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Manifestazioni sportive

  • Quali autorizzazioni sono necessarie per lo svolgimento di manifestazioni sportive?
    In linea di principio le manifestazioni sportive di piccole e medie dimensioni che si svolgono all'interno di un impianto sportivo devono essere autorizzate dal comune o dal proprietario dell'impianto sportivo.

    Manifestazioni sportive con veicoli a motore, manifestazioni ciclistiche e altri eventi sulla strada sono soggetti ad autorizzazione e vengono autorizzati dalla Polizia cantonale.
    La domanda deve essere inoltrata al più tardi un mese prima dello svolgimento alla Polizia cantonale dei Grigioni, Servizio tecnico della polizia stradale, Ringstrasse 2, 7001 Coira. (Domanda manifestazioni sportive.pdf (gr.ch)

    Non esiste alcun diritto al permesso. Esso può essere concesso se:
    - gli organizzatori danno affidamento per uno svolgimento irreprensibile;
    - le esigenze della circolazione lo consentono;
    - sono state prese le necessarie misure di sicurezza;
    - è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile e
    - è disponibile un concetto relativo al servizio sanitario.



    Se per lo svolgimento della manifestazione sportiva vengono bloccate o sfruttate eccessivamente le strade cantonali (strade principali e di collegamento) è necessario un permesso dell'Ufficio tecnico dei Grigioni. Qualsiasi utilizzo della sede stradale o degli impianti accessori di strade nazionali che eccede l'uso pubblico necessita di un'autorizzazione dell'Ufficio tecnico (art. 12 cpv. 1 della legge stradale del Cantone dei Grigioni, LStra, CSC 807.100).
    La rete stradale cantonale può essere visualizzata sul sito --> www.tiefbauamt.gr.ch --> Rete stradale cantonale --> Carta SIG

    Secondo le Direttive per l'esecuzione di manifestazioni organizzate nei boschi (CSC 920.800), le manifestazioni sportive che vengono organizzate nel bosco e contano più di 300 partecipanti inclusi gli spettatori devono essere autorizzate dal comune. Manifestazioni come lo sci fuori pista, l'orienteering su sci, le corse in mountain-bike e simili devono essere autorizzate indipendentemente dal numero di partecipanti e spettatori.
    --> Ufficio foreste e pericoli naturali, www.awn.gr.ch --> Bosco / Vigilanza forestale / Direttive

    Il comune è competente per autorizzazioni come ad es. i permessi di mescita, autorizzazioni per lotterie di intrattenimento (ad es. tombola) in relazione a manifestazioni sportive.

    A seconda del tipo e dell'entità della manifestazione, le autorizzazioni sono a pagamento.

  • In che modo deve assicurarsi un organizzatore di una manifestazione sportiva?
    Per lo svolgimento di una manifestazione sportiva, l'organizzatore deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile. L'entità della relativa copertura incl. le persone da assicurare va stabilita in base al singolo caso concreto. È compito dei partecipanti stipulare un'assicurazione contro gli infortuni dalla copertura sufficiente.
  • Per quale tipo e a partire da quali dimensioni di una manifestazione sportiva è necessario allestire un posto samaritano? Il Regolamento di Samaritani Svizzera e la sua valutazione dei rischi aiuta gli organizzatori di manifestazioni sportive a stimare il rischio e, sulla base di tale dato, a decidere il tipo e la dimensione del posto samaritano (Manuale_del_servizio_medico-sanitario).

    A sostegno della valutazione dei rischi gli organizzatori possono rivolgersi a Monica Thöny, incaricata della commissione formazione e perfezionamento della Federazione cantonale dei samaritani (Commissione formazione e perfezionamento | Federazione cantonale dei samaritani (kvbs.ch) ).


Edifici sportivi e impianti sportivi

  • Esistono delle norme per le dimensioni delle palestre e dei relativi attrezzi?

