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Sessione: 10.02.2009
Recentemente, la posizione di sans papiers che già da anni soggiornano in Svizzera ha dato adito nei media e in ampie cerchie della popolazione a discussioni e critiche nei confronti delle autorità competenti nel settore della migrazione. L'esempio più recente è l'occupazione della Predigerkirche a Zurigo, che ha indotto il Cantone di Zurigo a valutare l'introduzione di una Commissione per casi di rigore.

Conformemente all'art. 14 cpv. 2 LAsi, con il benestare dell'Ufficio federale il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona se l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, se il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità e se si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato. Dall'ultima revisione della legge sull'asilo, i Cantoni, possono rilasciare con il benestare della Confederazione (che di norma viene concesso) le cosiddette autorizzazioni per casi di rigore. In Svizzera non esiste una prassi unitaria per casi di rigore.

Persone accolte provvisoriamente che si trovano in Svizzera già da oltre cinque anni hanno addirittura un diritto garantito dalla legge a un esame approfondito della domanda inoltrata per caso di rigore.
Nel Cantone dei Grigioni si osserva che la prassi dell'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile dei Grigioni è decisamente restrittiva. Talvolta accade che l'Ufficio rimandi unicamente al cpv. 1 dell'art. 14 LAsi, in base al quale dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.

Nel 2007 è stato riconosciuto un caso di rigore di un richiedente l'asilo e nel 2008 ne sono stati riconosciuti due (domande: 15 / rifiuti: 13).

Anche per quanto concerne le 274 persone accolte provvisoriamente che si trovano in Svizzera già da oltre cinque anni sono state adottate solamente 68 regolamentazioni per casi di rigore.

In questo settore, la prassi dell'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile dei Grigioni si discosta notevolmente da altri Cantoni. L'ampio margine di manovra degli Uffici cantonali della migrazione nella valutazione di domande per casi di rigore conduce ripetutamente a decisioni che, proprio nel caso di stranieri ben integrati e che vivono in Svizzera da anni, dovrebbero essere fondate su una base più ampia. Singoli Cantoni, come Lucerna, Basilea Città e Neuchâtel, hanno pertanto istituito a questo scopo una Commissione per casi di rigore.

Concretamente, tale Commissione ha il compito di supervisione sull'attuazione della legge sull'asilo a livello cantonale e su eventuali problemi al riguardo. Esamina i dossier dei richiedenti l'asilo ed elabora raccomandazioni e perizie preliminari per le autorità federali. Può esaminare i dossier di stranieri con permesso N e F e richiedere un'ammissione provvisoria, risp. un permesso B per un caso di rigore personale.

A Lucerna, per esempio, delle 72 domande per casi di rigore indirizzate alla Commissione per casi di rigore dall'entrata in vigore della nuova legge sull'asilo nel 2007 l'Ufficio cantonale della migrazione stesso ne ha già autorizzate e trasmesse all'Ufficio federale della migrazione 22. La altre 50 domande, presentate per circa la metà da persone accolte provvisoriamente, sono state esaminate anche dalla Commissione per casi di rigore. In 17 casi l'organo ha richiesto l'approvazione; in 10 casi la Sezione dei permessi ha accolto questa raccomandazione, inviando la domanda a Berna.

Anche nel Cantone dei Grigioni, nel settore dei casi di rigore, una tale Commissione potrebbe rivelarsi utile. Una Commissione per casi di rigore su ampia base rafforza la fiducia nell'autorità degli stranieri ripartendo la responsabilità decisionale su più livelli e riducendo così la pressione politica.

Il Governo viene perciò incaricato di creare una Commissione cantonale per casi di rigore ad ampia composizione che comprenda fra l'altro anche rappresentanti delle Chiese riconosciute dallo Stato e di enti assistenziali.

