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Sessione: 22.10.2008
Nella sessione di febbraio 2008, il Gran Consiglio ha accolto l'incarico Candinas concernente la realizzazione di classi di promozione dello sport al livello secondario I (7a - 9a cl.) con oltre 90 voti, inviandolo al Governo. Nella sua risposta, il Governo ha a suo tempo spiegato che vanno rispettate le condizioni quadro poste dalla legge scolastica in vigore (piano didattico, griglia oraria) e che, per via dell'incarico fondamentale della scuola popolare, deroghe a tali condizioni sarebbero contrarie addirittura all'approvazione di un esperimento scolastico ai sensi dell'art. 6 della legge scolastica.

Nel frattempo, in diversi luoghi del nostro Cantone sono stati fatti molti sforzi per poter realizzare classi speciali per giovani talenti (sport, musica e arte) nel quadro indicato dal Governo nella sua risposta. È fortunatamente emerso che da un lato possibili talenti hanno manifestato molto interesse per tali classi (separate e/o integrate), e che dall'altro esistono anche enti scolastici di diritto pubblico (Schulverband Ilanz; Stadtschule Chur) di principio disponibili a gestire classi speciali per giovani talenti a livello di scuola secondaria. È tuttavia anche emerso che, in base alle vigenti condizioni quadro scolastiche conformemente alla legge scolastica, ai talenti e ai loro genitori possono nel migliore dei casi essere proposte condizioni subottimali (griglia oraria, compensazione della tassa scolastica), ciò che costituisce un importante ostacolo per l'introduzione e la gestione di classi speciali per giovani talenti, risp. che oggi come oggi rende addirittura impossibile una loro realizzazione.

Si è dunque manifestata una necessità di regolamentazione, poiché la griglia oraria in vigore è troppo ampia per mettere a disposizione, oltre all'offerta scolastica, anche le necessarie fasi di rigenerazione e di allenamento. È anche emerso che a causa dell'assenza di basi giuridiche che obblighino i comuni alla compensazione intercomunale delle tasse scolastiche, a molti talenti viene reso difficile, se non addirittura impedito, l'accesso a una tale offerta. In altri Cantoni (p.es. nel Cantone di San Gallo) questi temi (riduzione generale della griglia oraria; obbligo dei comuni di farsi carico, p.es. in assenza di un'offerta equivalente, della compensazione delle tasse scolastiche) sono già stati discussi e in seguito disciplinati a livello di legge.

Per questa ragione le firmatarie e i firmatari chiedono al Governo se sia pronto, nel quadro della prevista revisione della legge scolastica cantonale, a:

1. sottoporre l'ampiezza della griglia oraria degli allievi grigionesi delle scuole popolari, in particolare a livello di scuola secondaria I (7a - 9a cl.), eventualmente coinvolgendo le cerchie interessate di scuola, cultura e sport, a un esame approfondito e a verificare in particolare riduzioni di lezioni per classi speciali per giovani talenti,

2. verificare a livello di legge l'obbligo per i comuni di farsi carico della compensazione delle tasse scolastiche per scuole speciali per giovani talenti (a condizioni che vanno ancora definite più in dettaglio).

Coira, 22 ottobre 2008

Perl, Hasler, Candinas (Rabius), Barandun, Bezzola (Samedan), Bleiker, Blumenthal, Brantschen, Brüesch, Bucher-Brini, Bühler-Flury, Campell, Casty, Casutt, Christoffel-Casty, Claus, Clavadetscher, Darms-Landolt, Donatsch, Federspiel, Feltscher, Giovanoli, Hartmann (Coira), Hartmann (Champfèr), Jenny, Kessler, Koch, Kollegger, Krättli-Lori, Kunz, Loepfe, Marti, Mengotti, Meyer-Grass (Klosters Dorf), Michel (Davos Monstein), Montalta, Nick, Niederer, Parpan, Pedrini, Pfäffli, Ratti, Rizzi, Sax, Stiffler, Thurner-Steier, Toschini, Troncana-Sauer, Vetsch (Pragg-Jenaz), Candinas (Disentis/Mustér), Furrer-Cabalzar, Strimer, Züst