    Le dimensioni degli impianti sportivi si basano di norma sui regolamenti delle relative associazioni sportive. Il Servizio specializzato impianti sportivi dell'Ufficio federale dello sport (UFSPO) di Macolin li ha raccolti in diverse basi pianificatorie per le discipline sportive più comuni. Le pubblicazioni sono disponibili presso l'UFSPO.
    www.basposhop.ch/index.php/dokumente-sportanlagen.html

    L'UFSPO è anche un centro di competenza per la costruzione e la manutenzione di impianti sportivi. Al centro dell'attenzione vi sono installazioni all'aperto, palestre, piscine, piste di ghiaccio nonché impianti per sport specifici.

    Per domande in merito alle norme e consulenze in relazione al tema degli impianti sportivi è possibile rivolgersi al Servizio specializzato impianti sportivi.  
    www.fachstelle-sportanlagen.ch

    Per il Cantone dei Grigioni, graubündenSport ha redatto un documento con raccomandazioni relative alle attrezzature di installazioni all'aperto nonché di palestre singole e triple. Il documento è disponibile su www.graubündensport.ch --> Centri sportivi

  • Dal punto di vista del responsabile dell'associazione, chi risponde per incidenti avvenuti su impianti sportivi pubblici?
    - Incidente durante il gioco
    - Incidente sull'attrezzo (ad es. spalliera, minitrampolino, anelli bilancianti ecc.)

    Sono i membri o partecipanti stessi a dover stipulare un'assicurazione sufficiente contro gli infortuni.
    Per tutelarsi rispetto a eventuali pretese di risarcimento a seguito di danni a persone, cose o beni, si consiglia la stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile. Può ad esempio essere stipulata un'assicurazione del proprietario di un'opera, di società o di responsabilità civile.

    Link utili:
    www.sichere-schule.bfu.ch
    www.climbingiscool.ch/sicherheit/
    www.bfu.ch -> per esperti / monitori sportivi
    www.jugendundsport.ch -> Etica / Sicurezza / Promemoria: Prevenzione degli infortuni

Gioventù e sport

  • Anch'io ho diritto all'IPG per la frequenza di un corso G+S se sono indipendente o se non esercito un'attività lucrativa?
    Ha diritto a un'indennità di perdita di guadagno, IPG, tra l'altro chi partecipa a corsi federali e cantonali per i quadri di Gioventù e Sport (art. 1a cpv. 4 della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno, [legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG; RS 834.1]). Ne sono escluse le persone che hanno raggiunto l'età della pensione ordinaria o che ricevono già una rendita di vecchiaia dell'AI (art. 1a cpv. 4bis LIPG). Chi frequenta un corso G+S per i quadri, riceve un questionario sul posto (iscrizione IPG).
    I lavoratori indipendenti e chi non esercita un'attività lucrativa inviano il questionario alla Cassa di compensazione competente; anch'essi hanno diritto a un'indennità di perdita di guadagno.
    -> Ciò vale solo per corsi che vengono svolti dall'UFSPO o dai Cantoni (incl. Liechtenstein).  

    Ulteriori informazioni:
    - Promemoria 6.01 Prestazioni dell'IPG dell'AI in merito alle indennità di perdita di guadagno (6.01.i (ahv-iv.ch))
    - Istruzioni sull'attestazione dei giorni di corso per i corsi per la formazione dei quadri di Gioventù+Sport (G+S) dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS (download (admin.ch))


  • La datrice o il datore di lavoro deve concedere congedo alla collaboratrice o al collaboratore per la frequenza di un corso G+S?
    Secondo l'art. 329e cpv. 1 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), ogni anno di servizio, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore, sino ai 30 anni compiuti, un congedo giovanile della durata massima complessiva di una settimana di lavoro per consentirgli di svolgere un'attività giovanile extrascolastica non retribuita, direttiva, assistenziale o consultiva, in un'organizzazione culturale o sociale, nonché di seguire una formazione o una formazione continua in questo campo. In caso di mancata intesa tra la datrice o il datore di lavoro e la lavoratrice o il lavoratore, il congedo dev'essere concesso qualora la lavoratrice o il lavoratore abbia già da due mesi annunciato l'intenzione di far valere la sua pretesa (art. 329e cpv. 3 CO).

