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Sessione: 10.06.2008
Negli ultimi dieci anni molti comuni hanno introdotto, per il bene degli utenti della strada più deboli - bambini e pensionati -, il limite di velocità massimo di 30 km/h. Gli art. 2a e 22a dell'ordinanza sulla segnaletica stradale, l'ordinanza concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d'incontro, nonché la direttiva cantonale "moderazione del traffico all'interno delle località" costituiscono la base legale. La Commissione per la determinazione della velocità massima differenziata nel traffico stradale (Commissione della velocità massima differenziata) e gli esperti della Polizia cantonale recentemente hanno incluso anche strade cantonali con carattere di collegamento secondario e addirittura tratti di strada principale nel perimetro della zona 30. Gli incidenti nelle zone con limite di velocità 30 km/h si sono praticamente dimezzati. Con il limite di velocità 30 km/h l'inquinamento fonico diminuisce notevolmente e migliora addirittura la qualità dell'aria.

Al contrario di quanto accade per le strade comunali, in caso di superamento del valore v-85, ovvero quando il 15 % dei veicoli controllati percorre un determinato tratto a una velocità superiore ai 42, risp. 44 km/h, sulle sue strade il Cantone prescrive automaticamente almeno due cosiddette rientranze (ampliamenti del marciapiede). Per i residenti interessati queste "chicane" provocano puntualmente inquinamento fonico e impediscono il flusso del traffico. Le misure edilizie provocano inoltre investimenti non indifferenti e sono spesso l'unica ragione per un rifiuto politico del limite di velocità massimo di 30 km/h. Il valore v-85 prima dell'introduzione del limite di velocità massimo 30 km/h fissato a 42, risp. 44 km/h sembra inoltre a un livello basso. Un aumento di ca. 5 km/h farebbe in modo che la riduzione del limite di velocità venga introdotta su strade davvero pericolose.

Un anno dopo l'introduzione di una zona 30 si procede alla verifica della sua efficacia. Purtroppo sui citati tratti di strada cantonale non è più possibile verificare se la riduzione del limite di velocità avrebbe avuto successo anche senza adottare misure edilizie.

Secondo la prassi cantonale, le zone con limite di velocità 30 km/h di principio non dovrebbero essere create su strade che hanno un marciapiede da entrambi i lati. Se si tratta di una strada di quartiere con bambini che giocano o di un importante percorso casa-scuola questa limitazione non appare opportuna. A questo proposito si constata anche che l'attraversamento della strada da parte di importanti percorsi casa-scuola non viene considerato quale criterio a favore dell'introduzione della zona 30. La maggior parte degli incidenti con i pedoni accade pur sempre durante l'attraversamento.

Chiediamo pertanto al Governo se:

1. ha intenzione di adeguare le direttive per la moderazione del traffico in modo tale che le misure edilizie per le zone 30 debbano venire attuate solo nel quadro del successivo controllo obbligatorio?

2. è disposto ad aumentare di ca. 5 km/h il valore v-85 prima della riduzione della velocità?

3. è disposto a rivedere nella direttiva menzionata i criteri del marciapiede su entrambi i lati e dell'attraversamento?

Coira, 10 giugno 2008

Feltscher, Thöny, Geisseler, Arquint, Berni, Brantschen, Bucher-Brini, Casutt, Caviezel-Sutter (Thusis), Clavadetscher, Conrad, Donatsch, Felix, Frigg-Walt, Jaag, Jenny, Kleis-Kümin, Kollegger, Krättli-Lori, Mani-Heldstab, Menge, Meyer-Grass (Klosters Dorf), Michel (Davos Monstein), Niederer, Noi-Togni, Perl, Peyer, Pfiffner-Bearth, Pfister, Ragettli, Rathgeb, Ratti, Rizzi, Sax, Stiffler, Trepp, Wettstein, Furrer-Cabalzar, Locher Benguerel, Michel (Coira), Patt, Scartazzini

Session: 10.06.2008
Vorstoss: it Anfrage

Risposta del Governo

Su proposta del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, il 15 marzo 2005 il Governo ha emanato una direttiva per la creazione di zone a circolazione lenta. La direttiva serve alla Commissione per la determinazione della velocità massima differenziata nel traffico stradale, nonché ai comuni e ai pianificatori del traffico quale guida nel processo decisionale e garantisce una parità di trattamento giuridico nel trattamento delle domande di riduzione della velocità massima generale per l'introduzione di una zona a circolazione lenta nel Cantone. Essa differenzia tra strade comunali e strade di collegamento cantonali, dove di principio sono possibili misure edilizie da un lato e strade principali cantonali dall'altro.

Conformemente all'art. 108 cpv. 2 OSStr, le limitazioni generali della velocità possono essere ridotte se un pericolo è percepibile difficilmente o troppo tardi e non può essere eliminato altrimenti (lett. a), determinati utenti della strada necessitano di protezione speciale non altrimenti conseguibile (lett. b), consentono di migliorare la fluidità del traffico su tratti molto frequentati (lett. c) o se in questo modo emissioni eccessive a carico dell'ambiente possono essere ridotte ai sensi della legislazione sulla protezione dell'ambiente, rispettando tuttavia il principio della proporzionalità (lett. d).

1. In conformità con l'interpretazione dell'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni, nelle zone 30 può essere accettata una velocità (v-85) di circa 38 km/h. L'esperienza mostra che la velocità a cui si viaggia può essere ridotta da quattro a sei km/h con l'introduzione di zone a circolazione lenta e con la relativa demarcazione e segnaletica necessarie. Per questa ragione, nella direttiva il Governo ha fissato a 42, risp. 44 km/h la velocità per l'introduzione di zone 30. In caso di velocità superiori, misure di strutturazione edilizie si rendono necessarie già con l'introduzione di zone a circolazione lenta, per ottenere la velocità richiesta. Sulla base dell'esperienza non si impone dunque una modifica delle direttive per la moderazione del traffico all'interno delle località. Misure di moderazione attuate in modo sensato e corretto aumentano la sicurezza e la qualità di vita.

2. No, un aumento del valore v-85 di ca. cinque km/h non appare sensato, visto che si mira alla prescrizione di 38 km/h.
Sulle strade principali cantonali, le zone 30 devono rappresentare un'eccezione e vanno introdotte solo in caso di condizioni particolari. Per questo tipo di strade non vengono tollerate misure edilizie sulla carreggiata. Un aumento del valore v85 di ca. cinque km/h comporta il pericolo che una zona debba essere eliminata già dopo un anno qualora non venisse raggiunto il valore finale di 38 km/h. Uno smantellamento, risp. l'eliminazione di una zona, difficilmente incontrerebbe il consenso della popolazione.

3. No, non è necessaria una modifica di fondo della direttiva e della prassi. L'esistenza di un percorso casa-scuola (con o soprattutto senza marciapiedi) può rappresentare un criterio per la concessione di una zona a circolazione lenta ai sensi dell'art. 108 cpv. 2 lett. b OSStr. Lo stesso vale per eventuali attraversamenti. La Polizia cantonale esamina i pericoli, nonché le necessità di attraversamento nel caso singolo e, in caso di dubbi, decide anche sul mantenimento di un passaggio pedonale esistente. Secondo l'art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d'incontro (RS 741.213.3), in linea di principio i passaggi pedonali nelle zone 30 sono permessi solo in via eccezionale, ad esempio davanti a scuole e ricoveri.

Data: 28 agosto 2008