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Sessione: 28.08.2008
Come reso noto dai media, il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) dell'Ufficio federale di polizia ha elaborato i dati di sei parlamentari del Cantone di Basilea con un passato di emigrazione, senza che fossero date le necessarie premesse legali. La fattispecie finora nota suggerisce l'ipotesi che i casi nei quali la Commissione di gestione di Basilea si è imbattuta solo accidentalmente non costituiscano un'eccezione, ma siano piuttosto la punta di un iceberg. Non è chiaro, fra l'altro, se si debbano allarmare "solo" i parlamentari con un passato di emigrazione oppure se anche altre caratteristiche o attività "pericolose per lo Stato" abbiano offerto l'occasione per schedare anche altri rappresentanti del popolo eletti o altre persone attive politicamente.
 
Chiedo pertanto al Governo di rispondere alle seguenti domande:

1. Il Governo ha indicazioni sul fatto che anche nel nostro Cantone la protezione dello Stato elabori dati di rappresentanti del popolo (Cantone e comuni)?

2. Il Governo ha indicazioni sul fatto che nel nostro Cantone vengano raccolti o elaborati dati di persone esclusivamente sulla base delle loro attività politiche svolte nel contesto democratico?

3. Com'è disciplinata la collaborazione fra il SAP e i Servizi cantonali competenti per la protezione dello Stato nel nostro Cantone e chi, e con quali competenze, è responsabile per la vigilanza in materia di protezione dello Stato e della collaborazione con il SAP?

4. Come viene garantito concretamente nel nostro Cantone che non si giunga a raccogliere e fornire a terzi dati per la cui elaborazione non sussiste alcuna base legale?

5. Come valuta il Governo la necessità di agire relativamente alla collaborazione con il SAP e alla vigilanza sui Servizi cantonali competenti per la protezione dello Stato?

Coira, 28 agosto 2008

Menge, Trepp, Arquint, Baselgia-Brunner, Bucher-Brini, Frigg-Walt, Gartmann-Albin, Jaag, Jäger, Meyer Persili (Coira), Peyer, Pfenninger, Pfiffner-Bearth, Fischer, Locher Benguerel

Session: 28.08.2008
Vorstoss: it Anfrage

Risposta del Governo

1. Nel Cantone dei Grigioni, la protezione cantonale dello Stato non sta attualmente trattando dati relativi a rappresentanti del popolo. Per quanto riguarda dati per la protezione dello Stato a livello federale, il Governo non è autorizzato a fornire informazioni in merito. Secondo l'art. 18 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), per questo è competente l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Nessuno viene registrato in seguito ad attività politiche, tuttavia è consentito un trattamento delle informazioni qualora la persona che ricopre la carica è attiva in maniera rilevante per la protezione dello Stato, ad esempio se intrattiene legami con un gruppo che figura sulla lista d'osservazione del Consiglio federale.

2. In nessun caso la Polizia cantonale tratta dati di persone attive politicamente entro un quadro democratico e legale.

3. La protezione dello Stato della Confederazione viene effettuata nell'ambito della LMSI e comprende i compiti di servizio informativo in Svizzera con lo scopo di riconoscere sviluppi lesivi della Costituzione e di avviare misure preventive o repressive. In questi limiti il Cantone è attivo su incarico della Confederazione (art. 6 LMSI). Il suo compito comprende la raccolta, il trattamento e la diffusione autonomi di informazioni sul territorio cantonale in ambiti rilevanti per la protezione dello Stato (art. 11 seg. LMSI).

Conformemente all'art. 2 lett. c della legge sulla polizia (CSC 613.000), la Polizia cantonale adempie ai compiti di protezione dello Stato nel Cantone dei Grigioni. Si tratta di osservare i settori rilevanti per la sicurezza cantonale affinché sia possibile avviare tempestivamente indagini di polizia giudiziaria o adottare misure per la difesa da pericoli. Sono per questo determinanti singoli mandati (art. 6 LMSI) e incarichi generali di informazione della Confederazione (art. 11 cpv. 1 LMSI), la lista d'osservazione del Consiglio federale (art. 11 cpv. 2 seg. LMSI), nonché controlli di sicurezza sulle persone (art. 19 segg. LMSI). Si aggiungono esigenze cantonali relative alla sicurezza interna, come ad esempio l'osservazione dell'estremismo locale di destra o di sinistra, degli hooligan locali o di persone pronte all'uso della violenza ai sensi dell'art. 28 LPol.

Il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) dell'Ufficio federale di polizia, che si occupa della protezione dello Stato della Confederazione, interloquisce direttamente con il Comando di polizia. All'interno della Polizia cantonale, il Servizio informazioni è competente per la collaborazione con il SAP. I suoi compiti e le sue competenze sono disciplinati nelle istruzioni di servizio e nei mansionari. La Polizia cantonale viene indennizzata per le prestazioni fornite alla Confederazione.

4. I dati rilevanti per la protezione dello Stato registrati dalla Polizia cantonale (separati dai dati cantonali) vengono elaborati nel sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS) della Confederazione. Il trattamento e la protezione dei dati avvengono conformemente al diritto federale (art. 15-18 LMSI e ordinanza ISIS [RS 120.3]).

Questi dati personali possono venire inoltre inseriti nel sistema di trattamento dei dati della Polizia cantonale. In questo caso, il loro trattamento si conforma alle disposizioni sulla protezione dei dati degli art. 27-29 della legge sulla polizia e degli art. 37 segg. dell'ordinanza sulla polizia (CSC 613.100), più restrittivi rispetto a quelli della Confederazione.

5. Il Governo non vede alcuna necessità d'agire. I compiti e le competenze del Servizio informazioni, nonché la collaborazione con il SAP, sono disciplinati e funzionano. I settori di osservazione cantonali sono definiti e sugli accertamenti la Direttrice del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità viene informata periodicamente.

Data: 05 novembre 2008