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La legge sugli stranieri (LStr; RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008, attribuisce grande importanza all'integrazione degli stranieri. Sulla base dell'art. 54 LStr e dell'art. 5 dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205), i Cantoni hanno la possibilità di vincolare il rilascio o la proroga di un permesso di soggiorno alla condizione che lo straniero frequenti un corso di lingue o d'integrazione. Questa condizione può essere fissata in un accordo d'integrazione.

L'obiettivo dell'accordo d'integrazione e della raccomandazione d'integrazione consiste in particolare nella promozione dell'apprendimento della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, nonché delle conoscenze sulle condizioni sociali e di vita in Svizzera.

Gli accordi d'integrazione di diritto federale possono essere siglati con persone provenienti da Stati terzi, non trovano tuttavia applicazione per persone straniere provenienti dall'area UE/AELS o per familiari stranieri di cittadini svizzeri, siccome essi hanno il diritto di trattenersi in Svizzera. Poiché però anche per queste persone le conoscenze linguistiche e del luogo sono presupposti importanti per una buona integrazione, analogamente a quanto avviene con un accordo di integrazione per loro può essere formulata una raccomandazione di inte-grazione scritta.

Il Servizio specializzato per l'integrazione è competente per la conclusione di accordi e rac-comandazioni di integrazione. Nel quadro di un colloquio individuale, la persona immigrata deve essere motivata a partecipare al processo d'integrazione e deve esserle spiegato perché l'apprendimento della lingua e le informazioni relative alla vita quotidiana sono importanti per la vita in Svizzera. A seconda delle necessità, il colloquio deve essere sfruttato anche per fornire informazioni ad esempio relative a offerte d'integrazione, alla vita e al lavoro in Svizzera, al sistema formativo, alla promozione linguistica precoce e al plurilinguismo, nonché per rispondere a eventuali domande delle persone interessate. Di norma, in considerazione della situazione personale, familiare e professionale, viene concordato o consigliato il raggiungimento di un livello linguistico che permetta la reciproca comprensione nella vita quotidiana e/o la frequenza di un corso d'integrazione.

Per garantire la comprensione durante i colloqui, se necessario si ricorre a un interpretariato interculturale. Se la persona invitata padroneggia una delle lingue cantonali a un livello che permette la comunicazione nella vita quotidiana, di regola si rinuncia alla stipulazione di un accordo o di una raccomandazione d'integrazione.

Le misure d'integrazione del diritto federale non hanno alcun legame con le misure e decisioni di polizia degli stranieri.

Dalla primavera 2012, nel Cantone dei Grigioni trovano applicazione accordi e raccomandazioni d'integrazione che vengono elaborati dal Servizio specializzato per l'integrazione e sono destinati alle seguenti persone:

Accordi d'integrazione

  • persone provenienti da Stati terzi immigrati recentemente che hanno diritto di soggiornare a lungo in Svizzera, inclusi gli adolescenti di età superiore ai 15 anni che nel contesto del ricongiungimento familiare giungono in Svizzera dopo la scolarità obbligatoria e senza formazione professionale.
  • consulenti religiosi e insegnanti di lingua e cultura dei Paesi d'origine (art. 7 OIntS)

Raccomandazioni d'integrazione

  • adolescenti e giovani adulti tra i 15 e i 19 anni provenenti da Stati UE/AELS che giungono in Svizzera dopo la scolarità obbligatoria e senza formazione professionale
  • familiari provenienti da Stati terzi che in seguito al matrimonio con una cittadina svizzera o un cittadino svizzero eleggono domicilio nel Cantone