Session: 22.10.2008
Vorstoss: it Anfrage

Risposta del Governo

Nella risposta all'incarico Candinas (Rabius) concernente la realizzazione di classi di promozione dello sport al livello secondario I (7a – 9a classe), nel febbraio 2008 il Governo ha indicato che la scuola popolare offre già oggi la possibilità di sostenere doti particolari degli allievi strutturando l'insegnamento in modo individuale, nonché creando delle regole relative ai congedi fatte su misura per la situazione concreta. Tutti questi aiuti devono avvenire nel quadro della legislazione vigente. A una considerazione realistica della complessità della scuola popolare grigionese, anche in occasione della prevista revisione della legislazione scolastica, non sarà possibile ampliare in modo sostanziale il quadro descritto. Alle domande concrete dell'intervento si risponde pertanto come segue:

1. Conformemente all'art. 20 cpv. 2 della legge scolastica, il Governo fissa le griglie orarie. L'unificazione delle diverse griglie orarie mira a trovare una soluzione per ognuna delle tre regioni linguistiche che, nel quadro del campo d'applicazione, tenga conto sia del piano didattico della scuola popolare, sia del maggior numero possibile di situazioni scolastiche concrete. Al contempo ci si attende dalle griglie orarie settimanali di tutte le regioni linguistiche che sia possibile un elevato grado di coordinamento sia a livello cantonale che a livello internazionale. Soluzioni speciali che non rispettano il quadro di una griglia oraria di una regione linguistica sono possibili già oggi. Per evitare uno sviluppo disordinato, esse necessitano dell'approvazione del Governo (p.es. scuole a conduzione bilingue) o dell'ufficio competente (p.es. soluzioni transitorie per singoli allievi alloglotti). Come ha spiegato il Governo nella sua risposta all'incarico Candinas (Rabius), su questa base sono possibili già oggi soluzioni speciali per talenti particolari negli ambiti sport, musica e arte, se conciliabili con gli obiettivi generali del programma didattico.
Il Governo è dell'opinione che le attuali basi legali siano sufficienti. In base alle possibilità già esistenti, una modifica ai sensi di una griglia oraria cantonale propria per classi speciali per giovani talenti non è necessaria e, in vista degli obiettivi di apprendimento da raggiungere, non va nemmeno perseguita.

2. Griglie orarie speciali che si muovono nel quadro della legge scolastica cantonale sono possibili già oggi ai sensi di quanto esposto al numero 1. In base all'autonomia dei comuni, l'iniziativa per tali soluzioni parte sempre dalle autorità scolastiche comunali, che meglio possono valutare la propria situazione scolastica concreta e decidere se presso gli uffici cantonali competenti debba essere richiesta una modifica della griglia oraria cantonale. Anche la responsabilità per l'attuazione di una soluzione speciale (incl. un'eventuale compensazione delle tasse scolastiche) spetta all'ente responsabile comunale della relativa scuola popolare. Secondo il Governo ha poco senso obbligare a livello di legge l'ente responsabile di una scuola a una compensazione finanziaria per una soluzione speciale non perseguita (e dunque nemmeno richiesta).

Riassumendo si può quindi concludere: le attuali griglie orarie della scuola popolare grigionese fissano il quadro entro cui le diverse scuole devono mettere a disposizione dei singoli allievi a livello comunale o regionale l'offerta scolastica per loro migliore. Adeguamenti che tengano conto della situazione concreta di un allievo o di un'intera classe sono già oggi possibili. Per le richieste alle autorità cantonali competenti sono responsabili i relativi enti scolastici. Le autorità di decisione autorizzano tuttavia divergenze dalle griglie orarie di base solo se esse sono conciliabili con gli obiettivi generali di apprendimento e se il finanziamento è disciplinato. La prassi esistente deve essere mantenuta anche in futuro.

Data: 18 dicembre 2008