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Sessione: 17.04.2018

Il sistema previsto dal diritto grigionese in materia di imposta sul trapasso di proprietà all'interno della legge sulle imposte comunali e di culto si basa sull'interpretazione in funzione della realtà economica completa (vedi messaggio pag. 216). Un mero trapasso di proprietà di diritto civile che non modifica il potere economico di disporre del fondo pertanto non rappresenta una fattispecie che configura un trapasso di proprietà. A titolo di esempio il messaggio rimanda al trasferimento di un fondo dall'azionista unico alla sua società.

Con sentenza del 10 gennaio 2017 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni nella decisione A 16 21 ha sorprendentemente sentenziato la violazione dell'interpretazione in funzione della realtà economica completa e il passaggio all'interpretazione di diritto civile, non appena nel negozio giuridico in questione sono coinvolte persone giuridiche da ambo le parti (consid. 3d). Nella decisione menzionata una società indirettamente controllata di proprietà della società controllata nella misura del 100% e la quale a sua volta era di proprietà nella misura del 100% della società capogruppo ha alienato il suo immobile alberghiero alla società capogruppo. Nonostante sotto il profilo economico non si sia verificato un passaggio di proprietà, il comune ha assoggettato questa operazione all'imposta sul trapasso di proprietà e il Tribunale amministrativo ha tutelato questa decisione.

A titolo di motivazione il tribunale ha spiegato che questa prassi sarebbe riconducibile alla sua vecchia giurisprudenza ripresa dal Gran Consiglio. "Se il legislatore ha voluto riprendere la prassi vigente già prima dell'emanazione della legge sulle imposte comunali e di culto, ciò va tenuto in considerazione anche in applicazione di detta legge, ragione per cui, in sede di valutazione di un negozio giuridico a cui partecipano persone giuridiche da ambo le parti, anche in futuro verranno tenute in considerazione solamente le due parti coinvolte direttamente, non però soci o eventuali gruppi aziendali, società holding o società del gruppo". Di conseguenza, secondo il Tribunale spetterebbe al legislatore correggere questa prassi.

Le firmatarie e i firmatari accettano questo invito del Tribunale e pertanto invitano il Governo a modificare il diritto in materia di imposta sul trapasso di proprietà in modo tale che passaggi di proprietà economici nel senso descritto in precedenza all'interno di gruppi e holding siano esenti dall'imposta sul trapasso di proprietà e in tal modo venga attuata l'interpretazione in funzione della realtà economica completa.

Coira, 17 aprile 2018

Kunz (Coira), Hug, Crameri, Blumenthal, Bondolfi, Brandenburger, Burkhardt, Caduff, Caluori, Casanova-Maron (Domat/Ems), Casty, Casutt-Derungs, Claus, Davaz, Dudli, Engler, Felix (Scuol), Giacomelli, Hardegger, Heiz, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Jenny, Joos, Kasper, Koch (Igis), Kunz (Fläsch), Marti, Nay, Niggli (Samedan), Niggli-Mathis (Grüsch), Papa, Paterlini, Pedrini, Pfäffli, Salis, Sax, Schutz, Steck-Rauch, Stiffler (Coira), Tenchio, Thomann-Frank, Tomaschett (Breil), Troncana-Sauer, Valär, Vetsch (Klosters Dorf), Vetsch (Pragg-Jenaz), Waidacher, Weber, Weidmann, Gugelmann, Natter, Pfister, Wellig

Risposta del Governo

Attualmente l'imposta comunale sul trapasso di proprietà viene disciplinata in maniera esaustiva nella legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC; CSC 720.200). I comuni possono decidere se intendono riscuotere un'imposta sul trapasso di proprietà, stabiliscono l'aliquota d'imposta pari al massimo al due per cento nella legge fiscale comunale e sono competenti per la riscossione dell'imposta sul trapasso di proprietà.

L'imposta sul trapasso di proprietà è un'imposta sulle transazioni giuridiche. Per trapasso di proprietà si intende ogni trasferimento del potere di disporre effettivamente ed economicamente di un fondo. Questa interpretazione in funzione della realtà economica va anche a beneficio dei contribuenti, ossia trapassi di proprietà di diritto civile non vengono assoggettati all'imposta sul trapasso di proprietà se non cambia l'avente economicamente diritto riguardo al relativo fondo. A tale proposito, in sede di predisposizione della LImpCC il legislatore si è spinto consapevolmente oltre rispetto ad altri legislatori cantonali. Oggi sarebbe opportuno non modificare questa decisione di principio.

Il Tribunale amministrativo grigionese ha valutato la questione dei trapassi di proprietà tra società associate sempre tenendo conto delle parti contraenti coinvolte e (nel caso di persone giuridiche) non dei partecipanti che vi stanno alla base (cfr. STA A 13 55 consid. 4. b). Un trapasso di proprietà di diritto civile tra l'azionista e la società per azioni controllata da quest'ultima rappresenta quindi un trapasso di proprietà di diritto civile, ma non economico, ragione per cui non insorge un'imposta sul trapasso di proprietà. In caso di trasferimento di un immobile tra due società consorelle è stato invece confermato anche un trapasso di proprietà economico perché occorre considerare le due parti contraenti e non i loro azionisti (PTA 2014, n. 16, consid. 4 b = STA A 13 55).

Anche il Governo ritiene che questa prassi seguita dal Tribunale amministrativo corrisponda al testo della LImpCC e alla volontà del legislatore in sede di creazione di questa norma. Nel caso concretamente contestato il Tribunale amministrativo ha ora deciso che la cessione di un immobile dalla società indirettamente controllata alla società capogruppo comporterebbe un trapasso di proprietà sia di diritto civile, sia economico e che quindi andrebbe confermata una fattispecie che configura un trapasso di proprietà assoggettato a imposizione. In considerazione della giurisprudenza esposta si potrebbe senz'altro anche essere dell'opinione che un trapasso di proprietà economico andrebbe negato perché la società capogruppo poteva disporre dell'immobile sotto il profilo economico già in precedenza attraverso i diritti di partecipazione. A tale proposito il Tribunale amministrativo fa però riferimento a una modifica della legge.

Il Governo è disposto a inserire una disciplina legislativa per la situazione descritta. Quest'ultima però si limiterà ai casi per i quali sotto il profilo dei soggetti fiscali coinvolti un trapasso di proprietà economico può essere negato. Un'interpretazione in funzione della realtà economica completa all'interno del gruppo non può essere corretta sotto il profilo oggettivo, né una tale disciplina risulterebbe praticabile in caso di strutture complesse intercantonali o addirittura internazionali. I comuni sarebbero costretti a far fronte a un onere amministrativo sproporzionato. Così come l'interpretazione economica non può generare fattispecie fiscali qualsiasi a carico del contribuente, essa non può nemmeno giustificare eccezioni qualsiasi.

In base a queste spiegazioni il Governo chiede al Gran Consiglio di accogliere parzialmente l'incarico, ossia limitatamente alla correzione della giurisprudenza concretamente contestata.

21 giugno 2018