Navigation

Inhaltsbereich

I figli e i coniugi delle persone richiedenti che vivono qui devono rispettare i termini per il ricongiungimento.

I termini per il ricongiungimento sono i seguenti:

  • 5 anni o dalla data del matrimonio, se al momento del matrimonio la persona richiedente era già in possesso di un permesso di dimora, oppure
  • 5 anni dal rilascio del permesso di dimora alla persona richiedente, oppure
  • 5 dalla data del matrimonio, se la persona richiedente si sposa dopo il rilascio del permesso di dimora.
  • 5 anni in caso di figli fino agli 11 anni, dalla nascita, se al momento della nascita del figlio la persona richiedente era già in possesso di un permesso di dimora, oppure
  • 5 anni dal rilascio del permesso di dimora alla persona richiedente, oppure
  • 5 anni dalla nascita, se la nascita è avvenuta dopo il rilascio del permesso di dimora alla persona richiedente.
  • 12 mesi nel caso di figli a partire dai 12 anni di età.

I termini di cui sopra valgono anche per i figli e i coniugi delle cittadine e dei cittadini svizzeri, a meno che la persona che desidera fare ingresso in Svizzera sia una cittadina o un cittadino dell'UE/AELS o i parenti della cittadina svizzera o del cittadino svizzero siano in possesso di un permesso di dimora in uno Stato dell'UE/AELS.

Inoltre i termini si applicano anche ai ricongiungimenti familiari in linea ascendente (madre/padre).