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Sessione: 31.08.2007
Gli esercizi ginnici al momento delle votazioni in Gran Consiglio danno certamente un tocco di vita. Essi soddisfano inoltre, almeno temporaneamente, anche l'esigenza di trasparenza. Secondo l'art. 47 cpv. 1 del Regolamento organico del Gran Consiglio (ROGC) il Gran Consiglio dibatte pubblicamente. Tuttavia, dopo alcuni giorni, non è più possibile ricostruire chi abbia votato come.

Si constata inoltre che sul finire della giornata sono sempre di più le sedie vuote nella sala del Gran Consiglio. In alcuni casi, la capacità del Gran Consiglio di deliberare validamente è stata messa a dura prova. Sarebbe auspicabile disporre di uno strumento che sappia porre un freno a un tale comportamento.

Il Consiglio nazionale e diversi Parlamenti cantonali come quelli di Berna (dal 1997), Friburgo (dal 2000), Vaud e Vallese (dal 2001), Ginevra e San Gallo (dal 2002), Ticino (dal 2003), Basilea Campagna, Appenzello esterno, Argovia (dal 2005) e Zurigo (dal 2007) soddisfano questa richiesta per mezzo dello strumento del voto elettronico. I Parlamenti cantonali hanno un numero di membri che varia da 65 (Appenzello esterno) a 180 (Zurigo).

Il vantaggio di un sistema di voto elettronico è dato dal fatto che permette di rendere visibile in modo non burocratico il comportamento di voto. Visibile subito e anche settimane dopo la sessione. I cittadini del nostro Cantone hanno il diritto di poter ricostruire in qualsiasi momento come hanno votato i loro rappresentanti in Gran Consiglio.

Un tale impianto permetterebbe inoltre di evitare errori nei conteggi, fatto non insignificante nelle decisioni di misura.

Esiste inoltre la possibilità, premendo un tasto, di segnalare quando si desidera intervenire. La presidenza del Gran Consiglio viene dunque sgravata dal compito di controllare se vi siano mani alzate e l'occasionale picchiettare con la penna a sfera appartiene ormai al passato.

Stando alle cifre fornite dagli altri Cantoni, i costi per l'introduzione di un sistema di voto elettronico si aggirano sui CHF 500'000.

In virtù dell'art. 50 della legge sul Gran Consiglio, con decreto diretto il Gran Consiglio può prendere una decisione nei limiti della propria competenza.

Le firmatarie e i firmatari chiedono al Gran Consiglio, sotto la direzione della Conferenza dei presidenti, di realizzare un sistema di voto elettronico nella sala del Gran Consiglio. A questo scopo è necessario adeguare il Regolamento organico del Gran Consiglio (ROGC).

Coira, 31 agosto 2007

Name: Thöny, Rathgeb, Loepfe, Augustin, Bachmann, Baselgia-Brunner, Berther (Sedrun), Bischoff, Bondolfi, Brüesch, Bucher-Brini, Buchli, Fasani, Felix, Florin-Caluori, Frigg-Walt, Gartmann-Albin, Jaag, Jäger, Kleis-Kümin, Kunz, Menge, Meyer Persili (Coira), Parolini, Peyer, Pfäffli, Pfenninger, Pfiffner-Bearth, Pfister, Tenchio, Thomann, Trepp, Tuor, Wettstein, Flütsch

Session: 31.08.2007
Vorstoss: it Antrag auf Direktbeschluss