    Di conseguenza alla collaboratrice o al collaboratore, sino ai 30 anni compiuti, deve essere concesso congedo per la frequenza di un corso G+S.

    Se le disposizioni di diritto sul personale del Cantone sono applicabili, va considerato l'art. 56 cpv. 2 lett. e dell'ordinanza sul personale (OCPers; CSC 170.410). In seguito le collaboratrici o i collaboratori ricevono un congedo pagato di cinque giorni al massimo per la formazione di monitrice o monitore G+S, presso i giovani tiratori e presso altre organizzazioni giovanili, sempre che queste siano direttamente collegate all'evento. In caso di partecipazione quale responsabile dei corsi offerti da queste organizzazioni, per la metà del tempo di lavoro perso viene concesso un congedo pagato, ma per corso al massimo due giorni e mezzo.

    Ulteriori informazioni sul sito:
    -> www.sajv.ch Servizi / Congedo giovanile


  • Le società sportive sono tenute a versare i contributi G+S ricevuti dalla Confederazione alle monitrici o ai monitori G+S e alle/ai coach G+S?
    I contributi G+S vengono versati alle società sportive o alle organizzazioni e non direttamente alle monitrici o ai monitori. La società o l'organizzazione è libera di decidere se versare questi contributi alle monitrici o ai monitori per le loro attività. L'Ufficio federale dello sport prescrive unicamente che le sovvenzioni di G+S devono essere impiegate in maniera mirata per lo sport infantile e giovanile.


Diritto delle associazioni

  • Chi risponde se una/un partecipante si ferisce durante una lezione di sport?
    Normalmente è l'infortunata stessa o l'infortunato stesso a rispondere tramite l'assicurazione malattia o contro gli infortuni privata. Se l'infortunata o l'infortunato fa valere una violazione dell'obbligo di sorveglianza o di diligenza della monitrice o del monitore, potrebbe risultare un'eventuale pretesa di risarcimento danni o riparazione morale. Per proteggere le società sportive e le monitrici o i monitori da rivendicazioni di pretese di diritto civile, si consiglia di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile di società.

  • Ulteriori informazioni in relazione alle questioni assicurative sono disponibili su https://academy.swissolympic.ch/library

  • Devo versare prestazioni sociali per l'indennizzo della/del nostra/o allenatrice/allenatore o monitrice/monitore? Se sì, a partire da quale compenso?
    In caso di compensi per un'attività lucrativa esercitata in maniera indipendente a titolo accessorio (indennità del monitore) che non superano i 2 300 franchi all'anno, i contributi vengono riscossi solo su richiesta della persona tenuta al pagamento dei contributi (art. 19 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS; RS 831.101). L'importo limite si riferisce al compenso netto (senza spese). Se il compenso supera tale importo limite, il contributo deve essere versato sulla base dell'intero compenso.

  • Devo annunciare la mia indennità quale monitrice/monitore all'Istituto delle assicurazioni sociali?
    Chi svolge un'attività lucrativa deve versare contributi in base al totale del reddito da attività lucrativa. I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 4 cpv. 1 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, LAVS; RS 831.10).
    Tuttavia, in caso di compensi per un'attività lucrativa esercitata in maniera indipendente a titolo accessorio (es. indennità per attività di allenatore) che non superano i 2 300 franchi all'anno, i contributi vengono riscossi solo su richiesta delle persone tenute al pagamento dei contributi. (art. 19 OAVS). L'importo limite si riferisce al compenso netto (senza spese). Se il compenso supera tale importo limite, il contributo deve essere versato sulla base dell'intero compenso.

    È necessario distinguere dal compenso della monitrice o del monitore i rimborsi spese che un'allenatrice o un allenatore riceve eventualmente dall'associazione sportiva. Tali rimborsi non sono soggetti all'obbligo di contribuzione se si tratta di somme che l'associazione sportiva rimborsa all'allenatrice o all'allenatore sotto forma di spese. In caso di dubbi va contattata la Cassa di compensazione cantonale.
    www.sva.gr.ch
    www.ahv-iv.ch Opuscoli&Moduli / Opuscoli

  • A partire da quale cifra d'affari un'associazione sportiva deve conteggiare l'IVA?
    È esentato dall'assoggettamento chi quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 250 000 franchi annui proveniente da prestazioni (art. 10 cpv. 2 lett. c della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto, legge sull'IVA, LIVA; RS 641.20). Le prestazioni generalmente escluse dall'imposta sul valore aggiunto sono elencate all'art. 21 cpv. 2 LIVA.

