà in vigore la Lex Koller, la vendita di abitazioni di vacanza a persone non domiciliate in Svizzera richiede l'autorizzazione dell'Ispettorato del registro fondiario. Quale obiettivo di prestazione, il Gran Consiglio ha stabilito una "consulenza e una diffusione di informazioni ineccepibili dal profilo professionale". Se si vuole vendere un'abitazione sul mercato secondario, il proprietario attuale (straniero) deve comprovare che questa abitazione non può essere venduta al prezzo di costo ad una persona domiciliata in Svizzera. Per ottenere una comprova in tal senso, egli deve pubblicare diversi annunci di vendita nei giornali sovraregionali. Dal testo dell'annuncio deve inoltre risultare chiaramente che si tratta di una vendita urgente a un prezzo moderato (prezzo di costo o valore venale attuale). Queste condizioni sono tutte molto sensate e corrette e offrirebbero alla popolazione residente anche l'opportunità di poter acquistare un'abitazione a un prezzo moderato. Purtroppo non è necessario indicare chiaramente di che immobile si tratti e l'annuncio può essere pubblicato sotto cifra.

Chiediamo dunque al Governo di rispondere alle seguenti domande:

1. Come può l'Ispettorato del registro fondiario controllare se sono giunte offerte su annunci sotto cifra?

2. Come valuta il Governo le possibilità di un acquirente interessato, in caso di annuncio sotto cifra, di poter seguire l'esito della domanda di autorizzazione, dopo che la sua dichiarazione d'interesse non ha trovato risposta?

3. Queste offerte non dovrebbero essere indirizzate al comune o all'Ispettorato del registro fondiario?

4. Non sarebbe sensato introdurre un obbligo di annuncio di simili abitazioni anche nell'organo di pubblicazione ufficiale della regione?

5. Se con l'abrogazione della Lex Koller dovesse venire abrogata anche questa regolamentazione, il Governo è disposto ad elaborare una proposta che non sacrifichi questo vantaggio per la popolazione indigena?

Coira, 30 agosto 2007

Name: Troncana, Arquint, Augustin, Baselgia-Brunner, Berni, Bucher-Brini, Campell, Candinas, Casutt (Falera), Dermont, Frigg-Walt, Gartmann-Albin, Geisseler, Giovanoli, Jaag, Jäger, Jenny, Keller, Kleis-Kümin, Koch, Menge, Mengotti, Meyer Persili (Coira), Nigg, Pedrini, Perl, Peyer, Pfenninger, Ratti, Thöny, Trepp, Wettstein, Casutt-Derungs (Falera), Clalüna, Patt

Session: 30.08.2007
Vorstoss: it Anfrage


Risposta del Governo

Dalla revisione del 26 novembre 2000 della legge d'introduzione alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE; CSC 217.600), l'autorizzazione all'acquisto di un'abitazione di vacanza da parte di un'altra persona all'estero, ossia di una cosiddetta abitazione di seconda mano, in comuni con limitazioni viene fatta dipendere, entro i limiti del diritto federale, unicamente dalla comprova dell'invendibilità al prezzo di costo sul mercato immobiliare svizzero. In media, ogni anno vengono rilasciate tra 60 e 70 autorizzazioni per abitazioni di seconda mano. Quale comprova dell'invendibilità devono essere presentate all'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio (IRFRC) una copia degli annunci pubblicati più volte in uno o più giornali sovraregionali indicando il valore venale ufficiale, nonché la conferma se ed eventualmente quante risposte sono giunte agli annunci, incluse le risposte scritte negative di eventuali interessati svizzeri.

1. Di regola l'IRFRC si fida delle indicazioni dei richiedenti. Se sussistono dubbi sulla legittimità di queste indicazioni, vengono richieste ulteriori comprove, come ad esempio una conferma dell'agenzia pubblicitaria relativa al numero delle offerte giunte.

2. Secondo la statistica, tra 100 e 150 abitazioni di vacanza vengono vendute ogni anno da stranieri a cittadini svizzeri. Inoltre, molte abitazioni di vacanza non vengono vendute nonostante la pubblicazione. In tutti questi casi non viene svolta una procedura d'autorizzazione. Nei casi in cui non si giunge a una procedura d'autorizzazione, l'IRFRC verifica l'adempimento dei requisiti per la vendita ad un'altra persona all'estero e per l'acquisto da parte di quest'ultima. Sulla base del segreto d'ufficio non è ammesso fornire a interessati privati informazioni su queste procedure.

3. L'esecuzione della Lex Koller non compete ai comuni. Secondo il Governo, emanando l'obbligo di dover inoltrare le offerte d'acquisto tramite l'IRFRC per fornire la comprova della pubblicazione conforme alle prescrizioni, si produrrebbe un onere amministrativo inutile. La prassi di pubblicazione sviluppata per le abitazioni di seconda mano è stata prescritta dal Tribunale amministrativo ai sensi di una precisazione della prassi precedente e da allora viene ampiamente applicata dall'IRFRC (STA 566/88 consid.3c). In pratica è quasi possibile escludere casi di inosservanza, riconducibili alle possibilità di controllo insufficienti per quanto attiene alla pubblicazione. Inoltre, in caso di indicazioni non veritiere o incomplete, i richiedenti devono attendersi dure conseguenze penali.

4. La pubblicazione serve in una certa misura a impedire la speculazione, in primo luogo essa deve però servire allo scopo secondario perseguito con la Lex Koller, ovvero far tornare in mani svizzere proprietà fondiarie estere. Le prospettive per un riacquisto da parte di persone non soggette ad autorizzazione sono migliori a livello sovraregionale. Se l'effetto secondario di una pubblicazione supplementare in un giornale regionale è consentire in singoli casi agli interessati privati indigeni di acquistare un'abitazione principale a un prezzo moderato, questa proposta va senz'altro accolta con favore. Rimane tuttavia discutibile se le abitazioni di vacanza in questione, le cui aree abitabili nette sono di regola piccole, siano adatte quali abitazioni principali.
Ciononostante, l'IRFRC ha cambiato la sua prassi e richiede ora la pubblicazione supplementare in un giornale regionale.

5. Con l'abrogazione della Lex Koller viene meno anche la base giuridica che consente all'autorità competente di far dipendere la rivendita di un'abitazione di vacanza dall'offerta precedente a un prezzo moderato sul mercato immobiliare svizzero, risp. locale. Nell'ambito dell'ordinamento giuridico vigente, il Governo non vede alcuna possibilità per introdurre uno strumento sostitutivo a livello cantonale.

Data: 19 ottobre 2007