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Sessione: 23.10.2007
Nelle scuole di tutta la Svizzera le difficoltà incontrate con i genitori di scolari problematici aumentano manifestamente. Nei Grigioni, gli enti responsabili della scuola popolare sono sì i comuni, in caso di problemi viene tuttavia coinvolto molto spesso l'Ispettorato scolastico cantonale oppure il Servizio giuridico del DECA.

Recentemente, Beat W. Zemp, Presidente di LCH (Associazione mantello dei docenti svizzeri), ha chiesto che in tutti i Cantoni debba essere esaminata l'introduzione di multe per i genitori che rifiutano di collaborare con la scuola. La sua Associazione vuole inoltre suggerire una revoca dell'effetto sospensivo dei ricorsi contro sanzioni disciplinari. Concretamente ciò significa ad esempio: se uno scolaro minaccia un insegnante e viene escluso temporaneamente dalla scuola mediante ammonizione, ai genitori non deve essere possibile fare sì che in seguito all'inoltro di un ricorso il loro figlio possa presentarsi a scuola già il giorno successivo. Zemp vede il tutto come parte di un pacchetto globale per riuscire a gestire meglio i problemi disciplinari nelle scuole. Questo pacchetto comprende anche esclusioni temporanee dalla scuola.

Secondo Beat Zemp, i Cantoni di San Gallo e di Basilea Campagna assumono un ruolo precursore. Nel Cantone di San Gallo, i genitori che rifiutano un colloquio rischiano una multa tra i 200 e i 1'000 franchi. Una regolamentazione simile a quella di San Gallo esiste anche nel Cantone di Argovia.

Chiedo al Governo di rispondere alle seguenti domande:

1. In che misura si è presentato finora nei Grigioni il problema con genitori non cooperativi dal punto di vista degli uffici cantonali?

2. Negli ultimi anni sono aumentati i ricorsi in questo contesto?

3. Come agisce il Cantone dei Grigioni in questi casi?

4. Qual è la posizione del Governo riguardo alla possibilità di comminare multe anche nel Cantone dei Grigioni, se i genitori non si mostrano cooperativi?

Coira, 23 ottobre 2007

Name: Frigg, Pfiffner-Bearth, Gartmann-Albin, Butzerin, Jaag, Jäger, Menge, Peyer, Pfenninger, Thöny, Trepp

Session: 23.10.2007
Vorstoss: it Anfrage


Risposta del Governo

La legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (Legge scolastica; CSC 421.000) contiene due disposizioni che prevedono la punizione con multe di persone esercitanti l'autorità parentale. Da un lato, chiunque in qualità di persona esercitante l'autorità parentale, senza avere un motivo di giustificazione, non manda regolarmente il ragazzo a scuola oppure lo allontana dalla stessa senza aver ottenuto l'autorizzazione al congedo dal consiglio scolastico, è punito dalla competente autorità comunale con una multa da 50 a 1000 franchi (art. 55 della legge scolastica). Dall'altro, il Dipartimento punisce ad esempio con una multa da 100 a 5 000 franchi chiunque, quale persona esercitante l'autorità parentale, contravviene alle disposizioni sull'obbligo scolastico o sulla durata della scuola (art. 56 n. 1 della legge scolastica) o in tale qualità si oppone a provvedimenti del consiglio scolastico contro scolari (art. 56 n. 4 della legge scolastica).

Nonostante questa possibilità generale di punire con multe un comportamento non cooperativo dei genitori, il Governo dubita del successo di questo procedimento. Una collaborazione tra scuola e genitori, che aiuti effettivamente il singolo bambino o ragazzo, non può essere imposta. Sono necessari un minimo di fiducia e la volontà di agire al servizio dello scolaro interessato. Con la comminazione e la pronuncia di multe, una base di fiducia già non solida diventa ancora più fragile. Nel caso estremo, le multe degradano gli sforzi comuni, liberi da condizioni, di genitori e scuola, rendendoli un obbligo dal quale i genitori possono riscattarsi (tramite il pagamento di multe).

Sullo sfondo di queste considerazioni, il Governo vede la soluzione della problematica sollevata nell'interpellanza soprattutto in un ulteriore miglioramento della comunicazione. Nel ultimi anni, con diversi progetti è stata promossa una buona cultura del dialogo tra scuola e genitori. In un caso di conflitto concreto si dovrà fare il possibile, coinvolgendo la direzione scolastica, per regolare, per quanto possibile, su una base partenariale eventuali difficoltà.

Alle domande sollevate nell'interpellanza si può rispondere come segue:

1. I conflitti tra i genitori e la scuola fanno parte della vita quotidiana e di regola vengono risolti nell'ambito delle strutture giuridiche e organizzative esistenti. Agli uffici cantonali non sono praticamente noti problemi con genitori non cooperativi ai sensi dell'interpellanza. Una sola volta, alcuni anni fa, il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (DECA) ha pronunciato una multa contro un genitore non cooperativo.

2. Negli ultimi anni il numero dei ricorsi in questo contesto non è aumentato.

3. Secondo il rispettivo diritto procedurale, la presentazione al DECA di un eventuale ricorso contro decisioni disciplinari del consiglio scolastico non ha effetto sospensivo (art. 34 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). Nel singolo caso, l'autorità può però, d'ufficio o su richiesta, concedere effetto sospensivo al ricorso. Secondo il Governo, l'introduzione di una disposizione particolare (ad es. nella legge scolastica cantonale), secondo cui in caso di tali ricorsi sarebbe esclusa la concessione dell'effetto sospensivo, non risulta né opportuna, né adeguata.

4. Gli enti scolastici sono liberi di creare le rispettive basi giuridiche nell'ambito dei loro regolamenti scolastici per poter punire con multe i genitori non cooperativi. Il Governo ritiene sbagliato introdurre sanzioni che vanno oltre le disposizioni penali previste oggi dalla legge scolastica cantonale.

Datum: 17 dicembre 2007