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Sessione: 13.02.2019

In virtù della legge per l'incremento della protezione della natura e del patrimonio culturale, il Cantone dei Grigioni allestisce e gestisce un inventario cantonale degli aspetti degli abitati, dei gruppi di edifici e degli edifici singoli degni di protezione (art. 4 LCNP). L'allestimento dell'inventario costituisce la base per la conservazione e la cura del patrimonio culturale edilizio.

Attualmente sono in corso i lavori di allestimento delle liste di inventario per l'intero territorio cantonale. I proprietari fondiari saranno coinvolti soltanto in uno stadio molto avanzato del processo di inventariazione. Spesso essi vengono a conoscenza del fatto che il loro immobile figura nella lista di inventario soltanto nel momento in cui intendono venderlo o intendono proce­dere a misure edilizie. Nella maggior parte dei casi ciò ha come conseguenza naturale una diminuzione dell'interesse di poten­ziali acquirenti e ritardi nell'esecuzione di lavori edilizi. A questo proposito è importante sottolineare che non è possibile inol­trare opposizione contro l'inventario.

La legislazione cantonale prescrive che i proprietari fondiari interessati devono essere informati in caso venga confermata l'ipotesi che l'oggetto sia degno di protezione. L'art. 5 cpv. 1 LCNP recita: "Il Cantone espone pubblicamente per 30 giorni i nuovi inventari e gli aggiornamenti nei comuni interessati e presso il Cantone e annuncia l'esposizione pubblica nell'organo di pubblicazione ufficiale del comune e nel Foglio ufficiale cantonale. I proprietari fondiari interessati vengono informati."

La conservazione del patrimonio culturale edilizio non è messa in discussione, e nemmeno l'inventariazione.

Risultano per contro problematici l'informazione dei proprietari fondiari e il loro coinvolgimento. Se i proprietari vengono a conoscenza troppo tardi del fatto che il loro immobile figura nell'inventario e non hanno potuto collaborare all'allestimento dello stesso, si creano più problemi rispetto a quelli che verrebbero causati da un'informazione personale tempestiva e da un loro coinvolgimento nell'allestimento.

Le firmatarie e i firmatari incaricano perciò il Governo di regolamentare l'inventariazione in modo tale da garantire un coin­volgimento fin dall'inizio nel processo di inventariazione dei proprietari interessati ma anche delle autorità comunali compe­tenti per la pianificazione locale. Ciò presuppone un'informazione scritta degli interessati, come prevista anche dalla legge cantonale. Le autorità comunali devono essere coinvolte in modo tale che le analisi degli insediamenti del Cantone debbano essere svolte alla presenza di un rappresentante del comune. In tal modo viene garantito che le autorità comunali possono informare in tempi brevi i proprietari fondiari in merito all'inserimento nell'inventario cantonale e quindi a un eventuale status di protezione della loro proprietà. Ai proprietari fondiari interessati deve inoltre essere concessa la possibilità di presentare opposizione contro l'inserimento nell'inventario, ciò affinché un oggetto possa essere inserito nella pianificazione soltanto dopo che sia stato confermato lo status di protezione di ciascuna sua parte.

Coira, 13 febbraio 2019

Bigliel, Crameri, Niggli-Mathis (Grüsch), Berther, Berweger, Brandenburger, Brunold, Cahenzli-Philipp, Cantieni, Casutt-Derungs, Cavegn, Claus, Della Cà, Derungs, Dürler, Engler, Fasani, Favre Accola, Felix, Florin-Caluori, Flütsch, Föhn, Gia­comelli, Gort, Hartmann-Conrad, Hitz-Rusch, Hohl, Holzinger-Loretz, Kasper, Kienz, Kohler, Kunfermann, Kunz (Fläsch), Kunz (Coira), Loepfe, Loi, Marti, Mittner, Niggli (Samedan), Noi-Togni, Pfäffli, Ruckstuhl, Rüegg, Schmid, Schneider, Schutz, Tanner, Thomann-Frank, Thür-Suter, Tomaschett (Breil), Waidacher, Weber, Weidmann, Widmer (Felsberg), Wie­land, Zanetti (Landquart), Collenberg, Holliger, Renkel

