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Sessione: 16.06.2021

Conformemente alla legge scolastica, nel Cantone dei Grigioni ogni bambino frequenta la scuola del comune nel quale risiede stabilmente con il consenso dei titolari dell'autorità parentale. Su richiesta dei titolari dell'autorità parentale, in casi motivati un bambino può essere ammesso nella scuola di un altro ente scolastico. Se il cambio di scuola è motivato da interessi personali, sono i titolari dell'autorità parentale a doversi fare carico della tassa scolastica e degli eventuali costi di trasporto. Se ad essere determinanti non sono gli interessi personali del bambino, la tassa scolastica e i costi di trasporto vengono assunti dall'ente scolastico di origine.

Gli allievi con bisogni educativi speciali hanno diritto a misure di pedagogia specializzata. Queste misure di pedagogia specializzata possono essere a bassa o ad alta soglia. Gli enti scolastici garantiscono l'offerta di pedagogia specializzata e la sua attuazione nel settore a bassa soglia.

Tra le misure ad alta soglia possono rientrare ad esempio l'istruzione in scuole speciali, la relativa assistenza o addirittura un'assistenza stazionaria. L'Ufficio dispone le misure ad alta soglia, che vengono finanziate dal Cantone. Il Governo può decidere una partecipazione ai costi da parte dell'ente scolastico per ogni allievo interessato. La partecipazione ai costi non può superare il 15 percento dei costi cantonali annui medi per allievo. Secondo la prassi corrente si tratta di 21 franchi al giorno, ciò che corrisponde a costi pari a 7 665 franchi all'anno. L'attuazione può avvenire in modo integrativo nella classe regolare, se ciò è vantaggioso per l'allievo e sostenibile per la classe regolare. Ad esempio un bambino con una disabilità uditiva o visiva può frequentare la scuola regolare ed essere seguito con terapie e forme di promozione integrativa.

In singoli casi l'istruzione scolastica integrativa di bambini nel settore ad alta soglia deve poter avvenire presso un altro ente scolastico, se ciò rappresenta un vantaggio per il bambino. Le tasse scolastiche che ne risultano devono andare a carico dell'ente scolastico di origine. Ad esempio un bambino di lingua romancia con disabilità uditiva potrebbe frequentare una scuola regolare di lingua tedesca, affinché siano soddisfatti i presupposti per l'apprendimento della lingua dei segni, che in romancio non esiste.

Le firmatarie e i firmatari incaricano il Governo di creare le basi legali affinché l'Ufficio per la scuola popolare e lo sport si faccia carico delle tasse scolastiche nel caso in cui l'istruzione scolastica presso un altro ente scolastico consenta l'applicazione di misure di pedagogia specializzata nel settore ad alta soglia e non esista un'alternativa equivalente.

Davos, 16 giugno 2021

Ulber, Kasper, Schwärzel, Baselgia-Brunner, Bettinaglio, Brandenburger, Brunold, Buchli-Mannhart, Cantieni, Casutt-Derungs, Clalüna, Crameri, Danuser, Degiacomi, Derungs, Epp, Favre Accola, Felix, Florin-Caluori, Föhn, Gartmann-Albin, Geisseler, Gugelmann, Hardegger, Hartmann-Conrad, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Horrer, Kohler, Kunfermann, Lamprecht, Loepfe, Maissen, Märchy-Caduff, Michael (Donat), Müller (Susch), Natter, Niggli-Mathis (Grüsch), Papa, Paterlini, Rettich, Ruckstuhl, Rüegg, Rutishauser, Sax, Schmid, Thomann-Frank, Tomaschett-Berther (Trun), Widmer (Felsberg), Widmer-Spreiter (Coira), Zanetti (Landquart), Bürgi-Büchel, Spadarotto, Stieger

