Contributi
Conformemente all'art. 58 della legge stradale e all'art. 31 dell'ordinanza stradale, il Cantone può versare i seguenti sussidi alle spese per la progettazione, l'acquisto dei terreni e la costruzione di nuovi sentieri escursionistici e piste ciclabili che corrispondono alle direttive e alle reti stradali cantonali, sono di importanza cantonale e sono stati approvati dal Cantone:
- dal 30 al 50 per cento per piste ciclabili destinate al traffico quotidiano;
- dal 10 al 30 per cento per piste ciclabili destinate al traffico di tempo libero e turistico nonché per sentieri escursionistici;
- 50 per cento alle spese computabili per la posa e la manutenzione della segnaletica di impianti del traffico non motorizzato (senza marciapiedi) che corrispondono alle direttive e alle reti stradali cantonali e sono stati approvati dal Cantone.
Se prevale l'interesse del Cantone alla realizzazione di un impianto, il Governo può aumentare adeguatamente i sussidi.
Documentazione da inoltrare (in triplice copia)
Progetti di piste ciclabili e sentieri:
- relazione tecnica
- preventivo
- situazione 1:500 incl. segnaletica e demarcazione
- profilo longitudinale
- profili trasversali tipici
- acquisto terreni
- consenso dei comuni territoriali
Progetti di segnaletica:
Vedi anche Manuale sul traffico non motorizzato 4.05 Beitragsvergabe an Signalisationsvorhaben