Navigation

Inhaltsbereich

Sessione: 28.08.2008
Il 13.06.2008 l'Assemblea federale ha approvato la legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure. Al momento il termine di referendum non è ancora scaduto, tuttavia non c'è da attendersi che verrà effettivamente presentato un referendum. Secondo la legge, il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della nuova legge. Non è ancora chiaro quando ciò avverrà effettivamente, presumibilmente l'1.1.2010, eventualmente già l'1.7.2009.
 
Conformemente alla nuova normativa legale, nell'ambito delle cure (a lungo termine), Spitex o in istituti di cura, vale quanto segue: le assicurazioni malattia versano un contributo in franchi fissato dal Consiglio federale. All'entrata in vigore l'importo complessivo non potrà superare l'importo dei contributi versati fino a quel momento (neutralità dei costi per le assicurazioni). A titolo di novità, gli assicurati, da parte loro, pagano per le cure (a lungo termine) un importo massimo corrispondente al 20% del contributo alle cure massimo fissato dal Consiglio federale. Nei dibattiti parlamentari si è partiti dal presupposto che questo ammontasse a ca. fr. 15.00 per ora di cure per lo Spitex, a ca. fr. 7'200 all'anno (ca. fr. 20.00/giorno) per gli istituti di cura. Il finanziamento residuo deve venire assunto dall'ente pubblico (Cantone? Comuni?). Le cure acute e transitorie necessarie dopo un soggiorno ospedaliero sono assunte dagli assicuratori malattia, risp. dai Cantoni per due settimane. Assicuratori e Cantoni si ripartiscono i costi (45% / 55%).
 
Dinanzi a questa nuova situazione giuridica, si invita il Governo a rispondere alle seguenti domande:

1. Come giudica il Governo il nuovo finanziamento delle cure in generale?

2. Quali costi complessivi prevede il Governo per le cure acute e transitorie necessarie dopo un soggiorno ospedaliero?

3. Quali spese complessive per l'ente pubblico prevede il Governo per le cure (a lungo termine) per il 2010, e quali previsioni possono essere fatte per il 2015, risp. per il 2020? Qual è la relativa ripartizione delle spese dello Spitex e degli istituti di cura?

4. Secondo l'opinione del Governo chi deve provvedere al finanziamento residuo per le cure a lungo termine (ospedali, risp. istituti di cura)? Il Cantone o/e i comuni?

5. Il Governo condivide l'opinione secondo cui la nuova regolamentazione del finanziamento delle cure comporti anche relative conseguenze per il progetto NPC-GR?
Come intende integrare la nuova situazione nel progetto NPC-GR?

Coira, 28 agosto 2008

Augustin, Berther (Disentis), Blumenthal, Bundi, Cahannes Renggli, Candinas, Caviezel, Christoffel-Casty, Darms-Landolt, Fallet, Fasani, Federspiel, Geisseler, Kleis-Kümin, Kollegger, Parpan, Pfister, Righetti, Sax, Thurner-Steier, Tuor

Session: 28.08.2008
Vorstoss: it Anfrage

Risposta del Governo

La legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, decisa dall'Assemblea federale il 13 giugno 2008, limita al 20% del contributo alle cure massimo degli assicuratori malattia fissato dal Consiglio federale i costi per le cure che possono essere addossati agli ospiti di istituti e agli utenti Spitex. Al contempo, vengono aumentate le quote di sostanza lasciate a libera disposizione nel conteggio delle prestazioni complementari. A titolo di novità, le cure acute e transitorie che si rivelano necessarie in seguito a un soggiorno ospedaliero e sono dispensate in base a una prescrizione medica ospedaliera sono rimunerate dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie e dal Cantone di domicilio dell'assicurato per due settimane al massimo secondo le disposizioni sul finanziamento ospedaliero. Conformemente alle disposizioni transitorie, le tariffe e le convenzioni tariffali vigenti all'entrata in vigore della legge devono essere adattate entro tre anni agli importi fissati dal Consiglio federale. I Governi cantonali devono disciplinare tale adattamento.

Il Governo risponde come segue alle domande poste:
 
1. Della nuova legge federale, il Governo giudica positivamente l'introduzione delle cure acute e transitorie quali speciali settori di prestazione con un indennizzo separato.
Giudica invece negativamente l'innalzamento delle quote di sostanza lasciate a libera disposizione. Con l'innalzamento delle quote di sostanza lasciate a libera disposizione nel conteggio delle prestazioni complementari risulta un trasferimento delle spese dagli ospiti di istituti di cura al Cantone.

2. Supponendo che la categoria di cure, risp. di finanziamento recentemente introdotta, che comprende le cure acute e transitorie, non porti a un ulteriore aumento delle quantità, che esse vengano fornite dalle case per anziani, di cura e dai servizi di cura e assistenza a domicilio, e che il 20% delle ore di cura attualmente fornite dai servizi di cura e assistenza a domicilio, nonché l'1% dei giorni di cura forniti da case per anziani e di cura debbano essere imputati alle cure acute e transitorie, allo stato attuale dei costi si devono preventivare per le cure acute e transitorie dopo un soggiorno ospedaliero spese complessive per circa 5,5 mio. di franchi.

3. In base alle spese dichiarate dai fornitori di prestazioni per il 2007, per il 2010 si devono presumere spese complessive per la cura istituzionale pari a 210 mio. di franchi. In questa cifra sono incluse le spese calcolatorie di sistemazione e di rinnovo di case per anziani e di cura pari a 20 franchi per giorno di cura. Non sono invece contemplati eventuali costi d'investimento per l'allestimento di ulteriori posti letto di cura, nonché per la trasformazione di camere doppie in camere singole. Il Cantone sostiene una partecipazione ai costi del 15%, pari a 31,5 mio. di franchi. Sui comuni ricade una partecipazione ai costi del 7%, pari a 14,7 mio. di franchi. Per il 2015 si possono stimare spese complessive di 270 mio. di franchi (Cantone: 41 mio. di franchi, comuni: 19 mio. di franchi) e per il 2020 di 342 mio. di franchi (Cantone: 51 mio. di franchi, comuni: 24 mio franchi).
Le spese complessive vengono ripartite fra i diversi fornitori di prestazioni come segue: Spitex 12,5% circa, case per anziani e di cura 85% circa, cure acute e transitorie (Spitex e case per anziani e di cura) 2,5% circa.

4. Secondo la legge sulla cura degli ammalati, eventuali spese di cura non coperte nel settore Spitex e degli istituti vanno sostenute dai comuni.

5. Il Governo ritiene che la nuova regolamentazione del finanziamento delle cure non comporti conseguenze per il progetto di NPC Grigionese. Un eventuale aggravio per i comuni dovuto a spese non coperte di istituti di cura è la conseguenza dell'attuale ripartizione dei compiti nella legge sulla cura degli ammalati e pertanto non è in relazione con il progetto di NPC grigionese.

Data: 5 novembre 2008