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Conformemente all'art. 58 della legge stradale e all'art. 31 dell'ordinanza stradale, il Cantone può versare i seguenti sussidi alle spese per la progettazione, l'acquisto dei terreni e la costruzione di nuovi sentieri escursionistici e piste ciclabili che corrispondono alle direttive e alle reti stradali cantonali, sono di importanza cantonale e sono stati approvati dal Cantone:

  • dal 30 al 50 per cento per piste ciclabili destinate al traffico quotidiano;
  • dal 10 al 30 per cento per piste ciclabili destinate al traffico di tempo libero e turistico nonché per sentieri escursionistici;
  • 50 per cento alle spese computabili per la posa e la manutenzione della segnaletica di impianti del traffico non motorizzato (senza marciapiedi) che corrispondono alle direttive e alle reti stradali cantonali e sono stati approvati dal Cantone.

Se prevale l'interesse del Cantone alla realizzazione di un impianto, il Governo può aumentare adeguatamente i sussidi.

Documentazione da inoltrare (in triplice copia)

Progetti di piste ciclabili e sentieri:

  • relazione tecnica
  • preventivo
  • situazione 1:500 incl. segnaletica e demarcazione
  • profilo longitudinale
  • profili trasversali tipici
  • acquisto terreni
  • consenso dei comuni territoriali

Progetti di segnaletica:

Vedi anche Manuale sul traffico non motorizzato 4.05 Beitragsvergabe an Signalisationsvorhaben