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Sessione: 22.10.2008
Il Governo ha posto in vigore con effetto retroattivo al 01.09.2008 una revisione dell'ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie. Considerando sia le direttive della Costituzione cantonale che quelle della legge sulle lingue, le organizzazioni linguistiche e culturali Lia Rumantscha (LR) e Pro Grigioni Italiano (Pgi), sostenute da diversi altri gruppi (ad esempio diverse conferenze degli insegnanti) non possono dichiararsi d'accordo con tre punti di questa revisione parziale. La nuova ordinanza non tiene conto del fatto che i presupposti linguistici delle scuole elementari e delle prime e seconde classi di scuola secondaria sia di lingua romancia, risp. italiana che bilingui (romancio/tedesco, risp. italiano/tedesco) sono differenti da quelli delle scuole di lingua tedesca. La revisione parziale intende evidentemente trattare allo stesso modo tutti i tipi di scuola, con la conseguenza che ciò che è diverso viene trattato allo stesso modo, cosa che equivale a una discriminazione. Concretamente si tratta dell'art. 6, relativo alla "lingua prima" da indicare al momento dell'iscrizione, delle materie d'esame conformemente all'art. 18, nonché dei voti delle materie d'esame conformemente all'art. 19. Le firmatarie e i firmatari pregano e incaricano il Governo di correggere senza indugio gli articoli corrispondenti, secondo quanto proposto di seguito:

Art. 6 cpv. 2:
Per le scuole di lingua romancia e le scuole di lingua italiana il rumantsch, risp. l'italiano sono considerati lingua prima . Per le scuole bilingui entrambe le lingue sono considerate lingua prima con valore equivalente.

Art. 18 cpv. 1 n. 2, risp. art. 18 cpv. 3:
Per gli allievi di scuole di lingua romancia, risp. italiana, nonché di scuole bilingui, gli esami vanno svolti in entrambe le lingue (rumantsch/tudestg, risp. italiano/tedesco), analogamente alla soluzione dell'art. 18 cpv. 1 n. 1.

Art. 19 cpv. 2:
Il modello di valutazione riduce l'importanza delle due lingue minoritarie (romancio/italiano), motivo per cui si impone la seguente modifica della forma di valutazione:

Per gli allievi di scuole di lingua romancia, risp. italiana, il voto in romancio/italiano viene valutato in misura del 60%, il voto in tedesco in misura del 40%. Per allievi di scuole bilingui, le due lingue prime vengono valutate in misura del 50% ciascuna.

A titolo complementare:
Per tutte le varianti va previsto un esame apposito, che tenga adeguatamente conto della differente situazione di partenza. La lingua d'esame deve conformarsi anche alla lingua scolastica (RG/idiomi) degli allievi. Quanto prescritto dall'art. 18 cpv. 1 riguardo al fatto che l'esame si tiene esclusivamente per iscritto, trascura completamente le conoscenze orali dei candidati.

Coira, 22 ottobre 2008

Thomann, Fasani, Parolini, Arquint, Augustin, Berther (Sedrun), Bezzola (Samedan), Bezzola (Zernez), Blumenthal, Caduff, Candinas (Rabius), Casutt, Caviezel (Pitasch), Cavigelli, Christoffel-Casty, Darms-Landolt, Dermont, Fallet, Giovanoli, Hartmann (Champfèr), Keller, Kleis-Kümin, Koch, Kollegger, Montalta, Niederer, Pedrini, Peer, Perl, Pfister, Plozza, Portner, Quinter, Ratti, Righetti, Sax, Thurner-Steier, Toschini, Troncana-Sauer, Tuor, Zanetti, Candinas (Disentis/Mustér), Grendelmeier

Session: 22.10.2008
Vorstoss: it Auftrag

Risposta del Governo

Nell'aprile 2008 il Gran Consiglio ha deciso di mantenere il liceo inferiore e di adottare provvedimenti volti ad aumentare e a garantire la qualità della formazione. Il legislatore ha attribuito all'ambito decisionale e di responsabilità del Governo la strutturazione concreta di questi provvedimenti, tra i quali figura anche la procedura d'ammissione. Conformemente alle attuali responsabilità, il Governo adempie al suo compito mirando a creare una procedura d'ammissione il più possibile equa per i giovani interessati. Nella strutturazione della procedura il Governo osserva in primo luogo quanto prescritto dalla legislazione e dalla giurisprudenza, ma anche le esigenze politiche.

