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Sessione: 15.06.2023

Le levatrici svolgono una professione molto interessante e altrettanto carica di responsabilità. Assistono le madri prima e dopo il parto e contribuiscono a garantire che i neonati siano assistiti nel modo migliore possibile e che le famiglie riescano ad adattarsi velocemente alla nuova quotidianità.

In particolare le levatrici libere professioniste rivestono un ruolo fondamentale nell'importante fase della prima infanzia, poiché sono le persone di riferimento di fiducia delle famiglie in tutte le regioni del Cantone e riconoscono rapidamente eventuali problemi fornendo sostegno specialistico.

Dato che non è possibile pianificare il parto e l'assistenza durante il puerperio, la levatrice è disponibile su chiamata per la madre per circa cinque settimane intorno alla data del parto prevista, indipendentemente dal fatto se il parto avvenga in casa, in una casa per partorienti o in ospedale. Dopo il parto la levatrice continua a fornire assistenza alla famiglia a casa per un massimo di due mesi. Anche durante questo periodo la levatrice è tenuta a essere sempre raggiungibile.

Nei Grigioni le famiglie devono pagare un'indennità per questo servizio di picchetto. In diversi Cantoni e città questo importo è a carico dell'ente pubblico. Questo fa sì che le famiglie con un reddito basso non possano permettersi le prestazioni di una levatrice. Spesso si tratta proprio delle famiglie che potrebbero beneficiare maggiormente di questo sostegno. Se solo alcuni comuni economicamente forti dovessero versare un'indennità per questo servizio di picchetto, ciò causerebbe rapidamente una situazione di squilibrio all'interno del Cantone dei Grigioni per quanto riguarda l'assistenza.

Il Governo viene incaricato di adottare le misure adatte affinché l'accesso alle prestazioni delle levatrici libere professioniste sia garantito in tutte le regioni del Cantone dei Grigioni e sia sostenibile per tutte le famiglie (ad es. tramite un'indennità unitaria, versata dal Cantone per il servizio di picchetto).

Klosters, 15 giugno 2023

Degiacomi, Zanetti (Landquart), Hefti, Altmann, Atanes, Bachmann, Bardill, Baselgia, Biert, Bischof, Bisculm Jörg, Bleuler-Jenny, Butzerin, Cahenzli-Philipp (Untervaz), Casutt, Cola Casaulta, Collenberg, Dietrich, Furger, Gartmann-Albin, Gredig, Hoch, Hofmann, Kaiser, Kocher, Mazzetta, Messmer-Blumer, Müller, Perl, Peter, Preisig, Rageth, Righetti, Roffler, Rusch Nigg, Rutishauser, Said Bucher, Spagnolatti, Walser, Wilhelm

Risposta del Governo

Le levatrici libere professioniste accompagnano e assistono le donne durante la gravidanza, il parto in casa e il puerperio. Poiché il momento esatto del parto, in particolare di un parto in casa, non può essere pianificato, la levatrice che accompagna e assiste la donna durante la gravidanza deve essere disponibile su chiamata durante l'ultima fase della gravidanza. Le prestazioni delle levatrici assunte dall'AOMS durante la gravidanza sono descritte nell'art. 16 dell'ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ordinanza sulle prestazioni, OPre; RS 832.112.31). Tra queste prestazioni rientrano oltre agli esami di controllo durante la gravidanza in particolare un numero standard di visite a domicilio per l'assistenza durante il puerperio per curare madre e bambino e sorvegliare il loro stato di salute, nonché per sostenere, guidare e consigliare la madre nelle cure e nell'alimentazione del bambino. Tuttavia le spese per il servizio di picchetto delle levatrici non vengono coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, pertanto queste devono essere sostenute dalla famiglia della partoriente. Le levatrici libere professioniste assistono la madre e il neonato anche durante il puerperio e l'allattamento. Anche durante il puerperio le levatrici forniscono servizio di picchetto, in modo da essere disponibili su chiamata. Nemmeno le spese per questo servizio di picchetto sono coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Oltre all'assistenza durante il puerperio non tutte le levatrici libere professioniste offrono la possibilità di partorire in casa.

In Svizzera la maggior parte dei parti avviene in ospedale. Stando ai dati della piattaforma svizzera d'informazione sulla gravidanza, sul parto e sui bambini (www.swissmom.ch) solo l'1 per cento delle future madri opta per un parto in casa pianificato, questo probabilmente perché durante un parto in casa in caso di complicazioni l'assistenza medica non può essere garantita subito come avviene invece in ospedale.

Dai parti in casa assistiti da levatrici risultano meno spese rispetto ai parti in ospedale. I parti in casa sono quindi finanziariamente più interessanti sia per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sia per il Cantone. L'assistenza durante il puerperio prestata dalle levatrici contribuisce in modo importante alla prevenzione di malattie e all'assistenza sanitaria della madre e del neonato.

L'art. 2 cpv. 2 della legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (legge sulla cura degli ammalati, LCA; CSC 506.000) autorizza il Governo, se è dimostrata la necessità, a estendere il sostegno ad altri fornitori di prestazioni aventi diritto a sussidi elencati nell'art. 2 cpv. 1 LCA.

Il Governo ritiene data la necessità di un sostegno finanziario da parte del Cantone a favore delle levatrici libere professioniste per il servizio di picchetto prestato in caso di parti in casa e per l'assistenza durante il puerperio, sia per motivi sociali e finanziari sia per motivi legati alla prevenzione di malattie e all'assistenza sanitaria della madre e del neonato. Le spese risultanti sono stimate in circa 100 000 franchi all'anno. Le corrispondenti prestazioni delle levatrici impiegate negli ospedali vengono già oggi coperte dalle prestazioni economicamente di interesse generale (art. 24 cpv. 2 lett. a LCA).

Di conseguenza, in caso di approvazione del presente incarico il Governo prevede di inserire levatrici e ostetrici nell'ordinanza della legge sulla cura degli ammalati quali fornitori di prestazioni aventi diritto a sussidi.

Anche i requisiti per l'indennizzo del servizio di picchetto per parti in casa e per l'assistenza durante il puerperio e la relativa entità devono essere disciplinati dall'ordinanza della legge sulla cura degli ammalati. A questo scopo il Cantone si orienterà alle disposizioni di altri Cantoni che versano questo indennizzo.

In base a quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di accogliere il presente incarico.

29 agosto 2023