Risposta del Governo

In virtù dell'art. 4 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio del Cantone dei Grigioni del 19 ottobre 2010 (legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, LCNP; CSC 496.000) viene allestito e aggiornato tra l'altro l'inventario cantonale degli aspetti degli abitati, dei gruppi di edifici e degli edifici singoli degni di protezione. Nella prassi questo inventario viene elaborato nel quadro di una procedura a due livelli. Durante una prima fase vengono allestite liste di inventario riguardo a tutto il territorio cantonale, le quali forniscono una panoramica degli aspetti degli abitati degni di protezione nonché dei gruppi di edifici e degli edifici singoli potenzialmente degni di protezione. In una seconda fase vengono elaborati inventari degli edifici che comprendono una ricerca e una documentazione dettagliata nonché la motivazione e l'entità della protezione riguardo a singole costruzioni. L'inventario cantonale menzionato è formato dalle liste di inventario unite agli inventari degli edifici.

Con scritto del 21 luglio 2015 il direttore del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dell'epoca aveva informato tutti i comuni in merito a questa procedura a due livelli. Con lettera del 1° maggio 2018 e allegando un promemoria relativo alla lista di inventario il Servizio monumenti dei Grigioni ha informato i comuni in merito ai lavori di inventario in corso.

Durante l'inventariazione il Servizio monumenti dei Grigioni cura stretti contatti con i comuni interessati. Una volta portate a termine, il Servizio monumenti presenta le liste di inventario alle autorità comunali competenti. Queste hanno la possibilità di formulare osservazioni e integrazioni entro un termine di 30 giorni. Successivamente la lista di inventario rettificata viene esposta pubblicamente per 30 giorni nei comuni interessati conformemente all'art. 5 cpv. 1 LCNP. Prima dell'esposizione pubblica, numerosi comuni a scopi informativi si rivolgono per iscritto ai proprietari interessati. Durante l'esposizione i comuni e i proprietari fondiari interessati hanno la possibilità di prendere posizione conformemente all'art. 5 cpv. 2 LCNP. Inoltre lo stato delle liste di inventario viene pubblicato su una carta SIG. In tal modo viene garantito che tutti gli interessati si possano informare tempestivamente ed eventualmente possano contattare il Servizio monumenti dei Grigioni.

In sede di allestimento dell'inventario degli edifici i proprietari fondiari interessati vengono informati tempestivamente e personalmente dal Servizio monumenti. Una volta portato a termine l'inventario degli edifici, gli interessati e i comuni hanno la possibilità di prendere posizione riguardo a questo inventario entro 30 giorni.

Tenendo conto delle esperienze maturate, il Servizio monumenti dei Grigioni continuerà ad ottimizzare la procedura e in accordo con i comuni farà in modo che per quanto possibile ai proprietari fondiari interessati venga inviato un avviso anche al livello dell'allestimento della lista d'inventario.

L'inventario allestito secondo la procedura descritta negli art. 4 e 5 LCNP costituisce solamente una base ai sensi della legislazione in materia di pianificazione territoriale e produce effetti esclusivamente all'interno dell'Ufficio. Fintanto che non si è deciso in modo giuridicamente vincolante in merito all'inserimento di un oggetto nell'ordinamento base, l'inventario cantonale non ha alcun effetto nella procedura per il rilascio della licenza edilizia (art. 6 cpv. 1 e 2 LCNP). La protezione giuridicamente vincolante degli oggetti inventariati, la ponderazione degli interessi contrapposti e la protezione giuridica individuale dei proprietari fondiari interessati avvengono nell'ambito della pianificazione locale del comune interessato (art. 6 cpv. 3 LCNP). In considerazione della protezione giuridica individuale già garantita nella pianificazione locale, la possibilità richiesta di poter presentare opposizione in maniera anticipata al livello dell'inventariazione risulta essere inopportuna e sproporzionata.

A seguito di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere l'incarico in oggetto.

24 aprile 2019