    Le associazioni sportive sono quindi assoggettate all'imposta sul valore aggiunto quando realizzano una cifra d'affari superiore a 250'000 franchi.

  • Chi risponde se l'associazione ha dei debiti?
    Per gli obblighi contratti dall'associazione risponde la sostanza dell'associazione. Essa risponde solo se lo statuto non dispone diversamente (art. 75a del Codice civile svizzero, CC; RS 210).

    Va tuttavia osservato che gli organi con il loro comportamento obbligano l'associazione (cfr. art. 55 cpv. 2 CC). Le persone che agiscono sono inoltre responsabili personalmente per la loro colpa (art. 55 cpv. 3 CC).


  • Come fondo un'associazione?
    Secondo l'art. 23 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost., RS 101), ognuno ha il diritto di costituire associazioni. Per fondare un'associazione sono necessarie più persone. Un numero minimo non è tuttavia prescritto, motivo per cui due persone sono sufficienti. L'associazione consegue la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti (art. 60 cpv. 1 CC). Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione (art. 60 cpv. 2 CC).

    Ciò significa che almeno due persone devono decidere di voler perseguire uno scopo comune. A tal proposito redigono uno statuto scritto dal quale risultano lo scopo, il finanziamento e l'organizzazione dell'associazione. Di norma lo statuto viene approvato durante l'assemblea costituente e viene iscritto nel protocollo.

    Per modelli e ulteriori spiegazioni vedi -> https://academy.swissolympic.ch/library

In generale

  • Posso trasportare una squadra in trasferta con un bus che ha più di 8 posti a sedere, escluso il sedile della conducente o del conducente?
    Per i trasporti di persone con veicoli con più di 8 ma meno di 16 posti a sedere, escluso il sedile della conducente o del conducente, è necessaria la licenza della categoria D1. Chi vuole eseguire trasporti di persone con autoveicoli della categoria D1 necessita del certificato di capacità per il trasporto di persone (art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e di merci su strada, ordinanza sull'ammissione degli autisti, Oaut, RS 741.521).

    Non necessitano di un certificato di capacità le e i conducenti di veicoli a motore utilizzati per i trasporti nel quadro di attività ricreative come ad esempio viaggi di associazioni. La conducente o il conducente deve essere un membro dell'associazione o avere un rapporto stretto con un membro dell'associazione (promemoria sulle eccezioni secondo l'art. 3 Oaut dell'asa, Associazione dei servizi della circolazione, https://cambus.ch/it/centri-di-formazione-periodica/basi/).


  • Quale sostegno ricevo in veste di associazione sportiva se desidero integrare nell'allenamento dell'associazione una bambina o un bambino con disabilità o se mia figlia o mio figlio che soffre di disabilità intellettiva cerca un'offerta sportiva adeguata?
    G+S sostiene la partecipazione di bambini e giovani con disabilità alle offerte G+S con offerte di formazione e contributi aggiuntivi. Special Olympics Switzerland offre sostegno specialistico e organizzativo a società sportive nell'allestimento e nell'attuazione dell'allenamento per persone con disabilità intellettive. Alle famiglie interessate viene offerta una consulenza nella scelta dello sport adatto ed esse entrano in contatto con le società sportive, le quali garantiscono un allenamento adeguato gestito da allenatrici e allenatori appositamente formati. Il marchio «Special Training» conferito alle società garantisce un allenamento di qualità e orientato a persone con disabilità intellettive.

    Persona di contatto Martina Gäumann, Ufficio di coordinamento sport inclusivo Cantone dei Grigioni, gaeumann@specialolympics.ch, +41 79 176 29 54, www.specialolympics.ch