Risposta del Governo

L'art. 69 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica; CSC 421.000) disciplina il principio del finanziamento delle scuole. Tale principio prevede che gli enti scolastici assumono i costi per la scuola popolare pubblica (ad es. costi salariali degli insegnanti di classe, costi generali, costi per i locali, ecc.), per quanto la legislazione non preveda che vengano assunti da altri. Il Cantone partecipa ai costi degli enti scolastici con diversi contributi, in particolare con la forfetaria per scuola regolare nonché con altri contributi nei settori direzione scolastica, piccole scuole, trasporto, misure nel settore a bassa soglia o con riguardo alle ulteriori strutture diurne. Conformemente all'art. 78 della legge scolastica, in relazione all'offerta di pedagogia specializzata il Cantone si assume i costi nel settore ad alta soglia (scolarizzazione speciale separativa e integrativa), gli enti scolastici vi partecipano con contributi forfetari. Il Cantone si assume tuttavia esclusivamente i costi dovuti alle misure di pedagogia specializzata ad alta soglia. Nel caso dell'istruzione scolastica speciale separativa, a prescindere dai contributi contenuti degli enti scolastici e dei titolari dell'autorità parentale, si tratta della parte preponderante dei costi. Per contro, nel caso dell'istruzione scolastica speciale integrativa gli allievi rimangono nella classe regolare e in aggiunta alle lezioni di scuola regolare vengono sostenuti in media per otto lezioni da insegnanti, specialisti o assistenti di pedagogia specializzata. In questi casi il Cantone si fa carico dei costi per il sostegno supplementare durante queste lezioni. Le rimanenti lezioni frequentate dagli allievi con scolarizzazione integrativa vengono impartite esclusivamente dall'insegnante di classe della scuola regolare. Come ricordato all'inizio, questi costi non sono a carico del Cantone, bensì dell'ente scolastico della scuola regolare. Ogni anno, per differenti ragioni vi sono allievi che passano a un ente scolastico diverso da quello che sarebbe competente per loro. Ciò accade tra l'altro perché l'ente scolastico competente non è in grado di soddisfare i loro bisogni pedagogici particolari, ad esempio nel caso di allievi con talenti o doti particolari quando mettere a disposizione l'offerta risulta eccessivamente oneroso per l'ente scolastico oppure perché un'istruzione degli allievi non è più possibile (ad es. in caso di mobbing o di problemi disciplinari). Il caso più frequente è tuttavia quello che vede un ente scolastico non gestire più singoli gradi scolastici (sovente si tratta del grado secondario I) o addirittura nessuna scuola a causa della mancanza di allievi. In questi casi gli allievi interessati frequentano di solito la scuola dell'ente scolastico vicino. Conformemente all'art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica (ordinanza scolastica; CSC 421.010), in caso di cambio di scuola (frequenza della scuola presso un altro ente scolastico) per i motivi menzionati, la tassa scolastica e gli eventuali costi di trasporto vengono di norma assunti dall'ente scolastico di origine. Questa disciplina vale per tutti gli allievi della scuola dell'obbligo, vale a dire sia per allievi delle classi regolari, sia per allievi dell'istruzione scolastica speciale integrativa. La tassa scolastica che l'ente di origine deve versare corrisponde ai costi che in linea di principio risultano all'ente scolastico di destinazione per il settore della scuola regolare e di cui quest'ultimo deve farsi carico in conformità all'art. 69 della legge scolastica. In alcuni casi di cambio di scuola gli enti scolastici di destinazione richiedono tuttavia soltanto un contributo sensibilmente ridotto o rinunciano del tutto al pagamento di una tassa scolastica, poiché di norma per loro il cambio non comporta costi supplementari o solo costi supplementari molto limitati. I costi supplementari per le misure di pedagogia specializzata in caso di istruzione scolastica speciale integrativa vengono sostenuti dal Cantone. Il Governo ritiene che la disciplina concernente le unità finali d'imputazione nel settore della scuola dell'obbligo sia chiara, coerente e uguale per tutti gli enti scolastici e gli allievi interessati. L'assunzione supplementare ex novo della tassa scolastica da parte del Cantone in caso di cambio di scuola da parte di allievi con istruzione scolastica speciale integrativa, come richiesto nell'incarico Ulber, significa un abbandono di questa disciplina in un unico settore e sulla base di un singolo caso. La frequenza scolastica presso un altro ente scolastico da parte di allievi di scuola regolare verrebbe in tal modo disciplinata in modo diverso rispetto a quella di allievi con istruzione scolastica speciale integrativa, ciò che cela una disparità di trattamento degli enti scolastici di origine interessati. Inoltre la modifica nel settore della pedagogia specializzata comporta a medio termine un ulteriore aumento dei costi, poiché, per esperienza, una modifica delle regole di finanziamento comporta sempre un aumento dei casi. Il Governo parte perciò da una stima di costi supplementari pari a circa 100 000 franchi all'anno.

A seguito di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere l'incarico in oggetto.

30 agosto 2021