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Forfetarie globali della Confederazione

Al fine di indennizzare le spese di aiuto sociale, la Confederazione versa ai Cantoni somme forfetarie globali per al massimo cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo per rifugiati non esercitanti un'attività lucrativa e per al massimo sette anni dall'entrata in Svizzera per rifugiati ammessi provvisoriamente non esercitanti un'attività lucrativa.

Il Cantone versa le somme forfetarie globali della Confederazione ai comuni in modo graduato secondo l'entità del dossier. La graduazione tiene conto del forfait per il mantenimento determinante per l'aiuto sociale nonché dei valori standard per le pigioni.

Le forfetarie globali della Confederazione hanno carattere di sovvenzione. Ciò significa che non riducono l'entità dell'obbligo di rimborso delle prestazioni di aiuto finanziario percepite da rifugiati e rifugiati ammessi provvisoriamente. Se il rifugiato rimborsa le prestazioni di aiuto finanziario, deve essere eventualmente rimborsata in parte anche la forfetaria globale. In questo caso il comune deve contattare il Cantone.

Conteggio delle spese dell'aiuto sociale per minorenni non accompagnati

Dal 1° gennaio 2017 il Cantone sostiene minori non accompagnati fino alla conclusione di una prima formazione idonea, al massimo fino al compimento del 25° anno d'età (art. 5a della legge cantonale sull'assistenza; CSC 546.250). Potete fatturare trimestralmente all'Ufficio del servizio sociale le spese risultanti per rifugiati e rifugiati ammessi provvisoriamente che sono giunti in Svizzera quali minorenni non accompagnati e vivono nel vostro comune.

Documenti

Fatturazione rifugiati minorenni non accompagnati (modulo 14, solo in tedesco)