Il presente intervento parlamentare tiene poco conto delle attuali responsabilità, nella misura in cui prevede che il Gran Consiglio stabilisca, attraverso bozze di disposizione molto esaustive, il contenuto di un'ordinanza governativa. Inoltre, le prescrizioni contenute nell'intervento sono difficilmente attuabili se si osserva la giurisprudenza in materia e se si considerano le esigenze politiche espresse in passato. Nella strutturazione dell'esame nelle lingue cantonali per l'ammissione alla prima classe del liceo di allievi di lingua romancia e italiana si doveva considerare quanto segue:

• La regolamentazione originaria del 2000, secondo la quale le materie romancio/ italiano e tedesco sarebbero state riassunte in un unico voto d'esame (e quindi tutti i candidati avrebbero ricevuto un pari numero di voti d'esame), è stata aspramente contrastata dai gruppi di interesse e dai comuni romanci, poiché in questo modo il romancio quale prima lingua straniera sarebbe stato considerato solo per il 50%.

• Tendendo conto di queste obiezioni, il Governo ha stabilito che le materie romancio/italiano e tedesco venissero considerate per intero con due voti d'esame. Questa norma è stata annullata nel 2006 da un ricorso inoltrato dall'area di lingua romancia.

• A seguito di una nuova decisione su ricorso cresciuta in giudicato, l'esame di tedesco quale lingua seconda deve essere valutato in considerazione dell'istruzione precedente e non in considerazione delle esigenze dell'insegnamento liceale.

La richiesta di tenere in considerazione la differente istruzione precedente ha condotto a difficoltà quasi insormontabili nel passaggio dalla 2a o dalla 3a classe di scuola secondaria a una sezione di scuola media. Ad esempio, l'esame di romancio quale lingua seconda è stato svolto con un livello superiore e uno inferiore e con una differenziazione secondo i vari idiomi. Nel 2008, per svolgere in totale 40 esami sono stati necessari 16 diversi testi d'esame in romancio quale lingua seconda, in alcuni casi per un unico candidato.

La procedura d'ammissione e in primo luogo lo svolgimento dell'esame sono stati semplificati. A titolo di novità, nel passaggio dalla 2a classe secondaria a una sezione di scuola media viene data la stessa importanza alle lingue e alle scienze naturali, le lingue cantonali vengono equiparate e, per via del livello da raggiungere, in inglese vengono formulate prescrizioni relative alle prestazioni da fornire. Nel passaggio dalla 2a classe secondaria a una sezione di scuola media viene svolto un esame in tedesco, romancio e italiano. Se sono stati impiegati i testi didattici obbligatori, per l'inglese dovrebbe essere realizzabile un coordinamento a livello cantonale.

Dopo attenta valutazione di tutti gli aspetti giuridici e pratici determinanti, in particolare in considerazione delle decisioni su ricorso cresciute in giudicato, il Governo ha adeguato la delicata procedura d'ammissione. Esso si è orientato all'obiettivo della procedura d'ammissione e ha definito materie d'esame appropriate. Con la scelta della lingua d'esame al momento dell'iscrizione, ha inoltre dato la priorità agli interessi dei minori coinvolti nella procedura d'ammissione. Il Governo intende rinunciare all'introduzione di esami orali, mantenendo come finora soltanto l'esame scritto.

Se l'incarico venisse accolto, i suoi effetti si potrebbero manifestare al più presto nel 2010; tuttavia potrebbero presentarsi problemi per gli insegnanti e gli allievi nella preparazione agli esami 2009. Il Governo intende accumulare almeno tre anni di esperienza con la procedura riveduta, per poi esaminare possibili adeguamenti. Per tutti questi motivi, il Governo vi chiede di non accogliere l'incarico.

Data: 5 gennaio 2009