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L'inoltro di atti giuridici, richieste, istanze o altri messaggi via semplice e-mail, fax e simili non è ammissibile. Con questi mezzi di comunicazione non possono essere presentati validamente degli atti giuridici. Per ragioni di sicurezza non si accettano atti giuridici inoltrati tramite supporti elettronici (CD-/DVD-ROM, chiavetta USB etc.).

Trasmissione per via elettronica sicura

Dal 1° gennaio 2011 alle parti e agli avvocati è possibile comunicare con i tribunali e altre autorità giuridiche per via elettronica (art. 110 CPP). Le modalità della trasmissione per via elettronica sono disciplinate dall'ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento (OCE-PCPE; RS 272.1).

La Procura pubblica non è tenuta a spedire a sua volta degli atti giuridici per via elettronica. Fintanto che dalla legislazione non risulti il contrario, nel Cantone dei Grigioni la comunicazione elettronica di atti e documenti si limita alla ricezione e non comporta anche la notificazione di sentenze, ordinanze ordinatorie, citazioni ecc. da parte di tribunali e autorità.

 

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