Coira, 10 febbraio 2009

Menge, Arquint, Baselgia-Brunner, Bucher-Brini, Frigg-Walt, Gartmann-Albin, Jäger, Meyer Persili (Coira), Peyer, Pfenninger, Pfiffner-Bearth, Thöny, Trepp, Locher Benguerel

Risposta del Governo

Attraverso la creazione di una Commissione cantonale per casi di rigore, si intende sottoporre a un apposito organo la valutazione delle richieste di rilascio di permessi di dimora, in modo particolare per persone del settore dell'asilo. La commissione dovrebbe giudicare le richieste di rilascio di permessi di dimora per motivi umanitari a persone la cui richiesta d'asilo è pendente da più di cinque anni (permesso N), è stata respinta definitivamente solo dopo più di cinque anni, oppure a persone ammesse provvisoriamente in Svizzera da più di cinque anni (permesso F).

Secondo la prassi costante dell'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile (UPDC), questi permessi di dimora vengono rilasciati d'ufficio o su richiesta. In ogni caso, il rilascio del permesso di dimora necessita tuttavia del consenso dell'Ufficio federale della migrazione (UFM). Il consenso ha carattere costitutivo e dipende dall'adempimento di diversi presupposti, concretizzati nella circolare dell'UFM del 1° gennaio 2007, come pure nelle istruzioni. Oltre ai cinque anni di presenza in Svizzera, rappresentano presupposti per il rilascio di tali permessi anche la prova dell'indipendenza finanziaria, la dichiarazione dell'identità tramite documenti di viaggio, una buona reputazione e la buona integrazione professionale e linguistica. I presupposti per il rilascio di permessi di dimora per motivi umanitari sono stati descritti e ulteriormente sviluppati negli ultimi anni, dalla prassi del Tribunale federale.

Nel 2008, l'UPDC ha evaso un totale di 207 richieste di rilascio di permessi di dimora per motivi umanitari, di cui 128 sono state sottoposte all'UFM per l'autorizzazione. Quest'ultimo ne ha respinte 53, mentre 26 procedimenti sono tutt'ora in corso. Nell'ambito di queste procedure, nel 2008 sono stati rilasciati permessi di dimora di lunga durata a 120 persone con permesso F (nel 2007: 41), e a 2 persone con permesso N (nel 2007: 1).

Come si può rilevare dalla prassi, anche nel Cantone dei Grigioni si fa uso della possibilità di rilasciare permessi di dimora per motivi umanitari. Nel valutare la prassi dei permessi si deve tenere conto dell'effettivo delle persone che entrano in considerazione per questa regolamentazione del soggiorno. Attualmente, nel Cantone dei Grigioni circa 230 persone con un permesso F e circa 40 altre persone del settore dell'asilo soddisfano almeno i presupposti temporali per un permesso di dimora per motivi umanitari. Se si confrontano queste cifre con i permessi realmente rilasciati, secondo il Governo non si può parlare di una prassi dei permessi troppo restrittiva. L'applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo rappresenta un compito sovrano di responsabilità del Governo e dell'amministrazione. Nell'adempimento di questi compiti, l'autorità dispone di un certo potere discrezionale. Sulla base delle cifre presentate, secondo il Governo non vi è motivo di supporre che tale potere discrezionale venga applicato in modo scorretto o parziale. Non è quindi necessario chiamare in causa terzi esterni all'Amministrazione o creare una Commissione per casi di rigore interna, per esercitare questo potere discrezionale.

L'introduzione di una Commissione cantonale per casi di rigore è stata richiesta e discussa anche nel Cantone dei Grigioni, come in numerosi altri Cantoni. Ad eccezione del Cantone di Zurigo, dove si discuterà prossimamente in Parlamento della reintroduzione di una Commissione per casi di rigore, in nessun altro Cantone della Svizzera orientale e neanche nella maggioranza degli altri Cantoni esiste una relativa Commissione per casi di rigore. Il Governo grigionese in passato ha già respinto a più riprese la richiesta di una Commissione per casi di rigore. Nella sua presa di posizione dell'agosto 2008 in merito alla petizione "SOS Menschlichkeit", anche il Gran Consiglio ha respinto una sollecitazione in tal senso da parte dei firmatari (cfr. protocollo del Gran Consiglio dell'agosto 2008, p. 84 segg.). Secondo il Governo non vi è nessun motivo per creare una commissione speciale per valutare i presunti casi di rigore.

Il Governo chiede pertanto di respingere l'incarico.

8 maggio 2009